Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, in applicazione della citata legge  n.  238/2016,  nonche'
del regolamento delegato  UE  n.  33/2019  della  Commissione  e  del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
    Visto il decreto ministeriale 9 ottobre  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250  del  25  ottobre
1995 con il quale e' stata  riconosciuta  la  indicazione  geografica
tipica  dei  vini  «Maremma  toscana»  ed   approvato   il   relativo
disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236  del  10  ottobre
2011 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata dei vini  «Maremma  toscana»  ed  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20
dicembre 2011, con il quale  e'  stato  consolidato  il  disciplinare
consolidato della DOP «Maremma toscana»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - sezione qualita' - Vini DOP e IGP,  con
il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di  produzione
della DOP dei vini «Maremma toscana»; 
    Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Toscana, su  istanza  del  Consorzio  di  tutela  Vini  della
Maremma con sede in Grosseto, intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Maremma  toscana»  nel
rispetto della procedura di cui  al  citato  decreto  ministeriale  7
novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della  preesistente  normativa  dell'Unione  europea,   e   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  20  maggio   2020,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Maremma toscana»; 
    Considerato, altresi' che ai sensi del citato regolamento  UE  n.
33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche
«non  minori»  del  disciplinare  in   questione   sono   considerate
«ordinarie» e come tali sono approvate  dallo  Stato  membro  e  rese
applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione  ed  invio
alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente
a  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,  del  citato   decreto
ministeriale 7 novembre 2012, per  le  modifiche  «minori»,  che  non
comportano variazioni al documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini «Maremma toscana». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via
XX Settembre n. 20 - 00187 Roma,  oppure  al  seguente  indirizzo  di
posta elettronica  certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -
entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della predetta proposta.