IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,
degli animali  e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di  perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale, nonche' un  sostegno  finanziario  per  i
fondi  di  mutualizzazione  per   il   pagamento   di   compensazioni
finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da
avversita' atmosferiche, da epizoozie o  fitopatie,  da  infestazioni
parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi'
un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito  per  il
pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito  di
un drastico calo di reddito; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; 
  Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato
dalla Commissione europea con decisione C(2015)8312 del  20  novembre
2015,  cosi'  come  risultante  dall'ultima  modifica  approvata  con
decisione C (2020) 569 del 28 gennaio  2020,  ed  in  particolare  la
misura 17 «Gestione del rischio»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, «Regolamento  concernente  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21  settembre,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  il  4
marzo 2020 al n. 55; 
  Visto in particolare l'art. 8, comma  3,  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019  ai  sensi  del
quale fino  all'adozione  dei  decreti  ministeriali  di  natura  non
regolamentare di cui all'art. 7, comma 3 del medesimo  provvedimento,
ciascuna struttura ministeriale opera  avvalendosi  dei  preesistenti
uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite  dalla
previgente disciplina; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 27 giugno 2019, n. 6834 registrato alla Corte dei conti
il 29 luglio 2019, al reg. n. 834,  di  individuazione  degli  uffici
dirigenziali non generali; 
  Visto il decreto 4 novembre 2019, registrato alla Corte  dei  conti
il 15 novembre 2019, con il quale e' stato conferito al dott.  Emilio
Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico  di  direttore  generale
della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali dell'8 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti  il  29
aprile 2020, reg. n. 257, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 124 del 15 maggio 2020, con il quale e'  stato
approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020; 
  Visti gli articoli 8, comma 1, e 13, comma 1, del citato decreto  8
aprile 2020 ed, in particolare le lettere a) e b) che fissano  al  31
maggio 2020 rispettivamente i termini di sottoscrizione delle polizze
e delle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione per le
colture a ciclo autunno primaverile e per le colture permanenti; 
  Tenuto conto che ai sensi dei medesimi articoli 8, comma 2,  e  13,
comma 2, in caso di andamento climatico  anomalo,  ovvero  per  cause
impreviste e non prevedibili, i  termini  di  sottoscrizione  possono
essere differiti con decreto del direttore della  Direzione  generale
dello  sviluppo  rurale  per  il  tempo  strettamente  necessario   a
consentire agli agricoltori la stipula delle polizze  assicurative  o
dei certificati in caso di polizze collettive, ovvero l'adesione alla
copertura mutualistica; 
  Visto inoltre il decreto-legge 23  febbraio  2020,  n.  6,  recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19»  e  successive  disposizioni  attuative,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  13,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  61
del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da  COVID-19»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020, n.  27,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 110 del 29 aprile 2020; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  concernente  «Misure
urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  132
del 23 maggio 2020; 
  Considerato che, per arginare la pandemia determinata dal COVID-19,
sono state limitate fortemente le attivita' produttive e commerciali,
riducendo fortemente le stesse  e  che  il  periodo  emergenziale  ha
rallentato anche l'operativita' del sistema  assicurativo  oltre  che
delle aziende agricole; 
  Ritenuto necessario, per consentire agli agricoltori interessati di
sottoscrivere  le   polizze   assicurative,   ovvero   le   coperture
mutualistiche, differire i termini stabiliti agli articoli  8,  comma
1, lettera a) e b) e 13, comma 1, lettera a) e b) del citato  decreto
8 aprile 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Differimento termini sottoscrizione delle polizze e  delle  coperture
  mutualistiche dei Fondi di mutualizzazione per le colture  a  ciclo
  autunno primaverile e per le colture permanenti. 
 
  1. I termini di sottoscrizione delle polizze  di  cui  all'art.  8,
comma 1, lettera a) e delle coperture mutualistiche per  i  Fondi  di
mutualizzazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del decreto 8
aprile 2020 richiamato nelle premesse, sono differiti  al  12  giugno
2020. 
  2. I termini di sottoscrizione delle polizze  di  cui  all'art.  8,
comma 1, lettera b) e delle coperture mutualistiche per  i  Fondi  di
mutualizzazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto 8
aprile 2020 richiamato nelle premesse, sono differiti  al  30  giugno
2020. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 29 maggio 2020 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 579