IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29  luglio  2015,  n.
115; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352/9 del 24 dicembre 2013; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2019/316  della  Commissione  del  21
febbraio  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che  modifica  il  regolamento
(UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
agricolo; 
  Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma  6  dell'art.  52
della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n.
115,  recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del suddetto regolamento, il  quale
prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo,
inclusi gli aiuti de minimis,  continuano  ad  essere  contenute  nel
Registro aiuti di Stato SIAN; 
  Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sul
progetto esecutivo relativo alla costituzione e gestione del Catalogo
degli aiuti di Stato e del Registro dei beneficiari  degli  aiuti  di
cui al repertorio atti n. 14/CSR del 24 gennaio 2008; 
  Viste le «Linee guida sull'utilizzo del  Registro  aiuti  di  Stato
SIAN» redatte dal Ministero delle  politiche  agricole  alimentare  e
forestali e pubblicate il 2 ottobre 2018 sul sito web  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e della  Rete  rurale
nazionale; 
  Visto il decreto ministeriale  dell'8  agosto  2019,  n.  8697  del
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
che disciplina la ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano dell'importo  cumulativo  massimo  degli
aiuti de minimis concessi alle imprese del settore  della  produzione
primaria di prodotti  agricoli  di  cui  all'Allegato  I  del  citato
regolamento (UE) 2019/316; 
  Visto il decreto ministeriale del 21  febbraio  2019,  n.  7493  di
istituzione del «Gruppo di lavoro aiuti di Stato», con il compito  di
monitorare le tematiche derivanti dalla modifica del  regolamento  de
minimis agricolo nonche' assicurare il coordinamento tecnico  tra  il
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  le
regioni e province autonome sul tema degli aiuti di stato; 
  Vista la lettera n. 0013814 del 15 marzo 2019 del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con la  quale,
in attesa degli adeguamenti tecnici necessari  per  poter  utilizzare
l'aiuto de minimis fino a 25.000 euro, e' stato comunicato agli  enti
pagatori di attenersi alle disposizioni indicate all'art. 3, comma  2
del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013,  cosi'  come  modificato   dal
regolamento (UE) 2019/316, che prevedono la concessione di  aiuti  de
minimis fino a 20.000 euro; 
  Considerato che lo Stato italiano e' dotato di un registro centrale
nazionale  in  grado  di  controllare  il  superamento   del   limite
settoriale di cui  all'art.  2,  paragrafo  4  del  regolamento  (UE)
2019/316 in grado di rispettare le condizioni descritte  all'art.  3,
comma 3-bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi'
come modificato dal  regolamento  (UE)  2019/316  che  permettono  la
concessione di aiuti de minimis fino a 25.000 euro; 
  Tenuto  conto  dell'importo  cumulativo  degli  aiuti  de   minimis
assegnato all'Italia di cui all'Allegato II  del  citato  regolamento
(UE) 2019/316; 
  Ritenuto  di  dover  ripartire   l'importo   cumulativo   assegnato
all'Italia  di  cui  all'Allegato  II  dal  citato  regolamento  (UE)
2019/316 tra lo Stato e le regioni e province autonome sulla base dei
seguenti quattro parametri: produzione agricola ai  prezzi  di  base,
numero delle aziende, superficie  agricola  utilizzata  e  superficie
forestale, utilizzando l'ISTAT come fonte  per  l'individuazione  dei
primi  tre  parametri  e  l'Inventario  forestale  come   fonte   per
l'individuazione della superficie forestale; 
  Ritenuto di dover concedere aiuti de minimis a  una  impresa  unica
fino a 25.000 euro ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, lettere a) e b)
del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013,  cosi'  come  modificato   dal
regolamento (UE) 2019/316; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 7 maggio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina: 
    a) la definizione dell'importo  totale  degli  aiuti  de  minimis
concessi ad una impresa unica attiva  nel  settore  della  produzione
primaria di prodotti agricoli ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3-bis,
lettere a) e  b)  del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013,  cosi'  come
modificato dal regolamento (UE) 2019/316 e le modalita' di  controllo
del limite settoriale di cui all'art. 2, comma 4 del regolamento (UE)
n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316; 
    b) la ripartizione, le modalita' di utilizzazione, di controllo e
di  monitoraggio  dell'importo  cumulativo  massimo  degli  aiuti  de
minimis concessi alle imprese del settore della  produzione  primaria
di prodotti  agricoli  nel  corso  di  tre  esercizi  finanziari,  in
conformita' al regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi'  come  modificato
dal regolamento (UE) 2019/316. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai
sensi dell'art. 15 della legge  4  giugno  1984,  n.  194  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    b) «registro aiuti di Stato SIAN»:  le  sezioni  applicative  del
SIAN dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e  degli  aiuti
de minimis; 
    c) «aiuti  de  minimis»:  gli  aiuti  de  minimis  come  definiti
dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del  Consiglio  del  13
luglio 2015; 
    d) «regime di aiuti»: atto in base  al  quale,  senza  che  siano
necessarie ulteriori misure di attuazione,  possono  essere  adottate
singole misure di aiuto a favore di  imprese  definite  nell'atto  in
linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale  l'aiuto,
che non e' legato a uno specifico progetto, puo'  essere  concesso  a
una o piu' imprese per un periodo di  tempo  indefinito  e/o  per  un
ammontare indefinito; 
    e) «impresa unica»: l'insieme delle imprese ubicate in Italia fra
cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'art. 2, paragrafo
2, del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013; 
    f) «quota regionale»: la quota attribuita alle regioni e province
autonome e agli enti presenti sul  territorio  regionale  in  seguito
alla suddivisione per la parte di  competenza  del  75%  dell'importo
cumulativo nazionale di cui  all'Allegato  II  del  regolamento  (UE)
2019/316; 
    g) «quota  statale»:  la  quota  attribuita  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali  e  agli  enti  nazionali
corrispondente  al  25%  dell'importo  cumulativo  nazionale  di  cui
all'Allegato II del regolamento (UE) 2019/316; 
    h) «linee guida sull'utilizzo del registro aiuti di  Stato  SIAN»
documento di supporto all'utilizzo  del  registro  SIAN  redatto  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    i) «limite settoriale» l'importo cumulativo massimo  degli  aiuti
applicabile alle misure di aiuto che vanno a beneficio  di  un  unico
settore di prodotti, corrispondente al 50% dell'importo massimo degli
aiuti de minimis concessi per Stato membro di cui all'allegato II del
regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal  regolamento
(UE) 2019/316; 
    j)  «settore  di  prodotti»  il  settore  elencato  all'art.   1,
paragrafo 2, lettere da a) a w), del regolamento  (UE)  n.  1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio.