IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico  di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso
di  alcune  infrastrutture,  come  successivamente  modificata  dalle
direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  7  recante
«Attuazione della direttiva 2006/38/CE,  che  modifica  la  direttiva
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli  pesanti
adibiti  al  trasporto  di  merci  su  strada  per  l'uso  di  alcune
infrastrutture»,  come   successivamente   modificato   dal   decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 43, recante «Attuazione della  direttiva
2011/76/UE,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE  relativa  alla
tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti  al  trasporto  di
merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture»; 
  Visto in particolare l'art. 7, comma 1-bis del decreto  legislativo
25  gennaio  2010,  n.  7,  che  prevede  che,  successivamente  alla
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  degli
aggiornamenti degli importi in euro di cui all'allegato  IV  e  degli
importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter,
con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti sono aggiornati i predetti importi, indicati nei rispettivi
allegati, parte integrante del decreto legislativo medesimo; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 26 giugno 2015, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 256 del  3  novembre  2015,
con il quale sono stati aggiornati gli  allegati  IV  e  III-ter  del
decreto legislativo 25  gennaio  2010,  n.  7,  in  adeguamento  agli
importi dell'allegato II nonche' delle tabelle 1  e  2  dell'allegato
III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 46,  del  18  febbraio
2014; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 7 luglio 2016, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre  2016,
con il quale sono stati aggiornati gli  allegati  III-ter  e  IV  del
decreto legislativo 25  gennaio  2010,  n.  7,  in  adeguamento  agli
importi dell'allegato II nonche' delle tabelle 1  e  2  dell'allegato
III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 194/07, del 1°  giugno
2016; 
  Considerato che nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  C
205/1,  del  14  giugno  2018,  risulta  pubblicato  l'«Aggiornamento
dell'allegato II e delle tabelle 1 e  2  dell'allegato  III-ter,  per
quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformita'  all'art.
10-bis della  direttiva  1999/62/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del  Parlamento
europeo e del Consiglio»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche degli allegati III-ter e IV 
            del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
7, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  43,  gli
allegati  III-ter  e  IV  del  medesimo  decreto   legislativo   sono
sostituiti come  di  seguito  indicato,  al  fine  di  aggiornarne  i
relativi importi in adeguamento ai nuovi  importi  dell'allegato  II,
nonche' delle tabelle 1 e 2  dell'allegato  III-ter  della  direttiva
1999/62/CE e successive modifiche: 
    a) l'allegato III-ter, recante «Importo massimo dell'onere  medio
ponderato per i costi  esterni»,  che  comprende,  a  sua  volta,  la
tabella 1, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento
atmosferico» e la tabella 2, concernente il «Costo imputabile massimo
dell'inquinamento  acustico»,  e'  sostituito  dall'allegato  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
    b) l'allegato IV, recante «Importo massimo in  euro  dei  diritti
d'utenza,   comprese   le   spese   amministrative»   e'   sostituito
dall'allegato  2,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.