IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in  particolare
l'articolo 22, comma 4, il quale rinvia ad apposito decreto, adottato
dal   Ministro   dello   sviluppo   economico,    sentiti    l'IVASS,
l'Associazione  nazionale  tra  le  imprese  assicuratrici-ANIA,   le
principali   associazioni    rappresentative    degli    intermediari
assicurativi  e  le   associazioni   dei   consumatori   maggiormente
rappresentative, la definizione del «contratto base» di assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  contenente  le
clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento  dell'obbligo  di
legge, articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato,
nonche' la  definizione  dei  casi  di  riduzione  del  premio  e  di
ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base»; 
    l'articolo 22, commi 5 e 6, che  prevedono,  rispettivamente,  la
libera  determinazione  del  prezzo  del  «contratto  base»  e  delle
ulteriori garanzie e  clausole,  da  parte  di  ciascuna  impresa  di
assicurazione, che formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al
consumatore anche tramite il  proprio  sito  internet,  eventualmente
mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo,  ferma  restando
la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di  garanzia
aggiuntiva   o   diverso   servizio    assicurativo,    nonche'    la
predisposizione da parte  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentito l'IVASS, del modello elettronico da utilizzare per  l'offerta
di cui al comma 5, in modo che ciascun consumatore possa  ottenere  -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo -  un
unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni  indicate  e  le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate; 
    l'articolo 22, comma 7, secondo cui le  disposizioni  di  cui  ai
commi 5 e 6 trovano applicazione  decorsi  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del suddetto decreto; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private, come  modificato  dalla  legge  4
agosto 2017, n. 124, e in particolare l'articolo  132-bis,  comma  1,
secondo  cui  gli  intermediari  prima  della  sottoscrizione  di  un
contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore,  sono
tenuti a informare il consumatore in modo  corretto,  trasparente  ed
esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di  assicurazione  di
cui sono mandatari  relativamente  al  contratto  base  previsto  dal
citato articolo 22 del decreto-legge n. 179 del 2012; 
    l'articolo  132-bis,  comma  3,  secondo   cui   l'IVASS   adotta
disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e  la  risposta
per  via  telematica,  sia  ai  consumatori  che  agli  intermediari,
esclusivamente per i premi applicati dalle imprese  di  assicurazione
per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli;  con  le
stesse disposizioni sono definite le modalita' attraverso  le  quali,
ottenuti i preventivi sulla  base  delle  informazioni  inserite  nel
servizio  informativo  di  cui  all'articolo  136,  comma  3-bis,  e'
consentita  la  conclusione   del   contratto,   a   condizioni   non
peggiorative rispetto a quanto  indicato  nel  preventivo  stesso,  o
presso un'agenzia della compagnia  ovvero,  per  le  imprese  che  lo
prevedano, attraverso un collegamento diretto  al  sito  internet  di
ciascuna compagnia di assicurazione; 
    l'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), secondo cui i meccanismi
elettronici  che  registrano  l'attivita'  del  veicolo,   denominati
«scatola  nera»  o   equivalenti,   sono   installati   su   proposta
dell'impresa di assicurazione o sono gia' presenti e portabili; 
  Visto  il  provvedimento  IVASS  3  marzo  2015,  n.   8,   recante
«Regolamento   concernente   la   definizione   delle    misure    di
semplificazione delle procedure  e  degli  adempimenti  nei  rapporti
contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari  e  clientela
in attuazione  dell'art.  22,  comma  15-bis,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge  17  dicembre  2012,  n.
221»; 
  Ritenuto di dover provvedere  a  dare  attuazione  alle  richiamate
disposizioni legislative, contenute nell'articolo 22, commi  4  e  6,
del decreto-legge n. 179 del 2012, nonche' nell'articolo 132-bis  del
codice delle assicurazioni private; 
  Sentito l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che
ha espresso il proprio parere con nota  n.  0071866/18  del  2  marzo
2018; 
  Sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA,
le  principali  associazioni   rappresentative   degli   intermediari
assicurativi  e  le   associazioni   dei   consumatori   maggiormente
rappresentative; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2018; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
con nota del 18 settembre 2018, protocollo n. 7490; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) codice delle  assicurazioni:  il  codice  delle  assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    b) modello elettronico: modello standard  telematico  predisposto
dal Ministero dello sviluppo economico, sentito  l'IVASS,  utilizzato
dall'impresa di assicurazione per formulare l'offerta  del  contratto
base al consumatore, via internet, anche attraverso il  proprio  sito
web, ovvero integrato con i sistemi  di  preventivazione  ed  offerta
online pubblici; 
    c)  Nuovo  preventivatore  pubblico:  il   servizio   informativo
predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione
con  l'IVASS,  che  consente  al  consumatore  e   all'intermediario,
esclusivamente per i premi applicati dalle imprese  di  assicurazione
per  il  contratto  base  relativo  ad  autovetture  e   motoveicoli,
l'accesso e la risposta per via telematica ai premi offerti da  tutte
le imprese di assicurazione; 
    d) impresa di assicurazione: l'impresa di assicurazione con  sede
legale   in   Italia   autorizzata    all'esercizio    dell'attivita'
assicurativa nel ramo r.c. auto, l'impresa di assicurazione con  sede
legale in un  altro  Stato  membro  dello  Spazio  economico  europeo
abilitata in Italia all'esercizio dell'assicurazione  nel  ramo  r.c.
auto in regime di stabilimento o di libera  prestazione  di  servizi,
nonche' l'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo
autorizzata in Italia all'esercizio dell'attivita'  assicurativa  nel
ramo r.c. auto in regime di stabilimento; 
    e)  consumatore:  la  persona  fisica  come  definita  ai   sensi
dell'articolo 3, comma  1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206; 
    f) punti vendita:  i  locali  ovvero  le  sedi  o  le  dipendenze
dell'intermediario o dell'impresa, accessibili al pubblico o  adibiti
al ricevimento  del  pubblico  ove  sia  possibile  sottoscrivere  il
contratto; 
    g) r.c. auto: assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400: 
              «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge,  sempreche'  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti perla disciplina delle materie, non coperte  da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari . 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              - Si riporta l'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre
          2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla  legge  17
          dicembre 2012, n. 221: 
              «Art. 22 (Misure a favore  della  concorrenza  e  della
          tutela del consumatore nel mercato assicurativo). -  1.  Al
          fine  di  escludere  il  rinnovo   tacito   delle   polizze
          assicurative, al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
          209, dopo l'articolo 170 e' inserito il seguente: 
              «Art. 170-bis (Durata del contratto). - 1. Il contratto
          di assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei
          natanti ha durata annuale o, su richiesta  dell'assicurato,
          di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla  sua
          scadenza naturale e non puo' essere tacitamente  rinnovato,
          in deroga all'articolo 1899, primo  e  secondo  comma,  del
          codice civile. L'impresa  di  assicurazione  e'  tenuta  ad
          avvisare il contraente della  scadenza  del  contratto  con
          preavviso di almeno trenta giorni e a  mantenere  operante,
          non oltre il quindicesimo giorno successivo  alla  scadenza
          del contratto,  la  garanzia  prestata  con  il  precedente
          contratto  assicurativo  fino   all'effetto   della   nuova
          polizza». 
              2. Per le  clausole  di  tacito  rinnovo  eventualmente
          previste nei contratti stipulati precedentemente alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di
          cui  al  comma  3   dell'articolo   170-bis   del   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle
          assicurazioni private), si applicano a  fare  data  dal  1°
          gennaio 2013. 
              3. Nelle ipotesi di contratti  in  corso  di  validita'
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  con
          clausola di tacito rinnovo, e' fatto obbligo  alle  imprese
          di assicurazione di comunicare per iscritto  ai  contraenti
          la perdita di efficacia delle clausole  di  tacito  rinnovo
          con congruo anticipo rispetto  alla  scadenza  del  termine
          originariamente  pattuito  nelle  medesime   clausole   per
          l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto. 
              4.  Al  fine  di  favorire  una   scelta   contrattuale
          maggiormente consapevole da parte  del  consumatore,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le
          imprese  assicuratrici-ANIA,  le  principali   associazioni
          rappresentative  degli  intermediari  assicurativi   e   le
          associazioni dei consumatori maggiormente  rappresentative,
          e'  definito   il   «contratto   base»   di   assicurazione
          obbligatoria della responsabilita' civile  derivante  dalla
          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente
          le clausole  minime  necessarie  ai  fini  dell'adempimento
          dell'obbligo di  legge,  e  articolato  secondo  classi  di
          merito e tipologie di assicurato, e sono altresi'  definiti
          i casi di riduzione  del  premio  e  di  ampliamento  della
          copertura applicabili allo stesso «contratto base». 
