IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  sostenere
ulteriormente datori di lavoro e lavoratori in una  fase  eccezionale
conseguente al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e
di  consentire  alle  imprese  un  graduale  riavvio   dell'attivita'
produttiva concedendo loro  la  possibilita'  di  fruire  in  maniera
continuativa degli ammortizzatori sociali previsti dalle disposizioni
vigenti; 
  Considerata altresi' la necessita' e l'urgenza di  consentire  alle
platee interessate di poter accedere, per un arco temporale maggiore,
ai benefici del Reddito di emergenza (Rem)  e  alla  possibilita'  di
presentare domande di  emersione  in  ordine  a  rapporti  di  lavoro
irregolare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2020; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Norme speciali in materia di trattamento  ordinario  di  integrazione
                    salariale e assegno ordinario 
 
  1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e  22  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, esclusivamente per  i  datori  di  lavoro  che  abbiano
interamente fruito del periodo  precedentemente  concesso  fino  alla
durata massima di quattordici settimane, e'  possibile  usufruire  di
ulteriori   quattro   settimane   anche   per   periodi    decorrenti
antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata  massima
di  diciotto  settimane  considerati   i   trattamenti   riconosciuti
cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22,  sia  ai
sensi del presente comma, mediante il riconoscimento  delle  medesime
ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di
euro per l'anno 2020, da parte  dell'Inps  ai  sensi  degli  articoli
22-quater e 22-quinquies del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
successive  modificazioni  e   integrazioni.   L'Inps   provvede   al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo  i  risultati
di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal  predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via  prospettica
il limite di spesa, l'Inps non potra' in  ogni  caso  emettere  altri
provvedimenti concessori. Ai maggiori oneri derivanti dai  primi  due
periodi del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno
2020,  si  provvede  mediante  utilizzo  dello  stanziamento  di  cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  2. In deroga a quanto previsto a legislazione vigente,  le  domande
per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devono
essere presentate, a pena  di  decadenza,  entro  la  fine  del  mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione
o  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In   sede   di   prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al
trentesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di  cui  al  primo
periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita'  lavorativa  che  hanno  avuto  inizio   nel   periodo
ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e'
fissato, a pena di decadenza, al 15  luglio  2020.  Indipendentemente
dal  periodo  di  riferimento,  i  datori  di  lavoro   che   abbiano
erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da  quelli  a
cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che  ne
hanno impedito l'accettazione, possono presentare  la  domanda  nelle
modalita'  corrette   entro   trenta   giorni   dalla   comunicazione
dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, a pena di  decadenza,  anche  nelle  more  della  revoca
dell'eventuale     provvedimento     di      concessione      emanato
dall'amministrazione  competente;  la  predetta  presentazione  della
domanda, nella modalita' corretta, e' considerata comunque tempestiva
se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per le domande presentate  ai  sensi  del  presente
comma, non opera quanto previsto dall'articolo 19,  comma  2-bis  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  3. In caso di pagamento  diretto  della  prestazione  di  cui  agli
articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  da  parte  dell'Inps,  il
datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto  tutti  i  dati
necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale
entro la fine del mese successivo a quello in  cui  e'  collocato  il
periodo di integrazione salariale, ovvero, se  posteriore,  entro  il
termine  di  trenta  giorni  dall'adozione   del   provvedimento   di
concessione. In sede di prima  applicazione,  i  termini  di  cui  al
presente  comma  sono  spostati  al  trentesimo   giorno   successivo
all'entrata in vigore del presente decreto se  tale  ultima  data  e'
posteriore a quella di cui al primo  periodo.  Trascorsi  inutilmente
tali termini, il pagamento della prestazione  e  gli  oneri  ad  essa
connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.