IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come
modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
  Visto, in particolare, l'articolo 90, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso,
rispettivamente, mediante concorso pubblico e concorso interno,  alla
qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco; 
  Considerato che, a norma del comma 7 del suddetto articolo  90  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  con  regolamento  del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al
comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli  da  ammettere  a
valutazione e il punteggio da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la
composizione delle  commissioni  esaminatrici  e  i  criteri  per  la
formazione delle graduatorie finali; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
disciplina il  sistema  pubblico  per  la  gestione  delle  identita'
digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  del  6
luglio 2007, n. 155; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007,  «Determinazione  delle  classi  di  laurea  magistrale»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  del  9
luglio 2007, n. 157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n.  127,
«Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso  pubblico,
di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla  qualifica  iniziale  del
ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, n.  128,
«Regolamento recante modalita' di svolgimento del  concorso  interno,
di cui all'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla  qualifica  iniziale  del
ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019,  recante
«Individuazione dei titoli di studio per  l'accesso  alle  qualifiche
iniziali dei ruoli del personale non direttivo e  non  dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166,
«Regolamento  recante  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e  alle  procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure  selettive  di
accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco»; 
  Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che  tenga  conto
delle modifiche  introdotte  dal  richiamato  decreto  legislativo  6
ottobre 2018, n. 127,  al  ruolo  degli  ispettori  informatici,  per
quanto attiene ai requisiti di accesso, alle modalita' di svolgimento
delle procedure concorsuali  e  alle  modalita'  di  progressione  in
carriera; 
  Ritenuto,  altresi',  opportuno,  alla   luce   dei   principi   di
semplificazione  amministrativa  e  di   economia   degli   strumenti
giuridici,  adottare  un  unico  regolamento  per  la  disciplina  di
entrambe le procedure concorsuali; 
  Effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  7
maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale  integrativo
per il personale non direttivo e non dirigente  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco»,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168,  l'informazione  alle
organizzazioni  sindacali  per  le  modalita'  di  espletamento   del
concorso pubblico e la concertazione per le modalita' di espletamento
del concorso interno; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  13
febbraio 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
riscontrata con nota n. 4271 del 15 aprile 2020 del Dipartimento  per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Modalita' di accesso e bando di concorso 
 
  1. L'accesso alla qualifica  di  ispettore  informatico  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato   «Corpo
nazionale», ai sensi dell'articolo  90,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  avviene  mediante
concorso pubblico per esami. 
  2. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito  denominato  «Dipartimento»,  e  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
  3. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti di cui  all'articolo  91  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, fermi restando  i  requisiti  previsti  per  le
categorie riservatarie di cui all'articolo 90, comma 2, del  medesimo
decreto legislativo. 
  4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto  disposto
dall'articolo 64, comma 2-quater, del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei
          vigili del fuoco a norma dell'articolo  2  della  legge  30
          settembre 2004,  n.  252»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche», e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. 
              - Il  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.  127,
          recante «Disposizioni integrative e correttive  al  decreto
          legislativo   29   maggio   2017,   n.   97,    riguardante
          "Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8  marzo
          2006,  n.  139,  recante  "Riassetto   delle   disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11  della  legge
          29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2
          della legge 30 settembre  2004,  n.  252"»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O. 
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  90  del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
                «Art.  90   (Accesso   al   ruolo   degli   ispettori
          informatici). - 1. L'accesso alla  qualifica  di  ispettore
          informatico avviene: 
                  a)  nel  limite  del  50  per   cento   dei   posti
          disponibili,  mediante   concorso   pubblico   per   esami,
          consistenti in due prove scritte e  una  prova  orale,  con
          facolta' di far precedere le prove di  esame  da  forme  di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
          medesimo; 
                  b)  nel  limite  del  50  per   cento   dei   posti
          disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami,
          consistenti  in  una  prova  scritta  e  una  prova  orale,
          riservato  al  personale  appartenente   al   ruolo   degli
          operatori e degli assistenti che abbia maturato sette  anni
          di effettivo servizio. 
                2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a),  e'
          prevista una riserva, pari a un sesto  dei  posti  messi  a
          concorso, per il  personale  appartenente  al  ruolo  degli
          operatori e degli assistenti in possesso dei  requisiti  di
          cui all'articolo 91, ad  esclusione  dei  limiti  di  eta'.