              5.  Ciascuna   impresa   di   assicurazione   determina
          liberamente  il  prezzo  del  «contratto  base»   e   delle
          ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e  formula,
          obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche
          tramite il proprio sito  internet,  eventualmente  mediante
          link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma  restando
          la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di
          garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. 
              6. L'offerta di cui  al  comma  5  deve  utilizzare  il
          modello  elettronico  predisposto   dal   Ministero   dello
          sviluppo economico, sentita l'IVASS, in  modo  che  ciascun
          consumatore possa ottenere -  ferma  restando  la  separata
          evidenza delle singole voci di  costo  -  un  unico  prezzo
          complessivo annuo  secondo  le  condizioni  indicate  e  le
          ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate. 
              7. Le disposizioni di  cui  ai  commi  5  e  6  trovano
          applicazione decorsi 180 giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              8. Al fine di favorire una piu' efficace  gestione  dei
          rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'IVASS, sentite l'Associazione nazionale
          tra  le  imprese   assicuratrici-ANIA   e   le   principali
          associazioni     rappresentative     degli     intermediari
          assicurativi,  stabilisce  con  apposito   regolamento   le
          modalita' secondo cui, entro i successivi sessanta  giorni,
          nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo
          30 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  le
          imprese autorizzate all'esercizio dei  rami  vita  e  danni
          prevedono nei propri siti internet apposite aree  riservate
          a  ciascun  contraente,  accedibili  mediante  sistemi   di
          accesso  controllato,  tramite  le  quali   sia   possibile
          consultare  le   coperture   in   essere,   le   condizioni
          contrattuali sottoscritte, lo  stato  dei  pagamenti  e  le
          relative scadenze, e, limitatamente alle  polizze  vita,  i
          valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate. 
              9. Al fine di favorire il rafforzamento  dei  requisiti
          professionali  di  cui   all'articolo   111   del   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   e   anche   in
          considerazione  della  crescente  diffusione  dei  rapporti
          assicurativi da gestire in via  telematica,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, l'IVASS definisce con  apposito  regolamento,  che
          dovra' riunificare e armonizzare la disciplina esistente in
          materia,  gli   standard   organizzativi,   tecnologici   e
          professionali riguardanti la formazione  e  l'aggiornamento
          degli  intermediari  assicurativi,   con   riferimento   ai
          prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti  formatori  e
          alle   caratteristiche   tecniche   e   funzionali    delle
          piattaforme e-learning. 
              9-bis. Al fine di favorire  la  liberalizzazione  e  la
          concorrenza  a  favore  dei  consumatori  e  degli  utenti,
          all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
          141, dopo il comma 1-bis e' inserito il  seguente:  «1-ter.
          Non  costituisce  esercizio   di   agenzia   in   attivita'
          finanziaria la promozione e il  collocamento  di  contratti
          relativi alla concessione di finanziamenti sotto  qualsiasi
          forma da parte degli agenti di  assicurazione  regolarmente
          iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi
          e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2,  lettera
          a), del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  su
          mandato  diretto  di  banche  ed  intermediari   finanziari
          previsti dal titolo V del decreto legislativo 1°  settembre
          1993, n. 385. Il  soggetto  mandante  cura  l'aggiornamento
          professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura
          il rispetto da parte  loro  della  disciplina  prevista  ai
          sensi del titolo VI del decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e risponde per  i  danni  da  essi  cagionati
          nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente  comma,
          anche se conseguenti a responsabilita'  accertata  in  sede
          penale». 
              10. Al fine di  favorire  il  superamento  dell'attuale
          segmentazione del mercato  assicurativo  ed  accrescere  il
          grado di liberta' dei diversi operatori,  gli  intermediari
          assicurativi di  cui  al  comma  2,  lettere  a),  b),  d),
          dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
          n. 209, nonche'  quelli  inseriti  nell'elenco  annesso  al
          registro degli intermediari medesimi ex articolo 33,  comma
          2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme  di
          collaborazione reciproca nello  svolgimento  della  propria
          attivita' anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati.
