IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente «Attribuzioni e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la  quale  e'  stato
modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012,  n.
62; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    1) la delibera del 27 dicembre 2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del  2003,  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera  29  settembre  2004,  n.  24,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2)  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    3)  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n.  187,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n.
217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  2002,  supplemento  ordinario,  con  la
quale  questo  Comitato  ha  approvato  il  primo   Programma   delle
infrastrutture strategiche, che include, nell'allegato 1  nell'ambito
del «Corridoio  plurimodale  tirrenico  -  nord  Europa»,  alla  voce
«Sistema stradale e autostradale» - l'intervento «Ragusa-Catania»; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti (MIT) e'  chiamato  a  svolgere  ai  fini  della  vigilanza
sull'esecuzione delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  cosiddetto
«Codice antimafia» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n.  341,  con  il  quale  MIT  ha
istituito, nell'ambito del Dipartimento per  le  infrastrutture,  gli
affari generali e il  personale,  la  Struttura  di  vigilanza  sulle
concessionarie autostradali (DGVCA) con il  compito  di  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 36, comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento  di  organizzazione  del
MIT e visto in particolare l'art. 5, comma  5,  che  prevede  che  le
funzioni di concedente della rete autostradale in  concessione  siano
svolte dalla Direzione generale per le strade e le autostrade  e  per
la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali; 
  Visto  il  decreto  MIT  9  giugno  2015,  n.  194,  e   successive
modificazioni, con il quale e' stata soppressa la  Struttura  tecnica
di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10  febbraio
2003, n. 356, e successive modificazioni, e i  compiti  di  cui  agli
articoli 3 e 4  del  medesimo  decreto  sono  stati  trasferiti  alle
competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali e'  demandata
la responsabilita' di assicurare la coerenza tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, e visti in particolare: 
    1) l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2) l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    3) l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il  MIT
provvede  alle  attivita'  di  supporto  a  questo  Comitato  per  la
vigilanza sulle  attivita'  di  affidamento  da  parte  dei  soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura
l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e  definitivi,  anche  ai
fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo  Comitato
in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per  lo  sviluppo
del Paese, proponendo  allo  stesso  le  eventuali  prescrizioni  per
l'approvazione del progetto; 
    4) l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti
adottati e sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    5) l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
      5.1) lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i
quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura  di  scelta
del contraente siano pubblicati successivamente alla data  della  sua
entrata in vigore; 
      5.2)  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le  infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      5.3) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle
grandi opere, avviate alla data di entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che prevede: 
    1) al comma 1, che «per gli interventi infrastrutturali  ritenuti
prioritari, individuati con uno o piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottare entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
dispone la nomina di uno o piu' commissari straordinari.  Con  uno  o
piu' decreti successivi, da adottare con le modalita' di cui al primo
periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri puo' individuare ulteriori interventi prioritari per i quali
disporre la nomina di commissari straordinari.»; 
    2) al comma 6 che «al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in  cui  versa  la  rete  viaria  provinciale  della  Regione
siciliana, ancor piu' acuitasi  in  conseguenza  dei  recenti  eventi
meteorologici che hanno interessato vaste  aree  del  territorio,  ed
allo scopo di programmare immediati interventi  di  riqualificazione,
miglioramento  e  rifunzionalizzazione  della  stessa   rete   viaria
provinciale al  fine  di  conseguire  idonei  standard  di  sicurezza
stradale  e  adeguata  mobilita',  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il  presidente  della  giunta  Regionale  siciliana,  da
adottarsi entro il 28 febbraio 2020, e' nominato apposito commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3,
e'  incaricato  di  realizzare  la  progettazione,  l'affidamento   e
l'esecuzione  di  interventi  sulla  rete  viaria  provinciale  della
Regione siciliana, anche mediante apposite convenzioni  da  stipulare
con le amministrazioni competenti. Con il medesimo decreto di cui  al
primo  periodo,  sono  stabiliti  i   termini,   le   modalita',   le
tempistiche,  il  supporto  tecnico,  le  attivita'   connesse   alla
realizzazione dell'opera, il compenso del commissario,  i  cui  oneri
sono  posti  a  carico  del  quadro  economico  degli  interventi  da
realizzare  o  completare.  Il  commissario  straordinario   per   la
realizzazione degli interventi puo' avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni,  di  ANAS  S.p.a.,  delle  amministrazioni  centrali   e
periferiche dello Stato e degli enti  pubblici  dotati  di  specifica
competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
  Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha  approvato
lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta  del  13
aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto  14  marzo  2003,
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  prioritari  -   CCASIIP,   ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e,
in particolare: 
    1) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma  3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    2) la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che  aggiorna  -
ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge  n.  90
del 2014 - le modalita' di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Vista la delibera 7 agosto 2017, n. 65, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 2017, con la quale questo Comitato ha  approvato
lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e  ANAS  S.p.a.
