IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 3, in tema di trattamento di fine servizio e
termini di liquidazione della pensione, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della
finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», ed in particolare l'articolo 12, commi 7 e 8;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici», ed in particolare l'articolo 24;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
12 dicembre 2017, n. 289, recante «Adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni», ed in particolare l'articolo 23 «Anticipo del TFS»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
dicembre 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e
istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2000, n. 111;
Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 23 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede la stipula di
apposito accordo quadro tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana,
sentito l'INPS;
Visto, in particolare, il comma 7 del citato articolo 23 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che demanda ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del
presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei
dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al predetto articolo 23 e gli ulteriori criteri, condizioni e
adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al
finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di
funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della
garanzia di ultima istanza dello Stato;
Visto l'articolo 16, comma 7, in materia previdenziale, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza
pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in particolare:
a) l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che, nel prevedere che
i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalita' per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»), sancisce i principi di proporzionalita',
non eccedenza e gradualita' dei dati personali;
b) l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), secondo cui il
trattamento e' lecito ove ricorra la condizione che il trattamento
stesso e' necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e'
investito il titolare del trattamento;
c) l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), secondo cui la base su
cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettera
e), deve essere stabilita dal diritto dello Stato membro cui e'
soggetto il titolare del trattamento prevedendo che nella stessa base
giuridica siano individuate disposizioni specifiche in merito alle
condizioni relative alla liceita' del trattamento, ai periodi di
conservazione ed alle misure di sicurezza;
d) l'articolo 13 «Informazioni da fornire qualora i dati
personali siano raccolti presso l'interessato», l'articolo 24
«Responsabilita' del titolare del trattamento», l'articolo 26
«Contitolari del trattamento», l'articolo 28 «Responsabile del
trattamento», l'articolo 29 «Trattamento sotto l'autorita' del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto il Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia»;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato»;
Vista la sentenza n. 159/2019 della Corte Costituzionale del 17
aprile 2019 relativa al giudizio di legittimita' costituzionale
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e
dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Sentito l'INPS, per i profili di competenza;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso con nota n. 156 del 31 luglio 2019;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza del
mercato, espresso con nota n. 52301 del 29 luglio 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 27 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019,
con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
settembre 2019, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni
al predetto Ministro, registrato alla Corte dei conti in data 3
ottobre 2019, reg. n. 1882;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 23, comma
7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le modalita' di
attuazione delle disposizioni del citato articolo 23 e gli ulteriori
criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai
sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni
e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma
3 del medesimo articolo 23 e della garanzia di ultima istanza dello
Stato.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - Suppl.
Ordinario n. 112.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:
«Art. 3 (Trattamento di fine servizio e termini di
liquidazione della pensione). - 1. Il trattamento
pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5
dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo, e'
corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla
cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore,
entro la predetta data, provvede a corrispondere in via
provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente
piu' favorevoli.
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al
comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno
titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di
cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di
eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa
del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio
prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi
diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal
servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o
aventi causa, il trattamento di fine servizio e'
corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non
oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti
gli interessi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle analoghe prestazioni erogate
dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a quelle relative
al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio
per inabilita' derivante o meno da causa di servizio,
nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi
l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la
necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi
successivi alla ricezione della documentazione medesima,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato
domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. I dipendenti gia' cessati per causa
diversa dal compimento dei limiti di eta' sono riammessi in
servizio con effetto immediato qualora presentino apposita
istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora
percepito, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il trattamento di fine servizio, comunque
denominato.».
- Si riporta il testo dell'art. 12, commi 7 e 8, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti per in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica», convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 12 (Interventi in materia previdenziale). -
(Omissis).
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato: a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
50.000 euro; b) in due importi annuali se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 50.000
euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo
importo annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo
annuale e' pari all'ammontare residuo; c) in tre importi
annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al
lordo delle relative trattenute fiscali, e'
complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal
caso il primo importo annuale e' pari a 50.000 euro, il
secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il terzo
importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di determinazione della prima scadenza
utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al
comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente articolo
sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni
internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di
bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa
previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita'
dei seguenti principi e criteri: a) equita' e convergenza
intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento
dei privilegi e clausole derogative soltanto per le
categorie piu' deboli; b) flessibilita' nell'accesso ai
trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla
prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei
requisiti di accesso alle variazioni della speranza di
vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni
previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011
i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) "pensione di
vecchiaia ", conseguita esclusivamente sulla base dei
requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai
commi 14, 15-bis e 18; b) "pensione anticipata", conseguita
esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10
e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione
e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta'
in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'
incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di
settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di
vita, come previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di
flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo periodo
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al
fine di conseguire una convergenza verso un requisito
uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati: a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti
la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle
forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico
e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122; b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici
autonome la cui pensione e' liquidata a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato
a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65
anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122; comma per i lavoratori dipendenti e
per le lavoratrici dipendenti di cui all'art. 22-ter, comma
1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; d. per
i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di
sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di
sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma 6, lettera b),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono
soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n.
118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione
e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti
successivi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre 2011 n.
183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione anticipata e' consentito se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei predetti requisiti.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile
non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a
2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito
per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche: a. al comma 12-bis dopo le parole" e all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica"; b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole
"i requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; comma al
comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,
la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A
partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di
cui al comma 12-ter dell'art. 12 del citato decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, devono riferirsi al biennio. Con riferimento
agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del
presente comma la variazione della speranza di vita
relativa al biennio di riferimento e' computata in misura
pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei
singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori
registrati nei singoli anni del biennio precedente, con
esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021,
in riferimento al quale la variazione della speranza di
vita relativa al biennio 2017-2018 e' computata, ai fini
dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento,
in misura pari alla differenza tra la media dei valori
registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato
nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo
periodo del presente comma non possono in ogni caso
superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento
o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della
speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi
adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione
della speranza di vita relativa al biennio di riferimento,
computata ai sensi del terzo periodo del presente comma,
salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il
31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, sulla base di accordi
sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che
maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art.