          Detta collaborazione e'  consentita  sia  tra  intermediari
          iscritti nella medesima sezione del registro o  nell'elenco
          a  questo  annesso,  sia  tra  di  loro  reciprocamente,  a
          condizione che al cliente sia fornita, con le  modalita'  e
          forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui
          regolamenti attuativi, una corretta e completa  informativa
          in relazione al fatto che  l'attivita'  di  intermediazione
          viene  svolta  in  collaborazione  tra  piu'  intermediari,
          nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della  sezione
          di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito
          della forma  di  collaborazione  adottata.  L'IVASS  vigila
          sulla corretta applicazione del presente  articolo  e  puo'
          adottare disposizioni attuative anche al fine di  garantire
          adeguata informativa ai consumatori. 
              11.  Gli   intermediari   assicurativi   che   svolgono
          attivita' di intermediazione in collaborazione tra di  loro
          ai  sensi  del  comma  10  rispondono  in  solido  per  gli
          eventuali  danni  sofferti  dal  cliente  a  cagione  dello
          svolgimento di tale attivita', salve le reciproche  rivalse
          nei loro rapporti interni. 
              12. A decorrere dal 1° gennaio 2013,  le  clausole  fra
          mandatario e impresa  assicuratrice  incompatibili  con  le
          previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di  norma
          imperativa di legge e si considerano non  apposte.  L'IVASS
          vigila ed adotta  eventuali  direttive  per  l'applicazione
          della  norma  e  per  garantire  adeguata  informativa   ai
          consumatori. 
              13. Anche al fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle
          forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami
          assicurativi danni e di fornire  impulso  alla  concorrenza
          attraverso  l'eliminazione   di   ostacoli   di   carattere
          tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          l'IVASS,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e sentite l'ANIA  e  le  principali  associazioni
          rappresentative  degli  intermediari  assicurativi,  dovra'
          definire specifiche e standard  tecnici  uniformi  ai  fini
          della  costituzione  e  regolazione  dell'accesso  ad   una
          piattaforma di  interfaccia  comune  per  le  attivita'  di
          consultazione  di  cui  all'articolo  34,   comma   1   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,   convento,   con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di
          preventivazione, monitoraggio e valutazione  dei  contratti
          di assicurazione contro i danni. 
              14.  Al  fine  di  superare  possibili  disparita'   di
          trattamento tra i consumatori  nel  settore  delle  polizze
          vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile
          e' sostituito dal seguente: «Gli  altri  diritti  derivanti
          dal  contratto  di  assicurazione  e   dal   contratto   di
          riassicurazione si prescrivono in due anni  dal  giorno  in
          cui si e' verificato il fatto su cui il diritto  si  fonda,
          ad esclusione del contratto di assicurazione sulla  vita  i
          cui diritti si prescrivono in dieci anni». 
              15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali  e
          dotazioni  organizzative  e  finanziarie,  l'IVASS,   anche
          mediante internet, garantisce un'adeguata  informazione  ai
          consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e
          assicura  altresi',  all'interno  della  relazione  di  cui
          all'articolo 21, comma  2,  un'esauriente  valutazione  del
          loro        impatto         economico-finanziario         e
          tecnologico-organizzativo. 
              15-bis. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni,
          alla  definizione  di  misure  di   semplificazione   delle
          procedure e degli adempimenti burocratici, con  particolare
          riferimento alla riduzione  degli  adempimenti  cartacei  e
          della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese
          di assicurazione, gli intermediari e  la  clientela,  anche
          favorendo le relazioni  digitali,  l'utilizzo  della  posta
          elettronica certificata, la firma digitale  e  i  pagamenti
          elettronici e i pagamenti on line. 
              15-ter. L'IVASS, con apposita relazione  da  presentare
          alle competenti Commissioni  parlamentari  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto e successivamente con cadenza  annuale
          entro il 30 maggio di ciascun anno, informa sulle misure di
          semplificazione adottate ai sensi del comma  15-bis  e  sui
          risultati conseguiti in relazione a tale attivita'. 
              15-quater. Nei contratti di  assicurazione  connessi  a
          mutui e ad altri contratti di finanziamento,  per  i  quali
          sia stato corrisposto un  premio  unico  il  cui  onere  e'
          sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso  di
          estinzione anticipata o di trasferimento del  mutuo  o  del
          finanziamento,  restituiscono  al  debitore/assicurato   la
          parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto
          alla scadenza originaria, calcolata per il premio  puro  in
          funzione degli anni e della frazione di anno mancanti  alla
          scadenza della copertura nonche'  del  capitale  assicurato
          residuo. 