(ANAS), che non include  fra  gli  interventi  previsti  l'itinerario
Ragusa-Catania; 
  Vista la delibera 24 luglio  2019,  n.  36,  con  la  quale  questo
Comitato ha approvato  l'Aggiornamento  2018-2019  del  Contratto  di
programma  2016-2020  tra  MIT  e  ANAS,  che  non  prevede  fra  gli
interventi previsti l'itinerario Ragusa-Catania; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Considerato che la Societa' autostrada Ragusa-Catania S.r.l. (SARC)
e' attualmente concessionaria per la progettazione, la  realizzazione
e la gestione dell'intervento in esame e che  la  stessa  detiene  un
progetto definitivo, ancora non approvato, che ha raccolto i pareri e
le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 
  Viste le delibere aventi ad  oggetto  il  collegamento  viario  con
caratteristiche autostradali - itinerario Ragusa-Catania: 
    1) delibera 29 marzo  2006,  n.  79,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 197 del  2006,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il
progetto preliminare dell'intervento; 
    2) delibera 20 luglio 2007,  n.  51,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 2007,  di  integrazione  di  prescrizioni  della
citata delibera n.79 del 2006; 
    3) delibera 22 gennaio 2010,  n.  3,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  182  del  2010,  con  la  quale  e'   stata   valutata
favorevolmente la proposta del promotore relativa all'intervento; 
    4) delibera 22 luglio 2010,  n.  71,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 2011, con la  quale  e'  stato  espresso  parere
favorevole sullo schema di convenzione  relativo  alla  realizzazione
dell'opera; 
    5) delibera 3 agosto  2011,  n.  53,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 293 del 2011 di integrazione della  precedente  delibera
n. 71 del 2010; 
    6) delibera 22 dicembre 2017, n. 90,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  80  del  2018  con  la  quale  e'  stata  disposta  la
reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio,  apposto  con  la
delibera n. 3 del 2010, sulle aree e gli immobili  interessati  dalla
realizzazione dell'intervento; 
  Vista la nota 11 dicembre 2018, n. 42724, con la quale il  Capo  di
Gabinetto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nel
richiedere l'iscrizione all'ordine  del  giorno  di  questo  Comitato
dell'esame  dell'argomento  relativo  all'approvazione  del  progetto
definitivo  itinerario  «Ragusa-Catania».  Ammodernamento  a  quattro
corsie della S.S. 514 «di Chiaromonte» e della S.S.  194  «Ragusana»,
dallo svincolo con la S.S. 115 allo svincolo  con  la  S.S.  114,  ha
trasmesso la nota  6  dicembre  2018,  n.  27804,  con  la  quale  la
Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali
ha  confermato  le  valutazioni  «in  ordine   all'utilita'   sociale
dell'intervento  e  alla   possibilita'   di   adottare   misure   di
agevolazione all'utenza finalizzate a contenere i livelli tariffari»; 
  Considerato che la predetta nota n.  27804,  ha  precisato  che  le
suddette valutazioni «sono state formalmente confermate nei  seguenti
atti: 
    1) nota SARC S.r.l. del 3 dicembre 2018,  contenente  la  sintesi
dell'analisi socio-economiche  e  di  sostenibilita'  tariffaria  del
territorio ricadente nel corridoio di intervento; 
    2) nota prot. n. 1254 del 4 dicembre 2018 della Regione siciliana
con la quale viene confermata  la  disponibilita'  ad  un  intervento
finanziario  connesso  al  trasferimento  della  sede  legale   della
societa' concessionaria nella Regione siciliana, rivolto al  sostegno
dei livelli tariffari per predeterminate categorie di utenti; 
    3) atto di impegno di SARC S.r.l. del 5 dicembre 2018; 
  Viste le note 14 dicembre 2018, n. 6443, 20 dicembre 2018, n. 6564,
8 gennaio 2019, n. 80, e 25 marzo 2019, n.  1710,  con  le  quali  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento   per   la
programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE)  ha
richiesto l'integrazione della documentazione istruttoria; 
  Viste le note 3 gennaio 2019, n. 49 e 14 gennaio 2019,  n.776,  con
la quale il  MIT  ha  fornito  alcuni  chiarimenti  ed  integrato  la
documentazione istruttoria; 
  Viste le  informative  presentate  nelle  precedenti  riunioni  del
Comitato ed in particolare: 
    1) nella seduta del 4 aprile 2019 il Comitato  sulla  base  della
nota comune tra MIT e MEF (prot. DIPE 1978 del 2019),  ha  confermato
la rilevanza  strategica  della  realizzazione  dell'opera  e,  nello
stesso tempo, le criticita' sulla sostenibilita' del Piano  economico
finanziario  della   concessione,   demandando   le   amministrazioni
competenti a porre in essere le loro determinazioni; 
    2) nella seduta del 15 e 20 maggio 2019 il Comitato ha preso atto
della  nota  informativa  del  MIT  nella  quale  veniva  prospettata
l'ipotesi di cessione ad ANAS da parte di SARC della progettazione  e
delle  attivita'  connesse  al  collegamento  viario  Ragusa-Catania,
superando  lo  schema  operativo  della  concessione  e   conseguente
realizzazione dell'opera con finanze pubbliche; 
  Vista la nota MIT 1° agosto 2019, n. 31119, con la quale e'  stato,
tra l'altro, trasmesso il testo di  un  accordo  sottoscritto  il  25
luglio 2019 per la cessione del progetto da parte di SARC ad ANAS; 
  Considerato  che  il  testo  di  accordo   trasmesso   prevede   il
trasferimento  a  titolo  oneroso  del  progetto  con  tutte  le  sue
necessarie autorizzazioni da SARC ad ANAS al verificarsi entro il  30
aprile 2020 delle seguenti condizioni: 
    1)  registrazione  della  Corte  dei  conti  della  delibera  del
Comitato  che  autorizza  la  sostituzione  di  ANAS  a  SARC   nella
realizzazione dell'opera; 
    2) registrazione  della  Corte  dei  conti  del  decreto  MIT-MEF
riguardante l'inserimento dell'opera nella programmazione di  cui  al