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai
lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'art.
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto di
accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c)
ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono
titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i
quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati
entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti
fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati
restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al
compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino
prima del compimento della predetta eta' i requisiti per
l'accesso al pensionamento previsti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori
che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano
stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4
dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal
servizio di cui all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge
6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera,
l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso
qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato
prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6
dell'art. 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che
continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui
alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le
disposizioni contenute in leggi regionali recanti
discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal
servizio; e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di
inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per
l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5,
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di
permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali
perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto. Il trattamento pensionistico non puo' avere
decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'art. 12, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per il quale risultano comunque
computati nel relativo limite numerico di cui al predetto
art. 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai
soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti
dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori
dipendenti del settore privato le cui pensioni sono
liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori
che abbiano maturato un'anzianita' contributiva di almeno
35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero
maturato, prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro
il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni,
possono conseguire il trattamento della pensione anticipata
al compimento di un'eta' anagrafica non inferiore a 64
anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall' art. 1, comma 15, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
a quanto previsto all'art. 12, comma 12-quinquies del
decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e'
esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi
della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia'
previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,
conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento
triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell' art. 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all' art. 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all' art. 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n.
335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'art. 1 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: - al comma
5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti:
"2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le
parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "per l'anno 2011"; - al comma 4, la parola "2013"
e' sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con
un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta'
anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre unita'
rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono
sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla
Tabella B"; - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e
"ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al
comma 5"; - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma
"6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al
comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni
lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti
per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito
anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui
all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: a) sono
incrementati rispettivamente di due anni e di due unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero
di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono
incrementati rispettivamente di un anno e di una unita' per
coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77." - al
comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti:
"commi 6 e 6-bis".
17-bis.
18. Allo scopo di assicurare un processo di
incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento
anche ai regimi pensionistici e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi
compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche'
ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro
il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori
di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso
l'INPS ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
19. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni
di cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2011, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto. 24. In considerazione
dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle
rispettive gestioni in conformita' alle disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme
gestorie di cui ai predetti decreti adottano,
nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non
oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare
l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in
materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri
vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti
decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta
giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine
del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti
provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei
Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1°
gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del
presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli
iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di
solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei
pensionati nella misura dell'1 per cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: a) nella misura del
100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo
complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella
misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a tre volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato; c) nella misura del 20 per cento per i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori
a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento
di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza
del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 10 per
cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari
o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte
il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente
lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) non
e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con
riguardo ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo
INPS e' riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella
misura del 20 per cento; b) a decorrere dall'anno 2016
nella misura del 50 per cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai
professionisti iscritti alla gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di
cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'art. 19 del medesimo TUIR.
Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'art. 3 della legge 23 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'art.
18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti:
"e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".».
- Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e
delle finanze del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei
requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della
speranza di vita», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 12 dicembre 2017, n. 289.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26:
«Art. 23 (Anticipo del TFS). - 1. Ferma restando la
normativa vigente in materia di liquidazione
dell'indennita' di fine servizio comunque denominata, di
cui all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il personale
degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la
pensione quota 100 ai sensi dell'art. 14, conseguono il
riconoscimento dell'indennita' di fine servizio comunque
denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a
seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico, ai sensi dell'art. 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto
anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo
articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti
pensionistici alla speranza di vita.
2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate
dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di
fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al
comma 1 nonche' i soggetti che accedono, o che hanno avuto
accesso prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'art. 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
possono presentare richiesta di finanziamento di una somma
pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5
del presente articolo, dell'indennita' di fine servizio
maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che
aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia
e delle finanze, il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito
l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei
relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennita' di
fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo
importo da tale indennita', fino a concorrenza dello
stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo
precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o
pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in
virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il
finanziamento e' garantito dalla cessione pro solvendo,
automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza
alcuna formalita', dei crediti derivanti dal trattamento di
fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo
periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono
l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per
l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque
denominato, provvedono alle attivita' di cui al presente
comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di
garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2,
con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per
l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del
finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi.
Il Fondo e' ulteriormente alimentato con le commissioni,
orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso,
che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la
tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La
garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita,
incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono
assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime
caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di
ultima istanza. La garanzia dello Stato e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento e'
altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui
all'art. 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice
civile. Il Fondo e' surrogato di diritto alla banca o
all'intermediario finanziario, per l'importo pagato,
nonche' nel privilegio di cui al citato art. 2751-bis,
primo comma, numero 1), del Codice civile.
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita'
a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da
ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo
o diritto. Per le finalita' di cui al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento e'
sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica
della clientela.
5. L'importo finanziabile e' pari a 45.000 euro
ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2
nel caso in cui l'indennita' di fine servizio comunque
denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di
finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di
interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo
comma.
6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al
rimborso della quota capitale.
7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo e gli ulteriori criteri,
condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza
ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i
criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del
Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di
ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di conversione in legge del presente decreto,
sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati
personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.
8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma
3 e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita
convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione. Per la predetta gestione e'
autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente
presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 20 dicembre 1999, in materia di trattamento di fine
rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici
dipendenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
maggio 2000, n. 111.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230
del 30 settembre 1993 - Suppl. Ordinario n. 92.
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in
materia di finanza pubblica»:
«Art. 16 (Disposizioni varie in materia
previdenziale). - (Omissis).
7. Al personale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art.
4, commi primo e secondo, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 29 luglio 2003 - Suppl. Ordinario n. 123.
- Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L119 del 4 maggio 2016.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 -
Suppl. Ordinario n. 268.
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990.
Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 23 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia», si veda nelle note alle
premesse.