              15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i
          criteri e le modalita' per la definizione del  rimborso  di
          cui al  comma  15-quater.  Le  imprese  possono  trattenere
          dall'importo dovuto le spese amministrative  effettivamente
          sostenute per l'emissione del contratto e per  il  rimborso
          del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella
          proposta di contratto, nella polizza ovvero nel  modulo  di
          adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono
          essere tali da costituire un limite alla  portabilita'  dei
          mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in  caso
          di rimborso. 
              15-sexies. In alternativa a quanto  previsto  al  comma
          15-quater,     le     imprese,     su     richiesta     del
          debitore/assicurato, forniscono la  copertura  assicurativa
          fino  alla  scadenza  contrattuale  a  favore   del   nuovo
          beneficiario designato. 
              15-septies. Il presente articolo si applica a  tutti  i
          contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto; in tal caso le imprese  aggiornano  i
          contratti medesimi sulla base della disciplina  di  cui  ai
          commi da 15-quater a 15-sexies.» 
              - Si riportano gli articoli 132-bis, 132-ter,  136  del
          decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   come
          modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124: 
              «Art.    132-bis.    (Obblighi    informativi     degli
          intermediari).  -  1.   Gli   intermediari,   prima   della
          sottoscrizione   di   un   contratto    di    assicurazione
          obbligatoria  per  i  veicoli  a  motore,  sono  tenuti   a
          informare il consumatore in modo corretto,  trasparente  ed
          esaustivo  sui  premi  offerti  da  tutte  le  imprese   di
          assicurazione  di  cui  sono  mandatari  relativamente   al
          contratto base previsto dall'articolo 22 del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  e   successive
          modificazioni. 
              2.  Al  fine  di  cui  al  comma  1,  gli  intermediari
          forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di
          assicurazione   mediante   collegamento    telematico    al
          preventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS  e
          del Ministero dello sviluppo economico e senza  obbligo  di
          rilascio di supporti cartacei. 
              3. L'IVASS adotta disposizioni  attuative  in  modo  da
          garantire l'accesso e la risposta per via  telematica,  sia
          ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per  i
          premi applicati  dalle  imprese  di  assicurazione  per  il
          contratto base relativo ad autovetture e  motoveicoli.  Con
          le  stesse  disposizioni   sono   definite   le   modalita'
          attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle
          informazioni  inserite  nel  servizio  informativo  di  cui
          all'articolo 136, comma 3-bis, e' consentita la conclusione
          del contratto, a condizioni  non  peggiorative  rispetto  a
          quanto indicato nel preventivo stesso, o presso  un'agenzia
          della compagnia ovvero, per le imprese  che  lo  prevedano,
          attraverso un collegamento  diretto  al  sito  internet  di
          ciascuna compagnia di assicurazione. 
              4. Il contratto stipulato senza  la  dichiarazione  del
          cliente di aver ricevuto, ove prescritte,  le  informazioni
          di cui al comma 1 e' affetto da nullita' rilevabile solo  a
          favore del cliente.» 
              «Art. 132-ter (Sconti obbligatori). - 1. In presenza di
          almeno una delle  seguenti  condizioni,  da  verificare  in
          precedenza  o   contestualmente   alla   stipulazione   del
          contratto o dei suoi rinnovi, le imprese  di  assicurazione
          praticano uno sconto determinato  dall'impresa  nei  limiti
          stabiliti dal comma 2: 
                a) nel caso  in  cui,  su  proposta  dell'impresa  di
          assicurazione,  i  soggetti  che  presentano  proposte  per
          l'assicurazione obbligatoria  accettano  di  sottoporre  il
          veicolo a ispezione da eseguire  a  spese  dell'impresa  di
          assicurazione; 
                b) nel caso in cui vengono  installati,  su  proposta
          dell'impresa di  assicurazione,  o  sono  gia'  presenti  e
          portabili meccanismi elettronici che registrano l'attivita'
          del  veicolo,  denominati  «scatola  nera»  o  equivalenti,
          ovvero  ulteriori  dispositivi,  individuati,  per  i  soli
          requisiti   funzionali   minimi   necessari   a   garantire
          l'utilizzo dei  dati  raccolti,  in  particolare,  ai  fini
          tariffari e della determinazione della  responsabilita'  in
          occasione dei sinistri,  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico, da adottare entro novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione; 
                c) nel caso in cui vengono  installati,  su  proposta
          dell'impresa  di  assicurazione,  o  sono  gia'   presenti,
          meccanismi elettronici che impediscono l'avvio  del  motore
          qualora sia riscontrato nel guidatore un  tasso  alcolemico
          superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione
          di veicoli a motore. 