contratto  di  programma  ANAS S.p.a.  2016-2020,   al   fine   della
necessaria copertura finanziaria pubblica; 
  Vista la nota 25 luglio 2019, n. 30293, allegata alla nota  MIT  1°
agosto 2019, n. 31119, con la quale ANAS ha aggiornato il  MIT  sullo
stato  di  avanzamento  delle  intese  per  l'acquisto  del  progetto
relativo al collegamento autostradale oggetto di concessione; 
  Vista la delibera 1° agosto  2019,  n.  58,  con  la  quale  questo
Comitato ha: 
    1) ribadito la rilevanza strategica e l'esigenza di assicurare il
celere avvio dell'opera; 
    2) preso atto della non sostenibilita'  del  modello  concessorio
attuale, alla luce  delle  informative  effettuate  nelle  precedenti
riunioni del Comitato, sulla base della nota comune  tra  MIT  e  MEF
presentata in occasione della seduta del Comitato del 4 aprile  2019,
consistenti   prevalentemente   nell'insostenibilita'    dell'elevato
livello tariffario e nel rilevante rischio operativo; 
    3) preso atto delle interlocuzioni con il concessionario  SARC  e
la societa' ANAS al fine del superamento dello  schema  operativo  di
convenzione e la  realizzazione  dell'opera  a  totale  carico  delle
finanze pubbliche e dell'avvenuto accordo fra  SARC  e  ANAS  per  la
cessione del progetto dell'opera; 
    4) autorizzato  il  cambio  del  soggetto  aggiudicatore  per  la
realizzazione delle opere e la futura gestione  dell'autostrada,  per
l'acquisizione dell'attuale progetto definitivo gia' disponibile  con
tutte le relative autorizzazioni e pareri, da parte di ANAS o  di  un
soggetto  interamente  pubblico  (ivi  inclusa  la  possibilita'   di
istituire  una  societa'  di  scopo),  nel  quale  lo  Stato  avrebbe
partecipato tramite  ANAS  e  la  Regione  siciliana  direttamente  o
tramite societa' pubblica da essa individuata; 
    5)  deliberato  che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti avrebbe dovuto proporre a  questo  Comitato  l'approvazione
del  progetto  definitivo,  secondo  il  nuovo  modello   interamente
pubblico, avendo avuto cura di rispettare  i  tempi  e  le  procedure
relativi alle pubblicazioni degli avvisi  di  avvio  delle  procedure
relative agli espropri e/o  alla  pubblica  utilita'  e  specificando
l'esito dell'accordo fra SARC e ANAS,  con  l'esatta  quantificazione
del prezzo di acquisto del progetto definitivo ceduto da  SARC,  come
calcolato dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma,  e  la
quantificazione del costo dell'opera con l'esatta ripartizione  delle
relative coperture finanziarie; 
    6) preso atto che il MIT e ANAS avrebbero individuato le  risorse
da destinare alla realizzazione dell'opera nell'ambito del  Contratto
di programma ANAS,  salvo  ulteriori  finanziamenti  da  parte  della
Regione  siciliana  e  che  tale  finalizzazione   ed   i   necessari
adeguamenti sarebbero stati recepiti nel successivo aggiornamento del
Contratto di programma ANAS; 
  Vista l'informativa presentata nella seduta  del  Comitato  del  15
ottobre 2019 trasmessa al DIPE con la nota MIT in pari data, n. 39619
con la quale  si  e'  sottolineata  ancora  la  rilevanza  strategica
dell'intervento, l'esigenza di assicurare il celere avvio dell'opera,
e si e' prospettata la realizzazione e la gestione dell'autostrada da
parte di un soggetto interamente pubblico, nel presupposto  che  tale
soluzione avrebbe consentito un livello tariffario notevolmente  piu'
basso e quindi  sostenibile  per  il  territorio  e  compatibile  con
l'esigenza di sviluppo, nonche' la possibilita'  della  cessione  del
progetto ad ANAS S.p.a. prevedendo la definizione  del  corrispettivo
da parte dell'Ordine degli ingegneri di Roma; 
  Vista la nota ANAS del 21 novembre 2019, n.  28192,  trasmessa  dal
MIT il 27 novembre 2019,  n.  28603,  con  la  quale  ANAS  invia  la
relazione di stima  dell'Ordine  degli  ingegneri  di  Roma,  facendo
presente che il contratto di  acquisto  e'  subordinato  alle  citate
condizioni sospensive da attuarsi entro  il  termine  del  30  aprile
2020; 
  Vista la stima,  effettuata  in  data  6  novembre  2019  da  parte
dell'Ordine  degli  ingegneri   di   Roma,   che   in   merito   alla
«determinazione del  valore  e  del  prezzo  delle  prestazioni»  del
progetto definitivo  elaborato  da  SARC,  comprensivo  di  tutte  le
autorizzazioni ed i pareri ottenuti, indica in 32.212.621,80  euro  i
«costi primi», cui aggiungere il 13 per cento  di  «spese  generali»,
per passare «dai costi elementari al valore  della  prestazione  come
risultante dall'insieme della documentazione componenti i  progetti»,
per un totale del valore della prestazione di 36.400.262,63 euro, cui
aggiunge una «aliquota di 10 per cento di utile»  che  porterebbe  il
«valore del prezzo» a 40.040.288,90 euro; 
  Visto l'atto  di  rinuncia  al  contenzioso  da  parte  della  SARC
sottoscritto il 6 dicembre 2019, inviato con nota MIT 2 gennaio 2020,
n. 46,  e,  in  seguito  l'atto  di  integrazione  alla  rinuncia  al
contenzioso, sottoscritto in data 16 gennaio 2020, inviato  con  nota
MIT 17 gennaio 2020, n. 310; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cd. Milleproroghe,
convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e in particolare l'art.
35, a norma  del  quale  «In  caso  di  revoca,  di  decadenza  o  di
risoluzione di concessioni di strade o  di  autostrade,  ivi  incluse
quelle sottoposte a pedaggio,  nelle  more  dello  svolgimento  delle
procedure di gara per l'affidamento a nuovo  concessionario,  per  il
tempo strettamente necessario alla sua individuazione,  ANAS  S.p.a.,
in attuazione dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, puo' assumere la gestione delle medesime,  nonche'  svolgere  le
attivita' di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  quelle  di
investimento finalizzate alla loro  riqualificazione  o  adeguamento.
