IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi delle imprese 
 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi» e, in particolare, l'art. 29, comma 5,  che,  al
fine  di  favorire  la  trasformazione  tecnologica  e  digitale  dei
processi  produttivi  delle  imprese,  di  micro,  piccola  e   media
dimensione, anche in coerenza con  le  linee  strategiche  del  Piano
triennale per l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui
all'art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  prevede
che, con decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  sono  stabiliti  i  criteri,  le
condizioni  e  le  modalita'  per  la  concessione  di   agevolazioni
finanziarie  nella  misura  massima  del  50  per  cento  dei   costi
ammissibili  definite  nei  limiti  stabiliti  dal  regolamento  (UE)
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'art.  29
del regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 
  Visto l'art. 29, comma 6, del citato decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 34, che dispone che le agevolazioni  di  cui  al  comma  5,  dello
stesso  articolo,  sono  dirette  a  sostenere  la  realizzazione  di
progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le  seguenti
caratteristiche: 
    a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti
individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing  solutions,
addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation,  integrazione
orizzontale e verticale, industrial internet,  cloud,  cybersecurity,
big data  e  analytics)  e  delle  tecnologie  relative  a  soluzioni
tecnologiche  digitali  di  filiera,  finalizzate  all'ottimizzazione
della gestione della catena di distribuzione e della  gestione  delle
relazioni con i diversi  attori,  al  software,  alle  piattaforme  e
applicazioni digitali  per  la  gestione  e  il  coordinamento  della
logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita'
di servizio, nonche' ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce,
sistemi  di  pagamento  mobile  e  via  internet,  fintech,   sistemi
elettronici per lo scambio  di  dati  (electronic  data  interchange,
EDI),   geolocalizzazione,   tecnologie   per   l'in-store   customer
experience,  system   integration   applicata   all'automazione   dei
processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things; 
    b) presentare un importo di spesa almeno pari a euro 50.000,00; 
  Visto, inoltre, l'art. 29, comma 7, del suddetto  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34,  che  prevede  che,  ai  fini  dell'accesso  alle
agevolazioni, le imprese devono possedere, alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche: 
    a) essere iscritte e risultare attive nel registro delle imprese; 
    b) operare in via prevalente/primaria nel settore  manifatturiero
e/o in  quello  dei  servizi  diretti  alle  imprese  manifatturiere,
nonche',  al  fine  di  accrescerne  la  competitivita'  e   in   via
sperimentale per gli anni 2019-2020, nel  settore  turistico  per  le
imprese impegnate nella digitalizzazione  della  fruizione  dei  beni
culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilita' e in  favore
di soggetti disabili; 
    c) avere conseguito, nell'esercizio  cui  si  riferisce  l'ultimo
bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle  vendite
e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00; 
    d) aver approvato e depositato almeno due bilanci; 
    e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
  Visto l'art. 29, comma 7-bis, del citato decreto-legge  n.  34  del
2019, che prevede che i soggetti aventi i requisiti di cui al  citato
comma 7 del medesimo  art.  29,  in  numero  non  superiore  a  dieci
imprese, possono presentare, anche congiuntamente tra loro,  progetti
realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o
a altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e
l'accordo di partenariato, in cui  figuri,  come  soggetto  promotore
capofila, un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema  digitale
per l'innovazione, di cui al Piano nazionale  impresa  4.0.  In  tali
progetti,  l'importo  di  cui  al  richiamato  comma  7,  lettera  c)
dell'art. 29 del decreto-legge n. 34 del 2019, puo' essere conseguito
mediante la somma  dei  ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni
realizzati da tutti  i  soggetti  proponenti  nell'esercizio  cui  si
riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato; 
  Visto, da ultimo, l'art. 29, comma 8, del decreto-legge n.  34  del
2019, che autorizza, per la concessione  delle  agevolazioni  di  cui
all'intervento in argomento, la spesa  di  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione  di  contributi  a
fondo  perduto  e  destina  80  milioni  di  euro,  a  valere   sulle
disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile di cui  all'art.
