IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia  italiana  del   farmaco,   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 concernente  «Disposizioni  per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia  del  dolore»
(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309,  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza»,  e   in
particolare  l'art.  43  che  prevede  per  i   medicinali   di   cui
all'allegato III-bis, la  possibilita'  di  prescrivere  fino  a  due
medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con  due  dosaggi
differenti, per una cura di durata non superiore a trenta giorni. 
  Vista la delibera n. 7 del 20 gennaio  2014,  «Regolamento  recanti
norme  sull'organizzazione  e  il  funzionamento  della   Commissione
consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e  rimborso»  ed
in particolare l'art.  1,  che  tra  le  funzioni  della  Commissione
consultiva tecnico-scientifica alla lettera  C)  prevede  che  questa
esprime parere vincolante sul regime di  fornitura  dando  specifiche
raccomandazioni circa le modalita' di dispensazione secondo il titolo
VI del decreto legislativo n. 219/2006, ivi compresa l'individuazione
degli specialisti, nel caso di ricette limitative; 
  Visto il verbale n. 20 della Commissione tecnico-scientifica  della
seduta dell'11, 12 e 13 marzo 2020, che ha avuto in discussione l'uso
e  il  rischio  di  abuso  e  dipendenza  dei  medicinali  contenenti
oppioidi; 
  Considerato che dall'analisi dei dati, portati in discussione nella
sopra indicata seduta della Commissione  tecnico-scientifica,  si  e'
osservato un trend in crescita con un leggero,  ma  costante  aumento
della prescrizione dei  medicinali  contenenti  oppioidi,  e  che  il
principio attivo «tramadolo» risulta essere l'unico principio  attivo
appartenente alla categoria degli oppioidi a non essere stato incluso
nell'elenco fra i medicinali di cui all'allegato III-bis del  decreto
del Presidente della Repubblica sopra citato, e per l'uso  del  quale
sono emerse le medesime criticita' di detti ultimi medicinali; 
  Preso atto del parere favorevole, espresso dalla citata Commissione
nella seduta di cui sopra, alla limitazione della durata  massima  di
terapia a trenta giorni per le prescrizioni mediche RNR (Ricetta  non
ripetibile) dei medicinali per  uso  umano  contenenti  il  principio
attivo «tramadolo» da solo e/o in associazione in coerenza con quanto
previsto dalla legge n. 38/2010 appartenendo  tale  principio  attivo
alla categoria degli oppioidi; 
  Considerato,   altresi',   quanto   raccomandato   dalla   medesima
Commissione circa l'opportunita' di veicolare un messaggio  corretto,
nell'ambito dell'utilizzo degli oppioidi nella  terapia  del  dolore,
che richiami le indicazioni per l'uso appropriato  dei  medicinali  a
base del principio attivo tramadolo; 
  Vista la nota dell'ufficio di farmacovigilanza del 16 aprile  2020,
inviata ai titolari di A.I.C. dei medicinali per uso umano contenenti
il principio attivo «tramadolo»  da  solo  e/o  in  associazione  che
indica le misure previste dalla Commissione tecnico-scientifica circa
le prescrizioni mediche RNR (Ricetta non ripetibile)  dei  medicinali
per uso umano contenenti il principio attivo «tramadolo» da solo  e/o
in associazione in  coerenza  con  quanto  previsto  dalla  legge  n.
38/2010; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere alla limitazione della  durata
massima di terapia a trenta giorni per le  prescrizioni  mediche  RNR
(Ricetta non ripetibile) dei medicinali per uso umano  contenenti  il
principio attivo «tramadolo» da solo e/o in associazione in  coerenza
con quanto previsto dalla  legge  n.  38/2010  per  tutti  gli  altri
oppioidi; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Modifica regime di fornitura 
 
  1. Ai medicinali per  uso  umano  contenenti  il  principio  attivo
«tramadolo» da solo e/o  in  associazione,  si  applica  il  seguente
regime di fornitura: prescrizione da rinnovarsi volta per volta (RNR)
per una cura di durata non superiore a trenta giorni. 
  2. Restano invariate le altre condizioni negoziali.