Sono  fatte  salve  le  eventuali  disposizioni   convenzionali   che
escludano il riconoscimento  di  indennizzi  in  caso  di  estinzione
anticipata  del  rapporto  concessorio,  ed   e'   fatta   salva   la
possibilita'  per  ANAS  S.p.a.,  ai  fini  dello  svolgimento  delle
attivita' di cui  al  primo  periodo,  di  acquistare  gli  eventuali
progetti  elaborati  dal  concessionario  previo  pagamento   di   un
corrispettivo  determinato  avendo  riguardo   ai   soli   costi   di
progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di  cui  all'art.
2578 del codice civile.  Con  decreto  adottato  dal  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  disciplinati  l'oggetto  e  le
modalita' di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS
S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento
del concessionario si applica l'art. 176, comma  4,  lettera  a)  del
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  anche  in  sostituzione
delle eventuali clausole convenzionali,  sostanziali  e  procedurali,
difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come  nulle  ai
sensi dell'art. 1419, secondo comma, del  codice  civile,  senza  che
possa  operare,  per  effetto  della  presente  disposizione,  alcuna
risoluzione di diritto.  L'efficacia  del  provvedimento  di  revoca,
decadenza o risoluzione della  concessione  non  e'  sottoposta  alla
condizione del pagamento  da  parte  dell'amministrazione  concedente
delle somme previste dal citato art. 176, comma 4, lettera a)»; 
  Visto il rilievo-avviso del 20 gennaio 2020 con il quale  la  Corte
dei conti ha ammesso a registrazione la summenzionata delibera n.  58
del 2019, tra l'altro  con  la  seguente  osservazione:  «atteso  che
l'esecuzione dell'opera secondo la nuova  modalita'  individuata  dal
CIPE deve intendersi sostitutiva  rispetto  all'istituto  concessorio
allo stato  degli  atti  ancora  vigente,  del  quale  dovra'  essere
formalmente   dichiarata   la   cessazione   degli   effetti    prima
dell'autorizzazione al  cambio  del  soggetto  aggiudicatore  per  la
realizzazione delle opere e la futura  gestione  dell'autostrada,  si
prende atto dell'«Atto  confermativo  di  rinuncia  al  contenzioso»,
sottoscritto il 6 dicembre 2019 dal presidente  della  Societa'  SARC
S.r.l., ribadito con l'ulteriore integrazione del 16 gennaio 2020 con
la quale il concessionario specifica che rinuncia a qualsiasi  azione
nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per
le ipotesi di revoca, risoluzione o  qualsiasi  atto  risolutivo  del
rapporto comunque denominato, connessi al contratto di concessione.»; 
  Vista la nota SARC 3  febbraio  2020,  n.  3069  con  la  quale  si
sollecita il DIPE a verificare  lo  stato  di  avanzamento  dell'iter
volto a definire le modalita' di esecuzione del progetto; 
  Considerate le conclusioni della riunione tenutasi presso  il  DIPE
il 3 febbraio 2020, alla quale hanno partecipato il  MIT  e  il  MEF,
nella quale e' emerso che: 
    1) la decisione sulla rimodulazione delle  risorse  FSC  relative
alla Regione siciliana necessarie a finanziare l'intervento per circa
387,3 milioni di euro venga adottata formalmente in sede di cabina di
regia FSC; 
    2) sia necessaria una condivisione sul  prezzo  di  acquisto  del
progetto che dovrebbe includere solo i costi sostenuti; 
    3) il progetto definitivo dell'opera da  approvare  sara'  quello
originario senza modifiche; 
    4) sulla base del rilievo avviso  della  Corte  dei  conti  sulla
delibera 58/2020, sarebbe opportuno che il MIT e il MEF  adottino  un
decreto interministeriale di risoluzione del contratto di concessione
tra MIT e SARC, in vista dell'acquisto  del  contratto  da  parte  di
ANAS; 
  Vista la nota DIPE 19 febbraio  2020,  n.  971,  con  la  quale  il
Dipartimento, in vista della  riunione  del  Tavolo  tecnico  del  26
febbraio  2020,   riepiloga   alle   amministrazioni   coinvolte   le
conclusioni emerse nella riunione del 3 febbraio 2020 presso il DIPE; 
  Viste le note MIT 12 dicembre 2019, n. 13648 e la seguente nota  di
sollecito 25 febbraio 2020, n. 1904,  con  le  quali  il  MIT  chiede
all'ANAS l'attestazione di ulteriori  elementi  informativi  volti  a
confermare  la  convenienza,  la  sostenibilita'  e   la   congruita'
dell'intervento e che lo stesso sia fruibile nella sua  interezza  ed
idoneo al soddisfacimento di pubblico interesse, nonche' sia idoneo a
dare seguito alle successive fasi dell'iter realizzativo; 
  Vista la nota 26  febbraio  2020,  inviata  per  posta  elettronica
certificata, prot. DIPE1090, con la quale ANAS attesta, tra  l'altro,
che l'infrastruttura risulta di pubblico interesse, che sussistono  i
presupposti tecnico/economici  per  l'inserimento  dello  stesso  nel
prossimo Contratto di programma  MIT-ANAS  S.p.a.,  che  il  progetto
sara' immediatamente fruibile nella sua interezza ed idoneo  in  ogni
suo elemento e che il progetto definitivo e' idoneo  a  dare  seguito
allo sviluppo della successiva fase di  progettazione  esecutiva  con
seguente gara d'appalto per la realizzazione dell'opera; 
  Viste le conclusioni della Cabina di regia  del  Fondo  sviluppo  e
coesione (FSC) nella seduta del 2 marzo 2020,  che  ha  approvato  la
rimodulazione delle risorse del piano  operativo  infrastrutture  FSC
2014-2020 e relativi addendum per la Regione  siciliana,  che  ha  in
particolare introdotto tra gli interventi  stradali  dell'asse  A  un
