IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE 
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
                           di concerto con 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Vista la legge 8 agosto  1995,  n.  335,  di  riforma  del  sistema
pensionistico obbligatorio  e  complementare  che  ha  ridefinito  il
sistema previdenziale italiano introducendo  il  sistema  di  calcolo
contributivo mediante il quale  l'importo  della  pensione  annua  si
ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi  per  il
coefficiente di trasformazione di cui alla tabella  A  allegata  alla
medesima legge; 
  Visto l'art. 1, comma 14, della legge 24  dicembre  2007,  n.  247,
che, con effetto dal 1º gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di
trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995; 
  Visti i decreti direttoriali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, emanati di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, del 15 maggio 2012, del 22  giugno  2015  e  del  15
maggio 2018 con  il  quale  sono  stati  rideterminati,  a  decorrere
rispettivamente dal 1° gennaio 2013, dal 1° gennaio  2016  e  dal  1°
gennaio 2019, i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella  A
dell'allegato 2 alla legge n. 247/2007 e,  conseguentemente,  di  cui
tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335; 
  Visti il comma 15 della legge  n.  247  del  2007  e  il  comma  16
dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  i  quali
hanno modificato l'art. 1, comma 11, della legge  n.  335  del  1995,
prevedendo  che  la  procedura  di  rideterminazione   dei   suddetti
coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto  del  Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e ogni due anni per le rideterminazioni
successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019; 
  Visto l'art. 12, comma 12-quinquies  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  laddove
dispone  che  l'adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica,  con
la stessa procedura di cui all'art. 1, comma 11, della legge  n.  335
del 1995,  anche  ai  coefficienti  di  trasformazione  per  le  eta'
superiori a 65 anni; 
  Visto l'art. 24, comma  4,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del  2011,  laddove
stabilisce  che  il  proseguimento   dell'attivita'   lavorativa   e'
incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione  calcolati
fino all'eta' di  settant'anni,  fatti  salvi  gli  adeguamenti  alla
variazione della speranza di vita, come  previsti  dall'art.  12  del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 24, comma 16,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del  2011,  laddove
stabilisce  che  ogniqualvolta,  a  seguito   dell'adeguamento   alla
variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento  comporti,
con riferimento al valore originariamente indicato in  settanta  anni
per l'anno 2012 dal comma 4 dell'art. 24 medesimo, l'incremento dello
stesso tale da superare di una o piu' unita' il  predetto  valore  di
settanta, il coefficiente di trasformazione e'  esteso,  con  effetto
dalla  decorrenza  di  tale  determinazione,  anche   per   le   eta'
corrispondenti a tali valori superiori a settanta  nell'ambito  della
medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della  legge  n.  335
del 1995. 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze emanato di concerto con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali del  5  novembre  2019  con  il  quale  sono  stati
adeguati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso  al
pensionamento agli incrementi della speranza di vita; 
  Visto l'art. 1, comma 11, della legge  n.  335  del  1995,  laddove
prevede che il  calcolo  dei  coefficienti  di  trasformazione  debba
avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche  e  dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo  periodo  rispetto
alle dinamiche dei redditi soggetti  a  contribuzione  previdenziale,
rilevati dall'ISTAT; 
  Visti i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti
dall'Istituto nazionale di statistica con nota n. 672877 del 18 marzo
2020; 
  Visto il verbale della Conferenza di servizi lavoro/economia del 25
maggio 2020 conclusiva del procedimento amministrativo  di  revisione
dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state  condivise,  con
l'approvazione della Nota  tecnica  allegata  al  medesimo,  le  basi
tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti,
unitamente alla tabella relativa ai  coefficienti  di  trasformazione
aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti; 
  Considerato che la rideterminazione  dei  vigenti  coefficienti  di
trasformazione del montante in rendita pensionistica avra' decorrenza
dal 1° gennaio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  A decorrere dal 1° gennaio 2021, i divisori  e  i  coefficienti  di
trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della  legge  24
dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995,  n.
335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella  allegata
al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 
 
    Roma, 1° giugno 2020 
 
                                     Il direttore generale            
                         delle politiche previdenziali e assicurative 
                                            Ferrari                   
 
Il Ragioniere generale dello Stato 
             Mazzotta