IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il regolamento della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/2015); Visto l'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 che definisce le condizioni per gli aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 che definisce, tra l'altro, le condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge ed il regolamento di contabilita' generale dello Stato attualmente vigenti; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto l'art. 1, commi 126 e 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Visto l'art. 1, commi 657 e 660 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 23 dicembre 2013, n. 16059 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti»; Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, reso dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»; Visto, in particolare, l'art. 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, di conversione del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, rubricato «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia», con il quale e' istituito un fondo per la sua realizzazione con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; Vista la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 523, con cui si prevede che gli interventi compensativi di cui al Fondo di solidarieta' nazionale, se attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualita', possono essere concessi per un periodo non superiore a tre anni; Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2019, n. 1785, con il quale e' stato approvato il «Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella», finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare, in particolare della filiera olivicola, nei territori interessati dalla diffusione della Xylella fastidiosa; Visto il decreto 22 luglio 2019, n. 7775 reso dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante i criteri le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Distretti del cibo); Considerato che il piano approvato con il citato decreto ministeriale n. 1785/2019, definito dopo ampia concertazione con i rappresentanti del partenariato istituzionale, economico e sociale, prevede tutte le misure necessarie al rilancio delle attivita' economiche e produttive connesse alla coltivazione dell'olivo nella Regione Puglia e che, come tali, almeno nella fase di avvio dei relativi interventi, possono essere integralmente riprese e confermate ai fini della definizione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia», di cui all'art. 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, e che in questa sede si intende riconfermare; Considerato altresi' necessario prevedere una ripartizione indicativa delle risorse disponibili tra le misure dal piano approvato con il citato decreto ministeriale n. 1785/2019 e stabilire la necessaria flessibilita' finanziaria tra le stesse, in modo da garantirne il piu' efficace utilizzo; Considerati i cambiamenti subiti negli ultimi anni dalla filiera olivicola e dal territorio della Regione Puglia interessato dalla diffusione della Xylella fastidiosa, dal punto di vista economico, sociale ed ambientale; Considerato che dalle riunioni del 19 settembre 2019 e 8 gennaio 2020, a cui hanno partecipato i principali rappresentanti delle forze economiche e sociali del settore olivicolo, e' emersa l'esigenza di attribuire priorita' alle misure di intervento volte al ripristino della potenzialita' produttiva del territorio interessato ed al risarcimento dei danni subiti dalle aziende agricole e dai frantoi oleari nelle zone colpite dalla Xylella fastidiosa; Considerato che con la delibera del 28 novembre 2018, n. 69, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato il «Piano di emergenza per il contenimento dalla Xylella fastidiosa» ad integrazione del piano operativo «Agricoltura» sostenuto dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, nel cui contesto e' prevista l'assegnazione di 30 milioni di euro in favore della Regione Puglia, di cui 29 milioni di euro destinati alla misura ripristino del potenziale produttivo danneggiato a seguito dell'emergenza Xylella e un milione di euro al rafforzamento del monitoraggio; Tenuto conto, quindi, che in favore delle azioni di ripristino della potenzialita' produttiva si e' gia' intervenuti attraverso il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Puglia, in particolare attraverso la misura 5, riservata alle imprese agricole e la cui dotazione e' stata integrata a seguito della sopra citata delibera n. 69/2018; Considerata l'urgenza di completare gli interventi volti al ripristino della potenzialita' produttiva e al sostegno della ripresa economica, prevedendo appropriate azioni volte all'accelerazione delle operazioni di espianto degli olivi nella zona infetta, al reimpianto di olivi con cultivar resistenti al batterio Xylella fastidiosa, al risarcimento dei danni subiti dalle imprese agricole e dai frantoi oleari presenti sul territorio interessato dalla diffusione della Xylella fastidiosa nella Regione Puglia, che rappresentano le figure economiche tra le piu' colpite dalla diffusione del batterio e su cui e' necessario concentrare l'attenzione per la ricostruzione del tessuto economico e produttivo; Considerato opportuno estendere il periodo di applicazione delle misure previste dal Fondo di solidarieta' nazionale, di cui alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 523, alle sole aziende agricole che si impegnano a proseguire l'attivita' agricola impiantando colture arboree; Ritenuto, quindi, necessario attivare specifici incentivi finalizzati al rimborso dei costi di espianto e al sostegno delle operazioni di reimpianto anche in favore dei soggetti che non possono accedere alla Misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale della Regione Puglia; Ritenuto inoltre opportuno prevedere un indennizzo in favore dei frantoi oleari che hanno subito una significativa decurtazione della produzione rispetto ad un periodo di riferimento antecedente alla manifestazione dei sintomi da Xylella fastidiosa di almeno tre anni, ai fini della quantificazione del danno subito in termini di mancata produzione; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 gennaio 2020; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce le misure di intervento da sostenere ai fini dell'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, di seguito «Piano», previsto dall'art. 8-quater del decreto-legge 27 del 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.