finanziamento di 387,257 milioni di euro a favore dell'intervento  in
esame; 
  Vista la nota 6 marzo 2020, n. 10068,  con  la  quale  il  Capo  di
Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sottopone
al Comitato la relazione tecnica, presentata con  nota  MIT  5  marzo
2020, n. 6524; 
  Vista la nota 6 marzo 2020,  n.  143632,  con  la  quale  ANAS  nel
trasmettere la lettera dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di
Roma del 3 marzo 2020, n. 1984, chiarisce  che  le  «spese  generali»
devono considerarsi costituenti la valorizzazione  forfettaria  delle
attivita' di coordinamento, amministrative e gestionali e  come  tali
sono da riconoscere a SARC; 
  Vista la nota 9 marzo 2020,  n.  6980,  con  la  quale  il  MIT  ha
integrato la relazione istruttoria e fornito  alcuni  chiarimenti  in
merito  al  quadro  economico  relativo  all'intervento   in   esame,
precisando che la spesa complessiva al lordo del ribasso  d'asta  del
14,68% circa e' pari a 754.163.876 euro; 
  Vista la nota 9 marzo 2020, acquisita al prot. DIPE n. 1374 con  la
quale SARC comunica l'accettazione delle condizioni di cui  all'unito
accordo con ANAS ai fini della compravendita da  parte  di  ANAS  del
progetto definitivo  dell'intervento  di  cui  trattasi,  dichiarando
l'accettazione della decurtazione della quota di utile a  seguito  di
norma sopravvenuta; 
  Vista la nota 10  marzo  2020,  n.  7149,  trasmessa  dal  Capo  di
Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con  nota
11 marzo 2020, 10817, con la quale il MIT ha integrato e parzialmente
modificato i chiarimenti forniti, facendo presente, tra l'altro, che: 
    1) per quanto riguarda la quantificazione  del  prezzo  che  ANAS
dovra' corrispondere a SARC per la cessione del progetto, sulla  base
di quanto rappresentato  dall'Ordine  degli  ingegneri  ed  ai  sensi
dell'art. 35 del suddetto decreto-legge n. 162 del 2019,  corrisponde
complessivamente a 36.400.262,63 euro, composto da 32.212.621,80 euro
di «costi  primi»  del  progetto  a  cui  aggiungere  la  valutazione
forfettaria del 13% delle spese generali (pari al valore minimo della
forchetta prevista dall'art. 32, comma 2, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 -  Regolamento
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163), escludendo l'utile del concessionario ai sensi dell'art.  35
del decreto-legge n. 162 del 2019; 
    2) in conseguenza della disponibilita' di SARC  ad  accettare  in
via transattiva la decurtazione dal prezzo di vendita dell'utile  del
10%, il corrispettivo per  la  cessione  del  progetto  non  e'  piu'
definito nella  misura  massima  di  40.040.288,90  euro,  bensi'  in
36.400.262,63 euro; 
    3) e'  inoltrata  la  disamina  dei  pareri  che  sostituisce  il
precedente documento, al  fine  di  tener  conto  delle  prescrizioni
formulate dal Ministero per i beni e le attivita'  culturali  nonche'
la riformulazione della prescrizione n. 49, come da indicazioni delle
amministrazioni competenti; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: 
sotto l'aspetto procedurale: 
    1)   la   societa'   di   progetto   Ragusa-Catania   S.r.l,   e'
concessionaria  per  la  progettazione   realizzazione   e   gestione
dell'omonimo  collegamento  stradale  ai  sensi   della   convenzione
sottoscritta in data 7 novembre 2014 come integrata  dalla  Scrittura
interpretativa  sottoscritta  in  data  18  febbraio  2016  e   dalla
Scrittura  di  impegno  sottoscritta  in  data  25  maggio  2016.  La
convenzione e' divenuta efficace con decreto interministeriale n. 228
del 30 giugno 2016 registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2016; 
    2) il progetto prevede l'adeguamento, il piu' possibile in  sede,
della S.S. 514 «di Chiaromonte» e della S.S.  194  «Ragusana»,  dallo
svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con la  S.S.  114,  per  circa
68,66 km; 
      2.1) l'intervento prevede la  realizzazione  di  una  strada  a
carreggiate separate con due corsie per senso di marcia e piattaforma
pari a 22 m in accordo con la  sezione  tipo  B  (strada  extraurbana
principale), previsto dalla normativa vigente; 
      2.2) il progetto prevede, tra l'altro, la realizzazione  di  10
svincoli, in parte di nuova realizzazione ed in parte in  adeguamento
di opere gia' esistenti, di un'area di servizio  in  posizione  quasi
baricentrica  rispetto  all'intero  tracciato  stradale  e   di   una
galleria; 
      2.3)   tra   ciascuna   coppia   di   svincoli   e'    prevista
l'installazione di portali, interconnessi tra loro, che consentiranno
l'esazione del pedaggio con il sistema a «flusso  libero»  (multilane
free flow), privo di barriere e caselli  tradizionali,  che  consente
l'abbattimento del costo di realizzazione delle opere,  minori  costi
operativi,  minore  consumo  di  suolo,  riduzione  delle  emissioni,
riduzione dei consumi  energetici  e  assenza  di  perturbazioni  del
traffico; 
    3) in data 5 giugno 2017, si e'  tenuta  la  prima  seduta  della
conferenza  dei  servizi   nell'ambito   della   quale   sono   stati
rappresentati, tra gli altri: 
      3.1) il parere espresso con nota n. 6428  dalla  Soprintendenza
per i beni e le attivita' culturali di Siracusa che  evidenziava  che
il tracciato (per quanto  riguarda  i  lotti  7  e  8)  risultava  in
contrasto con le previsioni del Piano paesaggistico di Siracusa; 
      3.2) il parere sfavorevole della Soprintendenza  di  Ragusa  in
quanto l'infrastruttura di progetto risultava  non  conforme  con  il
