Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali
per l'anno 2020
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19,
in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui
al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) in deroga a quanto previsto dall'art. 86, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
nonche' dall'art. 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le
elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31
luglio 2020 e' fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della
vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
b) in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge
7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei
consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale
ordinario si tengono in una domenica ((e nel lunedi' successivo
compresi)) tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
c) sono ((inserite)) nel turno di cui alla lettera b) anche le
elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi
diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono
necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020((. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle elezioni
degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in
carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021));
d) in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge
2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto
ordinario il cui rinnovo e' previsto entro il 2 agosto 2020 durano in
carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono
esclusivamente ((tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno
successivo)) al termine della nuova scadenza del mandato o nella
domenica ((e nel lunedi' successivo compresi)) nei sei giorni
ulteriori;
((d-bis) in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 79,
lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno
2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli
provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei
consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino al
rinnovo degli organi e' prorogata la durata del mandato di quelli in
carica.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 86, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati):
«1.-2. (Omissis).
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito
in un collegio uninominale si procede ad elezioni
suppletive.
3-bis.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei
commi da 1 a 6 dell'art. 21-ter del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
quanto applicabili.».
- Si riporta il testo dell'art. 21-ter, comma 3, del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico
delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica):
«1.-2. (Omissis).
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta
giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta
delle elezioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
7 giugno 1991, n. 182 (Norme per lo svolgimento delle
elezioni dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali):
1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un
turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa
tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel
primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo
dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo
semestre.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art.
122, primo comma, della Costituzione):
«Art. 5. - (Durata degli organi elettivi regionali). -
1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per
cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita'
dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il
quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della
elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non
oltre i sessanta giorni successivi al termine del
quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni
ulteriori.
(Omissis).».
- Per completezza di informazione si riporta il testo
integrale dell'art. 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014,
n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni):
«(Omissis).
79. In sede di prima applicazione della presente legge,
l'elezione del presidente della provincia e del consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si
svolge:
a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui
organi scadono per fine mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a),
entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato
ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli
organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva
rappresentativita' degli organi eletti, anche con
riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena
corrispondenza ai territori nonche' un ampliamento dei
soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali
appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale,
eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle
elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'art. 1, comma 1,
della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da
far superare la soglia del 50 per cento degli aventi
diritto al voto, il termine e' differito al
quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima
proclamazione degli eletti».