IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina  direttoriale  n.  257  del  13  marzo  2020  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 20 marzo  2014,  n.  36,
convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79,  comma  4-bis,  che  ha
previsto la possibilita' di inserimento nell'elenco di cui alla legge
23 dicembre 1996, n.  648,  con  erogazione  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, di medicinali  utilizzabili  per  un'indicazione
terapeutica  diversa  da  quella  autorizzata,  anche  in   caso   di
alternativa terapeutica gia' autorizzata,  purche'  tale  indicazione
sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito  della  comunita'
medico-scientifica, nazionale e internazionale, secondo parametri  di
economicita' e appropriatezza; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', sezione V, reso
nella seduta del 15 aprile 2014; 
  Vista la  determina  AIFA  23  giugno  2014,  n.  622,  concernente
l'inserimento del medicinale «bevacizumab» (Avastin) nell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale,  per  l'indicazione  terapeutica  «degenerazione  maculare
correlata all'eta'»; 
  Vista la segnalazione dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato (AGCM), ai sensi dell'art. 21  della  legge  n.  287  del
1990, in data 13 gennaio 2015, concernente la richiamata determina n.
622/2014, finalizzata alla somministrazione del farmaco «bevacizumab»
(Avastin) nei centri  ad  alta  specializzazione,  sia  pubblici  sia
privati; 
  Visto il parere reso dalla CTS dell'AIFA nella seduta del 19, 20  e
21  gennaio  2015  che,  nel  recepire  la  richiamata   segnalazione
dell'AGCM, prevede che «la somministrazione di "bevacizumab" per  uso
intravitreale  dovra'  essere  riservata  esclusivamente   a   centri
ospedalieri ad alta specializzazione individuati dalle regioni»; 
  Vista, pertanto, la determina AIFA del 30 gennaio 2015, n. 79, che,
nel modificare parzialmente la richiamata determina n.  622/2014,  ha
recepito il parere reso dalla CTS  nella  seduta  del  19,  20  e  21
gennaio 2015; 
  Vista anche la sentenza del Consiglio di  Stato,  sezione  III,  n.
24/2017,  pubblicata  il  9  gennaio  2017,  con  cui  il   collegio,
accogliendo  il   ricorso   avverso   la   sentenza   del   Tribunale
amministrativo regionale Lazio, sezione terza quater  n.  11656/2015,
ha ammesso che  il  riconfezionamento  del  medicinale  «bevacizumab»
(Avastin) per il suo uso nel trattamento della degenerazione maculare
correlata  all'eta'  (AMD),  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4,  del
richiamato decreto-legge 21 ottobre  1996,  n.  536,  possa  avvenire
anche ad opera delle farmacie aperte al pubblico; 
  Vista la determina AIFA del 28 aprile 2017, n. 799 con cui e' stata
parzialmente modificata la suddetta determina n. 79/2015; 
  Visto il parere della CTS espresso nelle riunioni dell'8,  9  e  10
novembre 2017 in cui sono stati stabiliti i criteri generali  per  la
valutazione dell'inserimento di farmaci biosimilari  nell'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle  riunioni  del  4,  5  e  6
dicembre 2019 - stralcio verbale n. 17, con cui e' stata approvata la
scheda multifarmaco semplificata web-based per il monitoraggio  degli
intravitreali anti-VEGF compreso quello di avastin per il trattamento
della degenerazione maculare correlata all'eta'; 
  Tenuto conto delle decisioni assunte dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle riunioni dell'11, 12, 13  e
14 febbraio 2020 - stralcio verbale n. 19; 
  Tenuto  conto  dei  dati  disponibili,  inclusa   la   composizione
qualitativa e quantitativa, relativi al biosimilare  di  «bevacizumab
Mvasi» per il  trattamento  della  degenerazione  maculare  correlata
all'eta'; 
  Tenuto conto delle decisioni assunte dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle riunioni del 9, 10, 11 e 12
giugno 2020 - stralcio verbale n. 25; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  includere  il  medicinale   «bevacizumab»
(Mvasi) nell'elenco dei medicinali  erogabili  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  648,  per  il  trattamento  della  degenerazione
maculare correlata all'eta'; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il medicinale MVASI e' incluso nell'elenco  istituito  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536,
convertito  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.   648,   col,   per
l'indicazione di cui all'art. 2 della presente determina. 
  2. Il medicinale AVASTIN, gia' presente nel citato elenco istituito
ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996,
n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996,  n.  648,  segue  le
modalita' di prescrizione e di monitoraggio previste dagli articoli 2
e 3 e  dall'allegato  1,  che  e'  parte  integrante  della  presente
determina.