Piano paesaggistico di Ragusa; 
      3.3) alcune problematiche sollevate dal Comune di Lentini e dal
Comune di Francofonte; 
      3.4) in conseguenza delle suddette circostanze,  veniva  svolta
una approfondita analisi del Piano paesaggistico  di  Siracusa  e  di
quello di Ragusa al fine di individuare, analizzare e risolvere  ogni
elemento  progettuale  contenente  criticita'  o  difformita',   come
dettagliatamente illustrato negli  elaborati  progettuali  denominati
«Risposte alle note presentate dalla Soprintendenza  della  Provincia
di Ragusa» (D01T100GE0001RG0040A) e «Risposte alle osservazioni  rese
dalla Soprintendenza di Siracusa» (D01T100GE0001RG0050A); 
      3.5) in conseguenza delle problematiche  sollevate  dei  comuni
sono stati prodotti degli elaborati progettuali, inviati a tutti  gli
enti interessati all'intervento; 
      3.6) in data 10 luglio 2017 si e' svolta la seconda  ed  ultima
seduta della conferenza dei servizi; 
      3.7) con nota 31 luglio 2017, n. 22215, il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e  del  turismo  ha  trasmesso  il  proprio
parere favorevole con prescrizioni, integrandolo con  nota  9  agosto
2017, n. 23183; 
      3.8) in data 20 novembre  2017  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare ha adottato  il  provvedimento
relativo alla procedura di verifica di ottemperanza  e  al  piano  di
utilizzo terre, recante il parere n. 2550 del 10 novembre 2017; 
      3.9) dal piano particellare degli espropri  del  2017,  incluso
negli elaborati di progetto, si  evince  che,  facendo  seguito  agli
accordi intercorsi con i comuni interessati, intervenuti in  sede  di
conferenza dei servizi,  si  e'  proceduto  a  contattare  i  privati
proprietari dalle nuove particelle individuate al fine  di  acquisire
tramite  la  sottoscrizione  di  accordi  bonari  per   la   cessione
volontaria il consenso alla futura espropriazione delle aree  oggetto
di integrazione. Tale attivita' e' stata  portata  a  termine  per  i
Comuni di Francofonte e Vizzini, mentre per quanto riguarda i  Comuni
di  Lentini  e  Carlentini  le  attivita'  saranno  esperite  tramite
sottoscrizione di accordi bonari ovvero tramite  pubblicazione  delle
ditte interessate. L'ottemperanza alle richieste formulate dal Comune
di  Lentini  (e  che  interessano  in  maniera  importante  anche  il
territorio di Carlentini) sara' conseguita in fase di  redazione  del
progetto esecutivo; 
      3.10) in data 20 aprile 2018, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici (CSLP) ha emesso il parere n. 13, con il quale  ha  ritenuto
che: «... dalla analisi tecnico-economica effettuata emergono profili
di particolare criticita' nel ricorso allo strumento di  partenariato
pubblico privato nei termini utilizzati, che  impongono  a  tutte  le
amministrazioni a cio' competenti una nuova approfondita  valutazione
dell'intero progetto ai  fini  della  sua  realizzazione  e  gestione
compreso l'ipotesi di un diverso equilibrio.»; 
      3.11) in data 25 giugno 2018 il concessionario ha trasmesso  al
Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   le   proprie
controdeduzioni al parere reso dal CSLP e la conferma  del  permanere
delle  condizioni  di  equilibrio  del  piano  economico  finanziario
dell'opera; 
      3.12) con nota 6  agosto  2018,  n.  25450,  il  Gabinetto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto al NARS, ai
sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2008, di esprimersi  sulla  documentazione  trasmessa  dalla
Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali
inerente  il  Piano   economico   finanziario   (PEF)   relativo   al
collegamento viario con caratteristiche autostradali compreso tra  la
svincolo della S.S. 514  «di  Chiaramonte»  con  la  S.S.  115  e  lo
svincolo  della  S.S.  194  «Ragusana»,   in   considerazione   delle
osservazioni che la predetta Direzione generale  aveva  formulato  al
riguardo; 
      3.13) il parere 29 ottobre 2018, n. 1, con il quale il NARS  ha
formulato le seguenti osservazioni: 
        3.13.1) chiarire le singole voci di spesa per quanto riguarda
le somme a disposizione; 
        3.13.2) valutare le modalita' di  rifinanziamento  dell'opera
all'esito della gara per l'approvvigionamento del capitale di debito; 
        3.13.3) tenere conto di quanto stabilito dalle  deliberazioni
regolatorie del CIPE, oltre che di quanto previsto dalla convenzione,
eventualmente,  aggiornando  le   previsioni   della   medesima   con
l'indicazione delle piu' recenti delibere regolatorie successivamente
adottate dal Comitato; 
        3.13.4) verificare gli eventuali maggiori oneri connessi alle
considerazioni  espresse  sul  progetto  definitivo   dal   Consiglio
superiore dei lavori pubblici; 
        3.13.5)  valutare  -  tenuto   conto   dell'attuale   livello
tariffario esposto nel PFR e  dell'interesse  pubblico  sotteso  alla
necessita' di realizzare l'opera e di garantire ai cittadini il  piu'
ampio  accesso  all'infrastruttura  -  in  tempi  coerenti   con   le
successive fasi procedurali, alla luce del  rapporto  concessorio  in
essere e della normativa  di  riferimento,  possibili  soluzioni  per
ridurre gli oneri all'utenza; 
    4)  il  MIT  ha  fornito  alcuni  chiarimenti  ed  integrato   la
documentazione istruttoria con nota 3 gennaio 2019, n. 49; 
    5) con le informative presentate nelle sedute del 4 aprile 2019 e
del 15 e 20 maggio 2019 si e' ribadita la rilevanza strategica  della