              2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce  criteri
          e modalita' nell'ambito dei processi di  costruzione  della
          tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da
          parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al
          comma 1. Le imprese di  assicurazione,  in  attuazione  dei
          criteri  stabiliti  dall'IVASS,  definiscono   uno   sconto
          significativo da applicare alla clientela  a  fronte  della
          riduzione del rischio connesso al ricorrere di una  o  piu'
          delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano  in  sede
          di preventivo e nel contratto, in caso di  accettazione  da
          parte del contraente,  lo  sconto  praticato  per  ciascuna
          delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in
          percentuale, rispetto al prezzo  della  polizza  altrimenti
          applicato. 
              3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in  proprio
          possesso e di indagini statistiche, la lista delle province
          a maggiore tasso di sinistrosita' e con premio  medio  piu'
          elevato.  Tale  lista  e'  aggiornata  con  cadenza  almeno
          biennale. 
              4. Con il regolamento  di  cui  al  comma  2,  l'IVASS,
          tenuto  conto  dei  premi  piu'  elevati  applicati   nelle
          province individuate ai sensi  del  comma  3  e  di  quelli
          praticati nelle altre province a piu'  bassa  sinistrosita'
          ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive  e
          collocati  nella  medesima  classe  di  merito,   definisce
          altresi'  i  criteri  e  le  modalita'   finalizzati   alla
          determinazione da parte delle imprese di  assicurazione  di
          uno sconto, aggiuntivo e significativo  rispetto  a  quello
          praticato ai sensi del comma 2, da  applicare  ai  soggetti
          residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano
          provocato  sinistri   con   responsabilita'   esclusiva   o
          principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base
          dell'evidenza dell'attestato  di  rischio,  e  che  abbiano
          installato  o  installino,  a  seguito  della  stipula  del
          contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b). 
              5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2: 
                a)  definisce  i  parametri  oggettivi,  tra  cui  la
          frequenza dei sinistri e il relativo costo  medio,  per  il
          calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4; 
                b) prevede, nell'ambito delle  modalita'  di  cui  al
          comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio
          che non  siano  giustificati  da  specifiche  evidenze  sui
          differenziali di rischio. 
              6. Le attivita' di cui ai commi precedenti sono  svolte
          nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a
          legislazione vigente e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              7. Le  imprese  di  assicurazione,  in  attuazione  dei
          criteri stabiliti dall'IVASS, a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo
          sconto nei confronti dei  soggetti  che  si  trovino  nelle
          condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e
          aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi  del  comma
          2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in
          caso di accettazione da parte  del  contraente,  lo  sconto
          praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al
          prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui
          al presente comma  si  applica  ai  nuovi  contratti  o  in
          occasione del rinnovo di quelli in essere. 
              8. Resta fermo, nei  casi  di  cui  ai  commi  2  e  4,
          l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto
          di assicurazione. Al fine del conseguimento  della  massima
          trasparenza,  l'impresa  di  assicurazione   pubblica   nel
          proprio sito internet l'entita' degli sconti effettuati  in
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e  7,
          secondo forme di pubblicita'  che  ne  rendano  efficace  e
          chiara l'applicazione. 
              9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione,
          anche in via ispettiva ovvero a seguito  di  circostanziata
          segnalazione da parte di  terzi,  accerta  che  le  imprese
          assicurative  tengano   effettivamente   conto,   ai   fini
          dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,  2,
          4 e 7, nel processo  di  costruzione  della  tariffa  e  di
          ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal  regolamento
          di cui al comma 2  e  del  rispetto  dei  criteri  e  delle
          modalita' finalizzati alla determinazione dello  sconto  di
          cui al comma 4. 
              10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo
          di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle
          differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei
          confronti di assicurati  con  le  medesime  caratteristiche
          soggettive e collocati nella medesima classe di merito. 
              11. [Abrogato]. 
              12. Nei casi di cui al comma 1,  lettere  b)  e  c),  i
          costi di  installazione,  disinstallazione,  funzionamento,
          sostituzione e portabilita' sono a carico dell'impresa.  La
          titolarita' delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e
          c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio  praticata
          dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica,
          altresi', in caso  di  contratto  stipulato  con  un  nuovo
          assicurato e in caso di  scadenza  di  un  contratto  o  di
          stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra  le
          stesse  parti.  Resta  fermo  l'obbligo  di  rispettare   i
          parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.» 
