IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  per i trasporti, la navigazione, 
                 gli affari generali ed il personale 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
                           di concerto con 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
                     del Ministero dell'interno 
 
  Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  come  modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002,  n.  9,  ove  e'
previsto che nel  provvedimento  di  autorizzazione  di  competizioni
ciclistiche che si svolgono  sulle  strade  puo'  essere  imposta  la
scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1,  del
codice della strada, ovvero, in loro vece, o  in  loro  ausilio,  una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione; 
  Visti gli articoli 15, 16 e 17 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165; 
  Visto il disciplinare per  le  scorte  tecniche  alle  competizioni
ciclistiche su strada, approvato con  decreto  interdirigenziale,  27
novembre 2002; 
  Visto il provvedimento del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 30 aprile 2019 recante «Modifiche al  disciplinare  per
le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2020, lo stato di
emergenza   in   conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge n.  19  del  2020  con  il  quale  e'  stato
previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari  derivanti
dalla  diffusione  del  virus  COVID-19,  su  specifiche  parti   del
territorio nazionale ovvero, occorrendo,  sulla  totalita'  di  esso,
possono  essere   adottate   una   o   piu'   misure,   per   periodi
predeterminati, ciascuno di durata non  superiore  a  trenta  giorni,
reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile 2020, recante «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull'intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del
2 aprile 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile 2020, recante «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull'intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del
27 aprile 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2020, recante «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020; 
  Considerato che nei richiamati decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri e' stata disposta, a decorrere dal 10 marzo e fino  alla
cessazione  dell'emergenza  sanitaria,   su   tutto   il   territorio
nazionale, la sospensione degli eventi e delle competizioni  sportive
di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; 
  Considerato che nei richiamati decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri e' stata disposta, a decorrere dal 10 marzo, su tutto il
territorio nazionale, la  sospensione  di  ogni  forma  di  attivita'
formativa svolta da altri enti pubblici, anche territoriali e  locali
e da soggetti privati; 
  Considerato che la situazione di sospensione  delle  manifestazioni
ha impedito lo svolgimento di tutte le gare della stagione ciclistica
2020 dal 10 marzo alla data odierna; 
  Considerato che, dalla predetta data del 10 marzo 2020  in  ragione
delle misure adottate per contenerne  la  diffusione,  non  e'  stato
possibile  svolgere   nessuna   attivita'   formativa,   propedeutica
all'adozione  delle  disposizioni  del  disciplinare  per  le  scorte
tecniche alle  competizioni  ciclistiche  su  strada  introdotte  dal
decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019; 
  Considerato che la Federazione ciclistica italiana ha rappresentato
che  nessuna   attivita'   formativa   ovvero   organizzativa   delle
manifestazioni ciclistiche in programma e' stata svolta prima del  10
marzo in ragione della dichiarazione d'emergenza  sanitaria  adottata
gia' in data 31 gennaio 2020; 
  Considerato  che  le  modifiche  del  disciplinare  per  le  scorte
tecniche alle competizioni ciclistiche su strada,  approvato  con  il
decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019, che sono pienamente  in
vigore dal 1° gennaio  2020,  hanno  previsto,  tra  le  altre  cose,
l'obbligo di adozione, da parte degli  organizzatori,  di  importanti
misure che determinano nuovi oneri sia in termini  di  personale,  di
formazione  degli  ASA  e  di  strutture  di  protezione,  che,   per
l'emergenza  citata,  di  fatto,  non  hanno  mai   trovato   pratica
applicazione; 
  Considerato che, in ragione dell'emergenza in atto, la  Federazione
ciclistica italiana, per evitare i disagi  organizzativi  conseguenti
alla mancata predisposizione delle  predette  attivita'  formative  e
propedeutiche,  ha  rappresentato  la  necessita'  di  consentire  lo
svolgimento  piu'  agevole  delle  competizioni   che   si   potranno
effettuare nei prossimi mesi, dopo il termine  dell'emergenza,  senza
adottare le  nuove  misure  imposte  dalla  richiamata  modifica  del
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche  su
strada  introdotte  dal  provvedimento  approvato  con   il   decreto
interdirigenziale del 30 aprile 2019; 
  Considerato che la stessa Federazione, per i  motivi  indicati,  ha
chiesto, percio' di sospendere, per la stagione  ciclistica  2020  e,
fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione di alcune  disposizioni  del
disciplinare per le scorte tecniche  alle  competizioni  ciclistiche,
approvato con provvedimento del  27  novembre  2002  che  sono  state
oggetto  di  modifica   con   provvedimento   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'interno del 30 aprile 2019 che hanno riflessi  organizzativi  di
maggior  peso  per  gli  organizzatori,  facendo  salve,  invece,  le
disposizioni  di  semplificazione  delle   procedure   amministrative
approvate per agevolare l'attivita'  delle  scorte  tecniche  a  gare
ciclistiche; 
  Considerato  che,  in  ragione  dell'evolversi   della   situazione
epidemiologica, la Federazione ciclistica italiana ha ipotizzato  che
solo  poche  gare  di  fine  stagione  2020   potranno   effettuarsi,
subordinatamente al miglioramento della  situazione  emergenziale  in
atto; 
  Ritenuto,  che,  anche  dopo  il  termine  dell'emergenza,  per  il
limitato tempo disponibile, non ci saranno i tempi tecnici  necessari
per  svolgere  le  predette  attivita'  formative  ed   adottare   le
conseguenti misure organizzative, per le quali e' opportuno prevedere
misure di semplificazione con riduzione degli  adempimenti  a  carico
degli organizzatori; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  dover  sospendere  l'applicazione
delle disposizioni del  disciplinare  per  le  scorte  tecniche  alle
competizioni   ciclistiche   su   strada,   approvato   con   decreto
interdirigenziale del 27 novembre 2002, che sono state introdotte dal
provvedimento di modifica, approvato con il decreto interdirigenziale
del 30 aprile 2019 che richiedono, per la loro  completa  attuazione,
specifiche  attivita'  formative  e  la  predisposizione  di   misure
organizzative conseguenti che non e'  stato  possibile  svolgere  nel
2020 a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza; 
 
                             Determina: 
 
  1. Fino  al  31  dicembre  2020  e'  sospesa  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis,  all'art.  7-bis,  commi
2-bis e 4-bis  e  all'art.  7-ter  del  disciplinare  per  le  scorte
tecniche alle competizioni ciclistiche su strada,  approvato  con  il
decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002. 
  2. Dall'attuazione della presente determinazione non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 maggio 2020 
 
                                        Il Capo del Dipartimento      
                                    per i trasporti, la navigazione,  
                                   gli affari generali e il personale 
                                                De Matteo             
 
  Il Capo della Polizia  
   Direttore generale    
della pubblica sicurezza 
        Gabrielli