realizzazione dell'opera,  le  criticita'  sulla  sostenibilita'  del
Piano economico finanziario della concessione, nonche'  l'ipotesi  di
cessione ad ANAS  da  parte  di  SARC  della  progettazione  e  delle
attivita' connesse al collegamento viario  Ragusa-Catania,  superando
lo schema operativo della concessione di costruzione e  gestione  con
conseguente  realizzazione  dell'opera   a   carico   delle   finanze
pubbliche; 
    6) di conseguenza, ANAS e SARC hanno sottoscritto  il  25  luglio
2019 un accordo per la cessione del progetto da parte di SARC ad ANAS
ivi inclusi tutti i pareri e le autorizzazioni gia' acquisite; 
    7) l'accordo sottoscritto presenta due clausole sospensive  quali
l'autorizzazione del CIPE in merito alla sostituzione di ANAS a  SARC
quale soggetto aggiudicatore e il reperimento del  finanziamento  con
conseguente inserimento dell'opera nella  programmazione  di  cui  al
contratto di programma ANAS 2016-2020, entro il 30 aprile 2020; 
    8)  la  valutazione  di  stima  del  valore  e  del   prezzo   di
compravendita da parte dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di
Roma prevede quale «costi primi»  32.212.621,80  euro,  piu'  13  per
cento di «spese generali», con un totale di  costo  del  progetto  di
36.400.262,63 euro; 
    9) nella seduta del 20 dicembre 2019 il MIT ha  informato  questo
Comitato, sugli sviluppi procedurali indicando che fossero  necessari
ulteriori approfondimenti di carattere finanziario e giuridico; 
    10) il MIT con le note 5 marzo 2020, n. 6524, e 9 marzo 2020,  n.
6980, nel confermare la validita' del progetto e della documentazione
progettuale a suo tempo inviata,  sottopone  a  questo  Comitato  una
relazione  tecnica  che  integra  la  precedente  relazione   dell'11
dicembre 2018, con il quadro economico aggiornato dell'intervento; 
    11) con nota 10 marzo 2020, n. 7149, il MIT ha fornito  ulteriori
chiarimenti  e  inviato  il  documento  «Disamina  dei  pareri»   che
sostituisce il precedente; 
sotto l'aspetto finanziario: 
    1) il costo dell'opera, considerato al lordo del  ribasso  d'asta
del 14,6804 per cento, e' di 754.163.876 euro (comprensivo del prezzo
di acquisto del progetto da parte di ANAS) di cui: 
      587.286.843 euro per lavori; 
      23.491.473 euro per oneri per la sicurezza; 
      143.385.560 euro per somme a disposizione; 
    2)  le  risorse  a  copertura  del  costo  per  la  realizzazione
dell'opera sono cosi' ripartite: 
      49,207 milioni di euro -  Fondi  ANAS  di  cui  alla  legge  n.
144/1999, art. 11; 
      100,00 milioni di euro - Fondi ANAS rimodulazione APQ/2009; 
      217,700 milioni di euro - PAR FAS 2007/2013 Regione siciliana; 
      387,257 milioni di euro - P.O. «Infrastrutture»  FSC  2014/2020
(mediante riprogrammazione di risorse relative alla Regione siciliana
approvata dalla cabina di regia nella seduta del 2 marzo 2020); 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
in data 18 marzo 2020, che risolve la Convenzione di concessione  tra
il MIT la SARC, sottoscritta in  data  7  novembre  2014  e  divenuta
efficace  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze
del  30  giugno  2016,  n.  228,   disciplinante   l'affidamento   in
concessione  delle  attivita'  di  progettazione,   realizzazione   e
successiva gestione del collegamento viario «Ragusana»,  determinando
la cessazione della Convenzione di concessione e di tutti  gli  atti,
anche successivi, che ne costituiscono parte integrante, senza che la
Societa' S.A.R.C. possa avanzare qualsiasi  pretesa  ai  sensi  degli
atti confermativi di rinuncia al contenzioso in data 6 dicembre  2019
e 16 gennaio 2020,  a  decorrere  dalla  registrazione  del  suddetto
decreto da parte della Corte dei conti; 
  Considerato che risulta opportuno, per assicurare il  celere  avvio
dell'opera,  approvare,  contestualmente,  il  cambio  del   soggetto
aggiudicatore  e  il  progetto  definitivo   dell'opera   denominata:
«Itinerario Ragusa-Catania collegamento  viario  con  caratteristiche
autostradali della strada statale (S.S.) n. 514  "di  Chiaramonte"  e
della S.S. n. 194 "Ragusana" dallo svincolo  con  la  S.S.  115  allo
svincolo con la S.S. 114»; 
  Vista la nota 17 marzo 2020, n. 1549 P, predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento  della  politica  economica  e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Considerato il dibattito svoltosi nel corso  della  seduta  odierna
del  Comitato,  nel  corso  della  quale  quest'ultimo  ha  condiviso
l'intenzione manifestata dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, per tramite del suo Viceministro, di commissariare l'opera
in quanto intervento infrastrutturale ritenuto prioritario  ai  sensi
dall'art. 4  della  legge  n.  32  del  2019,  e  di  nominare  quale
commissario il presidente della Regione siciliana, e nel corso  della
quale lo stesso Comitato ha, altresi',  condiviso  quanto  confermato
dal Ministro per  il  sud  e  la  coesione  territoriale,  come  gia'
indicato  in  sede  di  cabina  di  regia  FSC,  ossia  l'impegno   a
reintegrare le risorse  FSC  destinate  al  trasporto  in  Sicilia  e
definanziate  per  completare  la  copertura   finanziaria   per   la
Ragusa-Catania,  facendo  ricorso  alla  nuova   programmazione   FSC
2021-27, oppure in  alternativa,  qualora  possibile,  con  ulteriori
rimodulazioni del FSC 2014-20; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
