IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ed, in particolare:
il comma 32, che dispone la concessione, ai cittadini che versano
in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti
finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle
bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico
dello Stato;
il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo
si avvale ai sensi del comma 34, individua il gestore del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete
distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della
Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative
all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti
amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di
precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi
pubblici;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, e, in
particolare:
l'art. 3, concernente il beneficio economico spettante ai nuclei
beneficiari del reddito di cittadinanza, che, tra l'altro, al comma
15 prevede che il beneficio sia ordinariamente fruito entro il mese
successivo a quello di erogazione e che a decorrere dal mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
citato comma 15, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non
prelevato, ad eccezione di arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20
per cento del beneficio erogato, nella mensilita' successiva a quella
in cui il beneficio non e' stato interamente speso. Con verifica in
ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla
disponibilita' della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso
ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita'
di beneficio riconosciuto;
l'art. 5, concernente le modalita' di richiesta, riconoscimento
ed erogazione del beneficio, che, tra l'altro, al comma 6 prevede che
il beneficio economico sia erogato attraverso la Carta Rdc. In sede
di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale,
l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio
affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b) del
decreto-legge n. 112 del 2008, relativamente alla carta acquisti,
alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte
elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio;
Considerato che il citato art. 3, comma 15 del decreto-legge n. 4
del 2019 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' con cui, mediante il
monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la
fruizione del beneficio, le possibili eccezioni, nonche' le altre
modalita' attuative;
Acquisito in data 13 dicembre 2019 il parere del Garante per la
protezione di dati personali, reso nella riunione dell'11 dicembre
2019;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «Carta Rdc»: la carta di cui all'art. 5, comma 6 del
decreto-legge n. 4 del 2019, attraverso la quale e' erogato il
beneficio economico del reddito di cittadinanza;
b) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b) del
decreto-legge n. 112 del 2008;
c) «Beneficio mensile spettante»: beneficio spettante nel mese di
competenza a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta,
ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto-legge n. 4 del 2019;
d) «Beneficio mensile effettivamente erogato»: il beneficio
mensile effettivamente erogato, al netto di eventuali decurtazioni
dal beneficio mensile spettante;
e) «Arretrati»: importi erogati in periodi successivi a quello di
competenza;
f) «Semestre di erogazione del beneficio»: il semestre
individuato in relazione alla data di avvio delle erogazioni per
ciascun beneficiario.