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di
finanziamenti agevolati; 
  Considerate le modifiche e integrazioni all'art. 29, commi da  6  a
8, del  decreto-legge  n.  34  del  2019  apportate  dalla  legge  di
conversione  n.  58  del  2019,  tese  a  garantire  una  piu'  ampia
possibilita' di accesso da parte delle imprese, nonche' un'estensione
rispetto agli originari ambiti di  applicazione,  tra  le  quali,  al
comma 6, l'ampliamento dei progetti agevolabili volto a consentire il
finanziamento anche di iniziative dirette allo sviluppo di tecnologie
di applicazione non  circoscritta  al  solo  settore  manifatturiero,
quali le «tecnologie relative a soluzioni  tecnologiche  digitali  di
filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di
distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi  attori,
al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione
e il coordinamento della logistica  con  elevate  caratteristiche  di
integrazione delle attivita' di servizio nonche' ad altre  tecnologie
quali sistemi di  e-commerce,  sistemi  di  pagamento  mobile  e  via
internet,  fintech,  sistemi  elettronici  per  lo  scambio  di  dati
(electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per
l'instore   customer   experience,   system   integration   applicata
all'automazione dei processi, blockchain,  intelligenza  artificiale,
internet of thing»; 
  Considerato che le  predette  soluzioni  tecnologiche  digitali  di
filiera previste dal citato art. 29, comma 6, del decreto-legge n. 34
del 2019, come integrate dalla legge di conversione n. 58  del  2019,
possono  trovare  ampia   applicazione,   oltre   che   nel   settore
manifatturiero  e/o  in  quello  dei  servizi  diretti  alle  imprese
manifatturiere e nel settore turistico per le imprese impegnate nella
digitalizzazione  della  fruizione  dei  beni  culturali,  anche  nel
settore del commercio, cosi' favorendo, in  linea  con  le  finalita'
dell'intervento, la trasformazione tecnologica e digitale anche delle
imprese esercenti attivita'  commerciale,  contribuendo  ai  generali
obiettivi di evoluzione e di crescita di  competitivita'  dell'intero
tessuto produttivo del Paese; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art.  29,  che
stabilisce le condizioni per  ritenere  compatibili  con  il  mercato
comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti per l'innovazione
dei processi e dell'organizzazione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea n. L 352/1 del 24 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis»; 
  Vista la legge 17  febbraio  1982,  n.  46  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 23,  che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo
e  innovazione  di  rilevanza  strategica  per  il   rilancio   della
competitivita'   del   sistema   produttivo,   anche    tramite    il
consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e  sviluppo
delle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
maggio 2013, n. 113, con il  quale,  in  applicazione  dell'art.  23,
comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  83  del  2012,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo  2013
che, al comma 2, prevede che il Fondo  per  la  crescita  sostenibile
opera attraverso le contabilita' speciali, gia'  intestate  al  Fondo
rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo  per  la
crescita sostenibile, n.  1201  per  l'erogazione  dei  finanziamenti
agevolati,  n.  1726  per  gli  interventi  cofinanziati  dall'Unione
europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di  bilancio
per la gestione delle altre forme di intervento  quali  i  contributi
alle spese; 
  Vista la comunicazione della Commissione  europea  com  (2016)  180
final intitolata «Digitalizzazione dell'industria europea -  cogliere
appieno i vantaggi di un mercato  unico  digitale»  in  cui,  tra  le
iniziative  individuate   a   livello   europeo   per   favorire   la
digitalizzazione, viene indicato il sostegno alla  creazione  di  una
rete di poli di innovazione  digitale  (centri  di  eccellenza  nelle
tecnologie) a sostegno delle imprese; 
  Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0:  quale
modello applicare al  tessuto  industriale  italiano.  Strumenti  per
favorire la digitalizzazione delle  filiere  industriali  nazionali»,