1. Modifica soggetto aggiudicatore. 
  1.1. Ai sensi del punto 2 della delibera 1° agosto 2019, n. 58,  di
questo Comitato, e' approvata la modifica del soggetto  aggiudicatore
dell'intervento: «Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario  con
caratteristiche autostradali della strada statale (S.S.) n.  514  "di
Chiaramonte" e della S.S. n. 194 "Ragusana", dallo  svincolo  con  la
S.S. n. 115 allo svincolo con la S.S. n. 114»; pertanto ANAS  S.P.A.,
che ha espresso il proprio positivo assenso a tale modifica, subentra
quale soggetto aggiudicatore dell'intervento,  anche  in  continuita'
con  le  attivita'  inerenti  i  procedimenti  espropriativi   e   le
pubblicazioni  disposte  gia'  a  tal  fine,  quale  nuova  autorita'
espropriante, alla SARC, che ha espresso la  propria  rinuncia  senza
pretese nei confronti di ANAS e dello Stato. 
2. Approvazione progetto definitivo. 
  2.1. Ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato  disposto  degli
articoli 214, comma 11, e 216,  commi  1,  1-bis  e  27  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006
e  successive   modificazioni,   da   cui   deriva   la   sostanziale
applicabilita'  della  previgente  disciplina,  di  cui  al   decreto
legislativo  in  ultimo  citato,  a   tutte   le   procedure,   anche
autorizzative, avviate prima del 19  aprile  2016,  e'  approvato  il
progetto  definitivo  dell'intervento   «Itinerario   Ragusa-Catania.
Collegamento viario con  caratteristiche  autostradali  della  strada
statale  (S.S.)  n.  514  "di  Chiaramonte"  e  della  S.S.  n.   194
"Ragusana", dallo svincolo con la S.S. n. 115 allo  svincolo  con  la
S.S. n. 114», con le  prescrizioni  e  raccomandazioni  proposte  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai  fini  della
dichiarazione di pubblica  utilita',  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  166  del  legislativo  n.  163  del  2006,  e   successive
modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 12 del citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  327   del   2001,   e   successive
modificazioni. 
  2.2. L'importo di 754.163.876 euro, di cui  alla  precedente  presa
d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento,  che  include
la somma di 36.400.262,63  euro  necessaria  per  l'acquisizione  del
progetto redatto a cura della SARC per la realizzazione dell'opera. 
  2.3. Il CdP ANAS -  Aggiornamento  2018-2019,  che  non  ha  ancora
concluso il suo iter di approvazione, dovra'  recepire  l'inserimento
dell'opera  ed  il  relativo  finanziamento,  tenendo   conto   delle
decisioni della cabina di regia del Fondo sviluppo e coesione  del  2
marzo 2020 in ordine  alla  riprogrammazione  allo  scopo  del  Piano
operativo «Infrastrutture» del FSC 2014-2020. 
  2.4. La copertura finanziaria dell'intervento, da assicurare  anche
nell'ambito del CdP ANAS -  Aggiornamento  2018-2019,  e'  costituita
dalle seguenti fonti di finanziamento: 
    49,207 milioni di  euro  -  Fondi  ANAS  di  cui  alla  legge  n.
144/1999, art. 11; 
    100,000 milioni di euro - Fondi ANAS rimodulazione APQ/2009; 
    217,700 milioni di euro - PAR FAS 2007/2013 Regione siciliana; 
    387,257 milioni di euro -  P.O.  «Infrastrutture»  FSC  2014/2020
(mediante riprogrammazione di risorse relative alla Regione siciliana
approvata dalla cabina di regia nella seduta del 2 marzo 2020). 
  2.5. Le prescrizioni citate al  precedente  punto  2.1,  cui  resta
subordinata   l'approvazione    del    progetto,    sono    riportate
nell'allegato, che forma parte integrante  della  presente  delibera,
mentre le raccomandazioni sono  riportate  nella  seconda  parte  del
medesimo allegato.  L'ottemperanza  alle  suddette  prescrizioni  non
potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di  cui  al
precedente punto 2.2. Il soggetto aggiudicatore, qualora  ritenga  di
non poter dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni,  fornira'
al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  esprimere  le   proprie
valutazioni e di proporre a questo  Comitato,  se  del  caso,  misure
alternative. 
  2.6. E' altresi' approvato, ai sensi dell'art. 170,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,  il
programma di risoluzione delle interferenze  di  cui  agli  elaborati
progettuali indicati nella documentazione istruttoria  trasmessa  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2.7.  Gli  elaborati  di  progetto  relativi  agli  espropri,  sono
ugualmente indicati nella documentazione  istruttoria  trasmessa  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
3. Ulteriori disposizioni. 
  3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti il progetto. 
  3.2. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il  monitoraggio
ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, ed  in
particolare dell'aggiornamento della BDAP. 
  3.3. Ai sensi della delibera n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato
all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
 
    Roma, 17 marzo 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze - reg. n. 831