          Nella  medesima  procedura  e',  altresi',   prevista   una
          riserva, pari al 10 per cento dei posti messi  a  concorso,
          per il personale volontario del Corpo nazionale  che,  alla
          data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni  e
          abbia effettuato non meno di duecento giorni  di  servizio,
          fermi restando gli altri requisiti  previsti  dall'articolo
          91. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
          concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 
                3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma
          1, lettera b),  e  a  fruire  della  riserva  nel  concorso
          pubblico di cui al comma 1, lettera a),  il  personale  che
          abbia  riportato,  nel  triennio  precedente  la  data   di
          scadenza del termine per la presentazione della domanda  di
          partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare  pari
          o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non  e',  altresi',
          ammesso  ai  concorsi  il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
                4. Per la formazione della graduatoria  del  concorso
          di cui al comma 1, lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore  eta'
          anagrafica. 
                5. I posti rimasti scoperti nel concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera  b),  sono  devoluti  ai  partecipanti  al
          concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti. 
                6. Possono  essere  nominati,  a  domanda,  ispettori
          informatici in prova, nell'ambito  dei  posti  in  organico
          vacanti e disponibili, e ammessi  a  frequentare  il  primo
          corso di  formazione  utile  di  cui  all'articolo  92,  il
          coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,  qualora
          unico superstite, degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale
          deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          delle  attivita'  istituzionali   ovvero   delle   missioni
          internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti  di
          cui all'articolo 91,  comma  1,  e  non  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 91, comma 3. 
                7. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di cui al comma 1, le prove  di  esame,  le  categorie  dei
          titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il  punteggio  da
          attribuire  a  ciascuno  di  esse,  la  composizione  delle
          commissioni esaminatrici e i criteri  di  formazione  delle
          graduatorie finali. 
                8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del  Corpo
          nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento  dei
          concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
          all'atto dell'ammissione.» 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  «Codice
          dell'amministrazione   digitale»,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 64 del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, e' il seguente: 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 
                2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire  loro  l'accesso  ai
          servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica  avviene  tramite  SPID.  Il  sistema  SPID  e'
          adottato  dalle  pubbliche  amministrazioni  nei  tempi   e
          secondo le modalita' definiti con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo
          3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti.  L'adesione  al  sistema  SPID  per   la   verifica
          dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i  quali
          e'  richiesto  il  riconoscimento  dell'utente  esonera   i
          predetti soggetti da un obbligo  generale  di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. 
                2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta di identita' elettronica  e  la
          carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                3. 
                3-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
          dalla quale i soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          utilizzano esclusivamente le  identita'  digitali  ai  fini
          dell'identificazione  degli  utenti  dei   propri   servizi
          on-line.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
          Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle  classi  delle
          lauree  universitarie»,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
          Ricerca 16 marzo  2007,  «Determinazione  delle  classi  di
          laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          9 luglio 2007, n. 157, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio  2014,
          n. 127, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento
          recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico,  di
          cui all'articolo 108, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  per  l'accesso  alla
          qualifica  iniziale  del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei
          sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco». 
              - Il decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio  2014,
          n. 128, «Regolamento recante modalita' di  svolgimento  del
          concorso interno, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera
          b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  per
          l'accesso   alla   qualifica   iniziale   del   ruolo   dei
          collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2014, n. 209. 
              - Il decreto del Ministro dell'Interno 19 giugno  2019,
          «Individuazione dei titoli di  studio  per  l'accesso  alle
          qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e
          non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  di
          cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
          217»,  e'  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco -  Sezione  «Amministrazione
          Trasparente»  (Disposizioni   generali/Atti   generali/Atti
          amministrativi    generali/Elenco    atti    amministrativi
          generali). 
              - Il decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019,
          n. 166, «Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica,
          psichica  e  attitudinale  per  l'ammissione  ai   concorsi
          pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del
          personale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7. 
              - Il decreto del Ministro dell'Interno 5 novembre 2019,
          n. 167, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
          limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
          procedure selettive di accesso ai ruoli del  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2020, n. 7. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  maggio
          2008,   recante   «Recepimento    dell'accordo    sindacale
          integrativo per il personale non direttivo e non  dirigente
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per il testo dell'articolo 90 del decreto legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 91 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
                «Art.  91  (Concorso  pubblico  per  l'accesso   alla
          qualifica di ispettore informatico). -  1.  L'accesso  alla
          qualifica di ispettore informatico, ai sensi  dell'articolo
          90, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico
          al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) godimento dei diritti politici; 
                  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
                  c) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                  d) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
          grado ad indirizzo informatico; 
                  e)  qualita'  morali   e   di   condotta   previste
          dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
                  f)   gli   altri   requisiti   generali   per    la
          partecipazione   ai   pubblici   concorsi   per   l'accesso
          all'impiego nella pubblica amministrazione. 
                2.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie del titolo di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richieste  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
                3. Al concorso non  sono  ammessi  coloro  che  siano
          stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze
          armate e dai corpi militarmente organizzati o  che  abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
                4. A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente.» 
              - Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.