approvata all'unanimita' nella seduta del  30  giugno  2016  dalla  X
Commissione permanente (attivita' produttive,  commercio  e  turismo)
sulla base del quale e' stato elaborato il Piano nazionale  industria
4.0. (ora Impresa 4.0) e, in particolare, sono state  individuate  le
tecnologie  abilitanti  alla   trasformazione   industriale   nonche'
indicate le strutture organizzative da creare  (poli  di  innovazione
digitale) al fine di supportare la predetta trasformazione; 
  Visto  il  Piano  triennale  per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione  2019-2021  predisposto  dall'Agenzia  per   l'Italia
digitale ai sensi dell'art. 1, comma 513,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, recante indirizzi per una strategia condivisa con tutti
gli  attori  della  trasformazione  digitale  del   Paese   (Pubblica
amministrazione, cittadini, imprese, mercato, mondo della ricerca); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (FESR) e  a  disposizioni  specifiche  concernenti
l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»
e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  17  dicembre  2013,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato  regolamento  (UE)
n. 1303/2013 e successive modifiche, che tra gli  obiettivi  tematici
che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per
una crescita intelligente,  sostenibile  e  inclusiva,  individua  il
rafforzamento della ricerca, lo sviluppo tecnologico e  l'innovazione
(obiettivo tematico  1);  il  miglioramento  dell'accesso  alle  TIC,
nonche' l'impiego e la qualita' delle  medesime  (obiettivo  tematico
2); la promozione della competitivita' delle PMI (obiettivo  tematico
3); 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio,  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole
finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale   dell'Unione,   che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE)  n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)  n.  1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione  n.  541/2014/UE  e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto  l'Accordo  di  partenariato  per  l'Italia,   adottato   con
decisione della  Commissione  europea  C(2014)  8021  final,  del  29
ottobre 2014; 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
2014-2020 FESR, adottato  con  decisione  della  Commissione  europea
C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione
della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24  novembre  2015,
con decisione della Commissione europea C(2017)  8390  final,  del  7
dicembre 2017 e da ultimo con  decisione  della  Commissione  europea
C(2018) 9117 final, del 19 dicembre 2018; 
  Visti i criteri di selezione delle operazioni del  PON  «Imprese  e
competitivita'»,  approvati  dal  Comitato  di  sorveglianza  il   25
settembre 2018; 
  Considerato che i progetti di trasformazione tecnologica e digitale
dei processi produttivi delle imprese, al  cui  sostegno  e'  diretto
l'intervento di cui al predetto art. 29, comma 5 del decreto-legge n.
34/2019, risultano coerenti  con  il  Programma  operativo  nazionale
«Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR  e  che,  essendo  pertanto
cofinanziabili nell'ambito dello stesso programma, possono costituire
un bacino di progetti in  grado  di  assicurare,  secondo  la  logica
dell'overbooking, la certificazione delle spese ed evitare il rischio
del mancato raggiungimento dei target di spesa  previsti  nell'ambito
della programmazione delle risorse FESR 2014-2020; 
  Visto il decreto del direttore generale per  il  coordinamento,  la
promozione  e  la  valorizzazione   della   ricerca   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo  economico,  24  gennaio  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  del  9  maggio  2018,  n.  106,
recante, in attuazione degli articoli 67  e  68  del  regolamento  n.
1303/2013, disposizioni inerenti la  semplificazione  in  materia  di
costi a valere sui  programmi  operativi  FESR  2014-2020  attraverso
l'approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi
standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e
sviluppo sperimentale; 
  Visto,  altresi',  l'art.  68-ter  del  predetto   regolamento   n.
