IL DIRIGENTE 
                    dell'ufficio farmacovigilanza 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco,  a  norma  dell'art.  48,  comma  13  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determina DG n. 262/2020 del 18 marzo 2020 che  conferisce
al dott. Giuseppe Pimpinella  l'incarico  di  dirigente  dell'ufficio
farmacovigilanza, con decorrenza 15 marzo 2020; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del 30 aprile 2015 del Ministro della  salute,  di
concerto  con  il  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza   del
Consiglio dei ministri con delega  alla  politiche  europee,  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  concernente  «Procedure  operative  e   soluzioni
tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi
del comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge
di stabilita' 2013)»; 
  Visto, in particolare, l'art. 141, comma 5 del decreto  legislativo
n.  219/2006,  che  disciplina  l'adozione   del   provvedimento   di
sospensione  di  un'autorizzazione   all'immissione   in   commercio,
specificando che «la sospensione comporta, comunque,  il  divieto  di
vendita per tutto il tempo della sua durata»; 
  Vista la decisione  di  esecuzione  della  Commissione  europea  n.
C(2020) 3966 del 9 giugno 2020; 
  Visto, in particolare, l'art.  1  della  suddetta  decisione  della
Commissione europea, secondo il quale «Gli Stati  membri  interessati
modificano le autorizzazioni nazionali  all'immissione  in  commercio
dei medicinali di cui all'allegato IA e all'allegato  IB  sulla  base
delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II»; 
  Considerate le conclusioni scientifiche riportate nell'allegato  II
della suddetta decisione della Commissione europea, secondo le  quali
a causa  dell'eliminazione  dell'indicazione  terapeutica  «Infezioni
acute non complicate delle vie  urinarie  nei  bambini»,  i  prodotti
contenenti fosfomicina 2 g granulato  devono  essere  sospesi,  fatte
salve  le   condizioni   previste   per   revocare   la   sospensione
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'allegato V
della decisione; 
  Ravvisata pertanto, la  necessita'  di  sospendere,  nell'interesse
dell'Unione,  l'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   del
medicinale: «Fosfomicina Sandoz» (codici A.I.C.: n.  037273012  e  n.
037273024), di titolarita' della  societa'  Sandoz  S.p.a.,  inserito
nell'allegato IB  alla  decisione  di  esecuzione  della  Commissione
europea sopra richiamata; 
 
                             A d o t t a 
                       la seguente determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni in premessa  esplicitate,  in  attuazione  della
decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2020) 3966 del
9 giugno 2020, e' sospesa con  decorrenza  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana, l'autorizzazione all'immissione in commercio del
medicinale: 
    medicinale: FOSFOMICINA SANDOZ: 
      confezione: A.I.C. n. 037273012; 
      descrizione: «bambini 2 g  granulato  per  soluzione  orale»  1
bustina; 
      confezione: A.I.C. n. 037273024; 
      descrizione: «bambini 2 g  granulato  per  soluzione  orale»  2
bustine; 
    titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo Umberto  Boccioni  n.  1  -
21040 Origgio (Varese), codice fiscale 00795170158.