IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista  la  legge  6  febbraio  2007,  n.  13,   «Disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee» - legge comunitaria  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, Supplemento ordinario; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  maggio   2019,   n.   44,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli  in
crisi e di sostegno alle imprese  agroalimentari  colpite  da  eventi
atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza  nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  H-393  del  4   luglio   2007   -
«Disposizioni attuative dell'art. 20 della legge 6 febbraio 2007,  n.
13 - legge comunitaria 2006 - concernenti le comunicazioni periodiche
all'Agea in materia di produzioni di olio di  oliva  e  di  olive  da
tavola. Adempimenti da parte dei frantoi oleari e  delle  imprese  di
trasformazione delle olive da tavola»; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2009,  n.  8077  recante
«Disposizioni nazionali relative alle  norme  di  commercializzazione
dell'olio di  oliva  di  cui  al  regolamento  n.  182/2009/CE  della
Commissione  del  6  marzo  2009  che  modifica  il  regolamento   n.
1019/2002/CE della Commissione del 13 giugno 2002»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali, 23 dicembre 2013, n. 16059 e successive modificazioni ed
integrazioni,    recante    «Disposizioni    nazionali    concernenti
l'attuazione del regolamento di esecuzione  (UE)  n.  299/2013  della
Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE)
n. 2568/1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli
oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  13  febbraio  2018  -  «Misure  di
emergenza per  la  prevenzione,  il  controllo  e  l'eradicazione  di
Xylella fastidiosa (Well et  al.)  nel  territorio  della  Repubblica
italiana.»; 
  Visto il decreto  ministeriale  10  agosto  2018  -  «Dichiarazione
dell'esistenza del carattere di eccezionalita' dei danni  causati  da
organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nella Regione Puglia»; 
  Visto il decreto ministeriale 21 luglio  2015,  «Dichiarazione  del
carattere di eccezionalita' per i danni causati da  organismi  nocivi
(Xylella fastidiosa)  nei  territori  della  Regione  Puglia  dal  1º
gennaio 2014 al 30 giugno 2015» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
agosto 2015, n. 178; 
  Visto il decreto  ministeriale  23  novembre  2015,  «Dichiarazione
dell'esistenza del carattere di eccezionalita' per i danni causati da
organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nella  Provincia  di  Brindisi»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2015, n. 282; 
  Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2015, «Dichiarazione  del
carattere di eccezionalita' per i danni causati da  organismi  nocivi
(Xylella fastidiosa)  nei  territori  della  Regione  Puglia  dal  1°
gennaio 2015 al 30 agosto 2015» pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
29 dicembre 2015, n. 301; 
  Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2019, n. 1785, con il
quale e' stato approvato il «Piano di intervento per il rilancio  del
settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da  Xylella»,
finalizzato alla realizzazione di una  serie  di  interventi  per  il
rilancio del settore agricolo ed agroalimentare, in particolare della
filiera olivicola, nei territori interessati dalla  diffusione  della
Xylella fastidiosa; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  6  marzo  2020,  n.  2484  -
Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-quater della legge 21
maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del «Piano  straordinario
per la rigenerazione olivicola della Puglia»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare
l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 175 del  28  luglio  2017,  recante  «Regolamento
recante la disciplina per il  funzionamento  del  registro  nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge  24
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e  integrazioni»,  e  in
particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca»,  l'art.
9 «registrazione degli aiuti  individuali»  e  l'art.  14  «verifiche
relative agli aiuti de minimis»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente «Misure
di potenziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 78; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  concernente  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Considerato  che,  in  applicazione   dell'art.   2   del   decreto
ministeriale 4 luglio  2007,  i  frantoi  oleari  erano  tenuti  alla
comunicazione in forma elettronica, entro il 10  di  ogni  mese,  dei
quantitativi totali di olive molite ai fini della produzione di  olio
di oliva (extra vergine, olio di oliva vergine e lampante); 
  Considerato che il decreto ministeriale n. 8077/2009,  all'art.  7,
comma 1, ha stabilito che  ai  fini  dei  controlli,  i  frantoi,  le
imprese di condizionamento  e  i  commercianti  di  olio  sfuso  sono
obbligati  alla  tenuta  di  un  registro  per  ogni  stabilimento  e
deposito, nel quale sono annotati i carichi e gli scarichi  di  olive
destinate alla produzione di olio, le produzioni, i  movimenti  e  le
lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva  e  dell'olio  di  oliva
vergine; 
  Considerato che il decreto ministeriale n. 8077/2009,  all'art.  7,
comma 3, ha previsto l'esenzione dall'obbligo di tenuta del  registro
per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato  sfuso  e/o
confezionato, purche' ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti
da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o
di terzi nonche' per gli oli assoggettati  al  sistema  di  controllo
delle DOP/IGP (art. 7, comma 2); 
  Considerato che l'art. 12 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013
ha disposto che le comunicazioni mensili all'Agea continuassero  sino
alla completa attivazione delle funzionalita'  del  registro  di  cui
all'art. 5 del decreto ministeriale stesso; 
  Considerato che, in  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
regolamento UE n. 299/2013, la circolare Mipaaf  n.  0007524  del  20
dicembre 2013 ha istituito un «registro provvisorio» a partire dal 1°
gennaio 2014; 
  Considerato che gli operatori obbligati alla  tenuta  del  registro
telematico di cui all'art. 7 del  decreto  ministeriale  10  novembre
2009 erano tenuti alla registrazione dei dati relativi  agli  oli  di
oliva extra vergini e vergini ma potevano scegliere, ai  sensi  della
precitata   circolare,   di   effettuare   le   registrazioni   delle
movimentazioni degli oli a DOP/IGP e degli oli di oliva lampanti  nel
«registro provvisorio»; 
  Preso atto che l'obbligo delle registrazioni  delle  operazioni  di
molitura per la produzione di oli extra vergine di oliva a DOP/IGP  e
di oli di oliva lampanti nel registro telematico e' stato  introdotto
per i frantoi oleari dal decreto ministeriale 23 dicembre 2013,  solo
a partire dalla campagna di commercializzazione 2015-2016; 
  Ritenuto  di  dover  specificare  le  modalita'   di   applicazione
dell'aiuto disposto dall'art. 10 e seguenti del decreto  ministeriale
6 marzo 2020, n. 2484 - Attuazione delle disposizioni di cui all'art.
8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44,  relativo  all'attuazione
del  «Piano  straordinario  per  la  rigenerazione  olivicola   della
Puglia»; 
  Considerato che nella  campagna  2018-2019,  in  concomitanza  alla
presenza della Xylella si sono verificati altri eventi  naturali  che
concorrono al decremento della produzione di olive e che  quindi,  al
fine di valutare il nesso di causalita', e' necessario  tenere  conto
anche della produzione della campagna  2019-2020,  nella  quale  tali
eventi non si sono manifestati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Base di calcolo 
 
  1. Il quantitativo medio di olive lavorate nel biennio 2012-2013 di
cui all'art. 11 del decreto ministeriale 6 marzo 2020,  n.  2484,  e'
determinato sulla base dei dati delle campagne  olearie  2012/2013  e
2013/2014 risultanti: 
    a) dal registro di cui all'art.  5,  commi  1  e  8  del  decreto
ministeriale 23 dicembre 2013, n. 16059; 
    b) dal registro provvisorio di cui alla circolare Mipaaf n.  7524
del 20 dicembre 2013; 
    c) dalle comunicazioni  effettuate  mensilmente  in  applicazione
dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2007. 
  2. Fino al termine della campagna di commercializzazione 2014-2015,
sara' preso in considerazione  il  maggior  quantitativo  riscontrato
nelle registrazioni di cui al comma precedente.