IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea del 2018 e,
in particolare, l'articolo 8;
Vista la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre
2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia
fiscale nell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Vista la Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli
utili di imprese associate;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare,
dell'ordinamento e delle attribuzioni del Ministero dell'economia e
delle finanze;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
Visto il codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28
ottobre 1940, n. 1443;
Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre
1930, n. 1398;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante
disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante
disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della
giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme relative alle procedure
amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra
l'Autorita' competente italiana e le Autorita' competenti degli altri
Stati membri dell'Unione europea che derivano dall'interpretazione e
dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali
per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui
l'Italia e' parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990,
relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di
rettifica degli utili di imprese associate. Il presente decreto
stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati
quando emergono tali controversie.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'articolo 8 della legge 4 ottobre 2019,
n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea del 2018),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n.
245, cosi' recita:
«Art. 8. Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi
di risoluzione delle controversie in materia fiscale
nell'Unione europea
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre
2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario,
le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e
integrale recepimento della direttiva (UE) 2017/1852;
b) coordinare e raccordare le disposizioni dei
decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia
fiscale, ivi compresa la Convenzione relativa
all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di
rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale
e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo
1993, n. 99;
c) procedere, oltre a quanto previsto dalla lettera
a), alla modifica delle altre disposizioni nazionali al
fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva
(UE) 2017/1852, tenuto conto anche degli obblighi
internazionali in materia fiscale di cui alla lettera b);
d) fissare i principi e le modalita' di interazione
con i procedimenti giurisdizionali nazionali per assicurare
la puntuale attuazione di quanto previsto dalla direttiva
(UE) 2017/1852, con particolare riferimento alle facolta'
di cui all'articolo 16 della medesima direttiva.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della
direttiva (UE) 2017/1852 sono adottati su proposta del
Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo
41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- La direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10
ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle
controversie in materia fiscale nell'Unione europea e'
pubblicata nella G.U.U.E. 14 ottobre 2017, n. L 265.
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- La Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990,
relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso
di rettifica degli utili di imprese associate e' ratificata
in Italia con la legge 22 marzo 1993, n. 99 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione relativa all'eliminazione
delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili
di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni,
fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1993, n. 81.
- Il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, S.O., cosi' recita:
«Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni)
1. E' istituito il ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di politica
economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della
spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario,
demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il
ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e
attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita'
di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali».
- La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
- Il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
(Approvazione del codice di procedura civile) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1940, n. 253.
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
(Approvazione del testo definitivo del Codice penale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n.
251, Suppl. Straord.
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
(Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9,
S.O.
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
- Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5,
S.O.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
gennaio 1998, n. 5, S.O.
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
giugno 1999, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 marzo 2000, n. 76.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il testo dell'articolo 1 della legge 24 aprile 2020,
n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
S.O., cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020,
n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della Convenzione
90/436/CEE, del 23 luglio 1990 si veda nelle note alle
premesse.