IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; 
  Vista la delibera della giunta comunale del Comune  di  Procida  in
data 20 febbraio 2020, n. 19, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione nell'Isola di Procida degli autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori  appartenenti  a  persone   non   facenti   parte   della
popolazione stabilmente residente sull'Isola; 
  Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
di Napoli n. 135832 del 12 maggio 2020; 
  Viste le precedenti note inviate e, da ultimo, la nota di sollecito
n. 3244 del 30 aprile 2020, con le quali si richiedeva  alla  Regione
Campania, l'emissione del parere di competenza; 
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere
della Regione Campania; 
  Preso atto della situazione  epidemiologica  da  COVID-19,  che  ha
determinato l'adozione  di  misure  urgenti,  atte  a  contenerne  la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi,  recanti
misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio  2020  e  successivi,  recanti  disposizioni  attuative  dei
decreti-legge citati; 
  Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle  persone  fisiche,  disposti   a   seguito   della   situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere  modificati  in  relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Dalla data di pubblicazione del  presente  decreto  fino  al  30
settembre 2020, sono vietati l'afflusso e la circolazione  nell'Isola
di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti
a persone non facenti parte della popolazione  stabilmente  residente
sull'isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.