IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi
nei territori colpiti  della  Regione  Emilia-Romagna,  nel  mese  di
maggio 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 600 del 26 luglio 2019; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione,  anche  in
termini di  somma  urgenza,  di  tutte  le  iniziative  di  carattere
straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di  vita
nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Visto il piano degli interventi  del  Commissario  delegato  ed  il
secondo stralcio approvato in data  7  aprile  2020  dal  Commissario
delegato; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il Commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso  alla
popolazione o nelle attivita' connesse alla situazione  di  emergenza
di cui alla presente  ordinanza.  Detta  ricognizione  e'  effettuata
sulla base delle prestazioni di lavoro  straordinario  effettivamente
rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
per i primi sessanta giorni  a  decorrere  dal  1°  maggio  2019.  Il
medesimo commissario provvede al relativo ristoro,  entro  il  limite
massimo di cinquanta ore pro capite. 
  2.  Ai  titolari  di  incarichi   dirigenziali   e   di   posizione
organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  direttamente
impegnati nelle attivita' connesse  all'emergenza,  anche  in  deroga
agli articoli 24  e  45  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  e'
riconosciuta una indennita' mensile pari al  30%  della  retribuzione
mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista   dai   rispettivi
ordinamenti,  ovvero  pari  al   15%   della   retribuzione   mensile
complessiva  ove  i  contratti  di  riferimento  non  contemplino  la
retribuzione  di  posizione,  commisurata  ai  giorni  di   effettivo
impiego, per i primi sessanta giorni a decorrere dal 1° maggio  2019,
in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 
  3.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi   1   e   2,
quantificati dal Commissario delegato in attuazione del  piano  degli
interventi approvato, per un ammontare massimo  di  euro  153.632,00,
sono posti a carico delle risorse assegnate al  Commissario  delegato
ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 600 del 26 luglio 2019. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 giugno 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli