IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Visto, in particolare, l'articolo 78, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso,
rispettivamente, mediante concorso pubblico e concorso interno,  alla
qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco; 
  Considerato che, a norma del comma 7 del suddetto articolo  78  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  con  regolamento  del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al
comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli  da  ammettere  a
valutazione e i  punteggi  da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la
composizione delle  commissioni  esaminatrici  e  i  criteri  per  la
formazione delle graduatorie finali; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 25 novembre 2005, «Definizione della classe  del  corso
di laurea magistrale in giurisprudenza»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 17 dicembre 2005, n. 293; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  6
luglio 2007, n. 155; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007,  «Determinazione  delle  classi  di  laurea  magistrale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9
luglio 2007, n. 157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n.  134,
«Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso  pubblico,
di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla  qualifica  iniziale  del
ruolo    dei    collaboratori    e    dei     sostituti     direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n.  135,
«Regolamento recante modalita' di svolgimento del  concorso  interno,
di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla  qualifica  iniziale  del
ruolo    dei    collaboratori    e    dei     sostituti     direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019,  recante
«Individuazione dei titoli di studio per  l'accesso  alle  qualifiche
iniziali dei ruoli del personale non direttivo e  non  dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166,
«Regolamento  recante  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e  alle  procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure  selettive  di
accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco»; 
  Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che  tenga  conto
delle modifiche  introdotte  dal  richiamato  decreto  legislativo  6
ottobre 2018, n. 127, al ruolo degli ispettori  logistico-gestionali,
per quanto  attiene  ai  requisiti  di  accesso,  alle  modalita'  di
svolgimento  delle  procedure  concorsuali  e   alle   modalita'   di
progressione in carriera; 
  Ritenuto,  altresi',  opportuno,  alla   luce   dei   principi   di
semplificazione  amministrativa  e  di   economia   degli   strumenti
giuridici,  adottare  un  unico  regolamento  per  la  disciplina  di
entrambe le procedure concorsuali; 
  Effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  7
maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale  integrativo
per il personale non direttivo e non dirigente  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168,  l'informazione  alle
organizzazioni  sindacali  per  le  modalita'  di  espletamento   del
concorso pubblico e la concertazione per le modalita' di espletamento
del concorso interno; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  13
febbraio 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
riscontrata con nota n. 4270 del 15 aprile 2020 del Dipartimento  per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Modalita' di accesso e bando di concorso 
 
  1. L'accesso alla qualifica di ispettore  logistico-gestionale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di  seguito  denominato  «Corpo
nazionale», ai sensi dell'articolo  78,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  avviene  mediante
concorso pubblico per esami. 
  2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito  denominato  «Dipartimento»,  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui  all'articolo  79  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, fermi restando  i  requisiti  previsti  per  le
categorie riservatarie di cui all'articolo 78, comma 2, del  medesimo
decreto legislativo. 
  4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto  disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco a norma dell'articolo  2  della  legge  30
          settembre 2004,  n.  252»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              - Il  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,
          recante «Disposizioni integrative e correttive  al  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          "Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  «Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11  della  legge
          29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2
          della legge 30 settembre  2004,  n.  252»",  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O. 
              - Il testo dell'art.  78  del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
              «Art.   78   (Accesso   al   ruolo   degli    ispettori
          logistico-gestionali). - 1.  L'accesso  alla  qualifica  di
          ispettore logistico-gestionale avviene: 
                a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
          mediante concorso pubblico per esami,  consistenti  in  due
          prove scritte e  una  prova  orale,  con  facolta'  di  far
          precedere le prove di esame da forme  di  preselezione,  il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso medesimo; 
                b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
          mediante concorso interno per titoli ed esami,  consistenti
          in una prova  scritta  e  una  prova  orale,  riservato  al
          personale appartenente al ruolo  degli  operatori  e  degli
          assistenti  che  abbia  maturato  almeno  sette   anni   di
          effettivo servizio. 
              2. Nella procedura di cui al comma 1,  lettera  a),  e'
          prevista una riserva, pari a un sesto  dei  posti  messi  a
          concorso, per il  personale  appartenente  al  ruolo  degli
          operatori e degli assistenti in possesso dei  requisiti  di
          cui all'articolo 79, ad  esclusione  dei  limiti  di  eta'.
          Nella  medesima  procedura  e',  altresi',   prevista   una
          riserva, pari al 10 per cento dei posti messi  a  concorso,
          per il personale volontario del Corpo nazionale  che,  alla
          data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni  e
          abbia effettuato non meno di duecento giorni  di  servizio,
          fermi restando gli altri requisiti  previsti  dall'articolo
          79. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
          concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 
              3. Non e' ammesso al concorso interno di cui  al  comma
          1, lettera b),  e  a  fruire  della  riserva  nel  concorso
          pubblico di cui al comma 1, lettera a),  il  personale  che
          abbia  riportato,  nel  triennio  precedente  la  data   di
          scadenza del termine per la presentazione della domanda  di
          partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare  pari
          o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non  e',  altresi',
          ammesso  ai  concorsi  il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
              4. Per la formazione della graduatoria del concorso  di
          cui al  comma  1,  lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore  eta'
          anagrafica. 
