IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive della qualita' 
              agroalimentare della pesca e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  una  DOP  o  di  una  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio in  particolare  l'art.  6,  comma  3,  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n.  2015/629  della  Commissione  del  22
aprile 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee Serie L 104 del 23 aprile 2015 con il quale e' stata iscritta
nel  registro  delle  denominazioni  di  origine  protette  e   delle
indicazioni geografiche protette la indicazione  geografica  protetta
«Finocchiona»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  31
gennaio 2020 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di
emergenza   in   conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
in Italia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante ulteriori disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, recante misure urgenti in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana l'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile   2020,   recante   ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge
5  marzo  2020,  n.  13,  recante  misure  urgenti  in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  108  del  27  aprile
2020; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  recante  ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana il 25 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2020, recante  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 16 maggio 2020; 
  Considerato che lo stato di emergenza in Italia sta comportando  un
forte calo, delle vendite dei salumi  nel  banco  taglio  soprattutto
all'interno della distribuzione, in particolare  nei  canali  Iper  e
Super, dove il servizio al banco taglio e' presente  per  la  vendita
del prodotto su richiesta del consumatore; 
  Vista la richiesta, inviata Consorzio di  tutela  Finocchiona  IGP,
riconosciuto  dal  Ministero  ai  sensi  della  legge  n.   526/1999,
acquisita con protocollo n. 0023048 del 6 maggio  2020,  di  modifica
temporanea dell'art. 3, comma 1 del disciplinare di produzione con la
quale si  chiede  di  consentire  il  confezionamento,  al  di  fuori
dall'area  geografica  di  produzione   prevista   all'art.   3   del
disciplinare di produzione della Finocchiona IGP, esclusivamente  per
il prodotto affettato e porzionato per la vendita diretta,  elaborato
all'interno dei punti vendita nel banco taglio assistito o in locali,
sempre dello stesso punto vendita, adibiti preventivamente  a  questo
scopo oppure per la vendita a distanza; 
  Considerato  che  l'obbligo  di  osservare  sull'intero  territorio
nazionale rigide misure di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica  sta   comportando   mutamenti   delle   abitudini   e
comportamenti d'acquisto da parte del consumatore, il quale,  essendo
tenuto  ad  osservare   divieti   di   assembramento   e   norme   di
distanziamento interpersonale, e' portato ad evitare stazionamenti in
prossimita' del banco del taglio e la vicinanza con l'operatore; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione  della  IGP  «Finocchiona»  ai  sensi  del
citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e  dell'art.
6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione  della  IGP  «Finocchiona»  attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel  predetto  documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica temporanea  del  disciplinare  di
produzione  della  IGP  «Finocchiona»  registrata  in   qualita'   di
denominazione geografica protetta in forza  al  regolamento  (CE)  n.
2015/629 della Commissione  del  22  aprile  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee Serie L 104 del 23  aprile
2015. 
  La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP della
«Finocchiona» sara' in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione  della
stessa sul sito  internet  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  1°  febbraio  2020  -  Serie
generale - n. 26, citato nelle premesse. 
 
    Roma, 12 giugno 2020 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Abate