              «Art.  136.  (Funzioni  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico). - 1. Al fine di consentire lo svolgimento delle
          funzioni del Ministero dello sviluppo economico, l'IVASS e'
          tenuto a  comunicare  al  Ministero  dati,  informazioni  e
          notizie   relativi    alle    tariffe    dell'assicurazione
          obbligatoria della responsabilita' civile  derivante  dalla
          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 
              2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  istituito
          presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato di
          esperti in  materia  di  assicurazione  obbligatoria  della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare
          l'andamento  degli  incrementi  tariffari  praticati  dalle
          imprese di  assicurazione  operanti  nel  territorio  della
          Repubblica,  valutando   in   particolare   le   differenze
          tariffarie  applicate  sul  territorio   della   Repubblica
          italiana e anche in quale misura si sia  tenuto  conto  del
          comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno  non
          abbiano denunciato  incidenti.  Con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico, e' disciplinata la costituzione e
          il funzionamento del comitato di  esperti,  fermo  restando
          che ai predetti esperti non puo' essere  attribuita  alcuna
          indennita' o emolumento comunque denominato. 
              3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione
          agli  utenti  e  della  realizzazione  di  un  sistema   di
          monitoraggio     permanente     sui     premi      relativi
          all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
          derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  il
          Consiglio nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti  e'
          autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto
          nazionale  di  statistica  e   a   co-finanziare,   secondo
          modalita' e criteri  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  programmi  di  informazione  e
          orientamento rivolti agli utenti dei  servizi  assicurativi
          promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti,
          a valere  sulle  disponibilita'  finanziarie  assegnate  al
          Consiglio stesso dalla legge istitutiva. 
              3-bis. Il Ministero dello sviluppo  economico  utilizza
          il sistema tariffario completo in tutte le  sue  estensioni
          organizzato dall'IVASS, sulla base dei dati  forniti  dalle
          imprese  di  assicurazione,  per  realizzare  un   servizio
          informativo, anche tramite il proprio  sito  internet,  che
          consente al consumatore di comparare le  tariffe  applicate
          dalle diverse imprese  di  assicurazione  relativamente  al
          proprio profilo individuale.» 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta l'articolo 3,  comma  1,  lettera  a)  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: 
              «Art. 3. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice ove non diversamente previsto, si intende per: 
                a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce
          per   scopi   estranei    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o  professionale   eventualmente
          svolta; 
                b) associazioni dei consumatori e  degli  utenti:  le
          formazioni  sociali  che  abbiano  per   scopo   statutario
          esclusivo la tutela  dei  diritti  e  degli  interessi  dei
          consumatori o degli utenti; 
                c) professionista: la persona fisica o giuridica  che
          agisce    nell'esercizio    della     propria     attivita'
          imprenditoriale, commerciale, artigianale o  professionale,
          ovvero un suo intermediario; 
                d)   produttore:   fatto   salvo   quanto   stabilito
          nell'articolo 103, comma 1,  lettera  d),  e  nell'articolo
          115, comma 2-bis, il fabbricante del bene  o  il  fornitore
          del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore
          del bene o del servizio nel territorio dell'Unione  europea
          o  qualsiasi  altra  persona  fisica  o  giuridica  che  si
          presenta  come  produttore  identificando  il  bene  o   il
          servizio  con  il  proprio  nome,  marchio  o  altro  segno
          distintivo; 
                e)   prodotto:   fatto   salvo    quanto    stabilito
          nell'articolo 18,comma 1, lettera c), e nell'articolo  115,
          comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche
          nel quadro di una prestazione di servizi,  o  suscettibile,
          in  condizioni  ragionevolmente  prevedibili,   di   essere
          utilizzato dal consumatore, anche se non a  lui  destinato,
          fornito o reso disponibile  a  titolo  oneroso  o  gratuito
          nell'ambito di un'attivita' commerciale,  indipendentemente
          dal fatto che sia nuovo, usato  o  rimesso  a  nuovo;  tale
          definizione non si applica ai prodotti usati, forniti  come
          pezzi d'antiquariato, o come  prodotti  da  riparare  o  da
          rimettere a  nuovo  prima  dell'utilizzazione,  purche'  il
          fornitore ne informi per iscritto la persona  cui  fornisce
          il prodotto; 
                f)  codice:  il  presente  decreto   legislativo   di
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  tutela
          dei consumatori.»