              5. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera  b),  sono  devoluti  ai  partecipanti  al
          concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti. 
              6.  Possono  essere  nominati,  a  domanda,   ispettori
          logistico-gestionali in prova,  nell'ambito  dei  posti  in
          organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare  il
          primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80,  il
          coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,  qualora
          unico superstite, degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale
          deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          delle  attivita'  istituzionali   ovvero   delle   missioni
          internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti  di
          cui all'art. 79, comma 1, e non si trovino nelle condizioni
          di cui all'art. 79, comma 3. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di cui al comma 1, le prove  di  esame,  le  categorie  dei
          titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il  punteggio  da
          attribuire  a  ciascuno  di  esse,  la  composizione  delle
          commissioni esaminatrici e i criteri  di  formazione  delle
          graduatorie finali. 
              8. Il personale gia' appartenente ai  ruoli  del  Corpo
          nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento  dei
          concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
          all'atto dell'ammissione.» 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo
          2005, n. 82, e' il seguente: 
              «Art.  64  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni).-1. 
              2. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire  loro  l'accesso  ai
          servizi in rete. 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica  avviene  tramite  SPID.  Il  sistema  SPID  e'
          adottato  dalle  pubbliche  amministrazioni  nei  tempi   e
          secondo le modalita' definiti con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo
          3-bis, comma 01. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti  privati,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del  sistema  SPID
          per la gestione dell'identita' digitale dei propri  utenti.
          L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso  ai
          propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto  il
          riconoscimento dell'utente esonera i predetti  soggetti  da
          un obbligo generale di  sorveglianza  delle  attivita'  sui
          propri  siti,  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. 
              2-octies. 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta di identita' elettronica  e  la
          carta nazionale dei servizi. 
              2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'  di
          fornitori dei  servizi,  usufruiscono  gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
              3. 
              3-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
          dalla quale i soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          utilizzano esclusivamente le  identita'  digitali  ai  fini
          dell'identificazione  degli  utenti  dei   propri   servizi
          on-line." 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'Istruzione,
          dell'Universita'  e  della  Ricerca   25   novembre   2005,
          «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
          giurisprudenza», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  17
          dicembre 2005, n. 293. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
          Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle  classi  delle
          lauree  universitarie»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
          Ricerca 16 marzo  2007,  «Determinazione  delle  classi  di
          laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 luglio 2007, n. 157, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio  2014,
          n. 134, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento
          recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico,  di
          cui  all'art.  97,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  per  l'accesso  alla
          qualifica  iniziale  del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei
          sostituti  direttori  amministrativo-contabili  del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco». 
              - Il decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio  2014,
          n. 135, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento
          recante modalita' di svolgimento del concorso  interno,  di
          cui all'articolo 97,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  per  l'accesso  alla
          qualifica  iniziale  del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei
          sostituti  direttori  amministrativo-contabili  del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco». 
              - Il decreto del Ministro dell'Interno 19 giugno  2019,
          «Individuazione dei titoli di  studio  per  l'accesso  alle
          qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e
          non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  di
          cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
          217»,  e'  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco -  Sezione  "Amministrazione
          trasparente"  (Disposizioni   generali/Atti   generali/Atti
          amministrativi    generali/Elenco    atti    amministrativi
          generali). 
              - Il decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019,
          n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica,
          psichica  e  attitudinale  per  l'ammissione  ai   concorsi
          pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del
          personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7. 
              - Il decreto del Ministro dell'Interno 5 novembre 2019,
          n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
          limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
          procedure selettive di accesso ai ruoli del  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante   «Recepimento    dell'accordo    sindacale
          integrativo per il personale non direttivo e non  dirigente
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per il testo dell'art. 78 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              Il  testo  dell'art.  79  del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
              «Art.  79  (Concorso  pubblico   per   l'accesso   alla
          qualifica di ispettore logistico-gestionale).- 1. L'accesso
          alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai  sensi
          dell'articolo 78, comma 1,  lettera  a),  avviene  mediante
          concorso pubblico al quale possono partecipare i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
                a) godimento dei diritti politici; 
                b) eta' stabilita con regolamento adottato  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
                c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
                e)   qualita'   morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie del titolo di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richieste  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente.» 
              Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7
          marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.