IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, ed, in particolare: 
    il comma 32, che dispone la concessione, ai cittadini che versano
in condizione di maggior disagio economico,  di  una  carta  acquisti
finalizzata all'acquisto di generi alimentari e  al  pagamento  delle
bollette energetiche e delle forniture di gas,  con  onere  a  carico
dello Stato; 
    il  comma  35,  lettera  b),  che  prevede   che   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui  questo
si avvale ai sensi del comma 34, individua il  gestore  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi,  tenendo  conto  della  disponibilita'  di  una  rete
distributiva  diffusa  in  maniera  capillare  sul  territorio  della
Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni  di   sportello   relative
all'attivazione  della   carta   e   alla   gestione   dei   rapporti
amministrativi,  al  fine  di  minimizzare  gli   oneri,   anche   di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi'  di
precedenti esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di  contributi
pubblici; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di  pensioni,  e,  in
particolare: 
    l'art. 3, concernente il beneficio economico spettante ai  nuclei
beneficiari del reddito di cittadinanza, che, tra l'altro,  al  comma
15 prevede che il beneficio sia ordinariamente fruito entro  il  mese
successivo a  quello  di  erogazione  e  che  a  decorrere  dal  mese
successivo alla data di entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al
citato comma 15,  l'ammontare  di  beneficio  non  speso  ovvero  non
prelevato, ad eccezione di arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20
per cento del beneficio erogato, nella mensilita' successiva a quella
in cui il beneficio non e' stato interamente speso. Con  verifica  in
ciascun  semestre  di  erogazione,  e'   comunque   decurtato   dalla
disponibilita' della Carta  Rdc  l'ammontare  complessivo  non  speso
ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita'
di beneficio riconosciuto; 
    l'art. 5, concernente le modalita' di  richiesta,  riconoscimento
ed erogazione del beneficio, che, tra l'altro, al comma 6 prevede che
il beneficio economico sia erogato attraverso la Carta Rdc.  In  sede
di prima applicazione e fino alla scadenza del termine  contrattuale,
l'emissione della  Carta  Rdc  avviene  in  esecuzione  del  servizio
affidato  ai  sensi  dell'art.  81,  comma   35,   lettera   b)   del
decreto-legge n. 112 del 2008,  relativamente  alla  carta  acquisti,
alle  medesime  condizioni  economiche  e  per  il  numero  di  carte
elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio; 
  Considerato che il citato art. 3, comma 15 del decreto-legge  n.  4
del 2019 prevede che con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  sono  stabilite  le  modalita'   con   cui,   mediante   il
monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si  verifica  la
fruizione del beneficio, le possibili  eccezioni,  nonche'  le  altre
modalita' attuative; 
  Acquisito in data 13 dicembre 2019 il parere  del  Garante  per  la
protezione di dati personali, reso nella  riunione  dell'11  dicembre
2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Carta  Rdc»:  la  carta  di  cui  all'art.  5,  comma  6  del
decreto-legge n. 4 del  2019,  attraverso  la  quale  e'  erogato  il
beneficio economico del reddito di cittadinanza; 
    b) «Gestore  del  servizio»:  soggetto  incaricato  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi di cui al citato art. 81, comma  35,  lettera  b)  del
decreto-legge n. 112 del 2008; 
    c) «Beneficio mensile spettante»: beneficio spettante nel mese di
competenza a decorrere dal mese successivo a quello della  richiesta,
ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 4 del 2019; 
    d)  «Beneficio  mensile  effettivamente  erogato»:  il  beneficio
mensile effettivamente erogato, al netto  di  eventuali  decurtazioni
dal beneficio mensile spettante; 
    e) «Arretrati»: importi erogati in periodi successivi a quello di
competenza; 
    f)  «Semestre  di  erogazione   del   beneficio»:   il   semestre
individuato in relazione alla data  di  avvio  delle  erogazioni  per
ciascun beneficiario.