1303/2013 recante disposizioni in merito  al  finanziamento  a  tasso
forfettario dei costi diversi dai costi per il personale, che prevede
la possibilita' di utilizzare un tasso forfettario fino  al  40%  dei
costi diretti ammissibili  per  il  personale  per  coprire  i  costi
ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo  per
lo Stato membro di eseguire  un  calcolo  per  determinare  il  tasso
applicabile; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017,  recante
indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del  gia'  citato  PON
«Imprese e competitivita'»,  pubblicato  nel  portale  del  Programma
(www.ponic.gov.it); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la  disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze e del Ministro dello  sviluppo  economico  20  febbraio
2014, n. 57, il quale prevede che le  pubbliche  amministrazioni,  in
sede di concessione di finanziamenti, tengano  conto  del  rating  di
legalita' delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3  del
medesimo decreto; 
  Visto l'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017  e  successive
modificazioni e integrazioni, che ha previsto specifici  obblighi  di
pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni,  contributi,
incarichi retribuiti e comunque a  vantaggi  economici  di  qualunque
genere ricevuti da amministrazioni pubbliche; 
  Considerato il rilievo strategico degli interventi a sostegno della
realizzazione di  progetti  di  innovazione  coerenti  con  il  piano
nazionale  Impresa  4.0,  in  grado  di  favorire  la  trasformazione
tecnologia e digitale  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese  del
tessuto  economico  nazionale  attraverso   l'implementazione   delle
tecnologie abilitanti individuate nel suddetto piano; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, che ha trasmesso  in  data
24 aprile 2020 il proprio parere sullo schema  relativo  al  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); 
    b) «contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    c) «decreto-legge n. 34/19»: il decreto-legge 30 aprile 2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi»; 
    d) «DIH-digital  innovation  hub»:  struttura  organizzativa  per
l'accesso delle imprese al sistema dell'innovazione, promossa da  una
associazione di categoria delle imprese maggiormente  rappresentativa
a livello nazionale, costituita sul territorio nazionale, finalizzata
alla  sensibilizzazione,  informazione  e  diffusione   delle   nuove
tecnologie, in  coerenza  col  piano  nazionale  Impresa  4.0  e  nel
rispetto degli obiettivi ivi previsti; 
    e) «EDI-ecosistema digitale per l'innovazione»: organizzazione di
supporto  all'innovazione  delle  imprese  in  ambito  impresa   4.0,
costruita per sviluppare esternalita' positive di rete,  valorizzando
l'apporto fornito dai singoli nodi e restituendoli all'intero sistema
territoriale; 
    f) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le quali  esiste,
ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3,  del  regolamento  (UE)  1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013, almeno  una  delle  relazioni
seguenti: 
      i. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto  degli
azionisti o soci di un'altra impresa; 
      ii.  un'impresa  ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare  la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione  o
sorveglianza di un'altra impresa; 
      iii.  un'impresa  ha  il  diritto  di  esercitare  un'influenza
dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso  con
quest'ultima oppure in  virtu'  di  una  clausola  dello  statuto  di
quest'ultima; 
      iv. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa  controlla
da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell'altra  impresa,  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto   degli
azionisti o soci di quest'ultima. 
  Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni  di  cui  ai
precedenti punti da i), a iv), per il tramite di  una  o  piu'  altre
imprese, sono anch'esse considerate una impresa unica; 
    g) «innovazione  dell'organizzazione»:  l'applicazione  di  nuovi
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali,  nell'organizzazione
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa,  esclusi
i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi  gia'  utilizzati
nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e
le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la  mera
sostituzione  o  estensione  dei  beni  strumentali,  i   cambiamenti
derivanti  unicamente  da  variazioni  del  prezzo  dei  fattori,  la
produzione  personalizzata,  l'adattamento  ai  mercati  locali,   le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti  ciclici  nonche'
il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 
    h) «innovazione di processo»:  l'applicazione  di  un  metodo  di
produzione  o  di  distribuzione  nuovo  o  sensibilmente  migliorato
(inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature
o nel software), esclusi i  cambiamenti  o  i  miglioramenti  minori,
l'aumento delle capacita' di produzione o di  servizio  ottenuto  con
l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o  di  sistemi  logistici  che
sono  molto  simili   a   quelli   gia'   in   uso,   la   cessazione
dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o  estensione
dei  beni  strumentali,  i  cambiamenti   derivanti   unicamente   da
variazioni del prezzo  dei  fattori,  la  produzione  personalizzata,
l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e
altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di  prodotti  nuovi  o
sensibilmente migliorati; 
    i)  «investimento»:   il   progetto   basato   sull'acquisto   di
immobilizzazioni materiali e immateriali e/o di servizi funzionali  a
consentire la  trasformazione  tecnologica  e  digitale  dell'impresa
tramite l'implementazione delle tecnologie di cui all'art. 29,  comma
6, del decreto-legge n. 34/19; 
    j) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    k) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media  dimensione,  come
definite dalla raccomandazione della Commissione europea  2003/361/CE
del 6 maggio 2003 e  con  le  indicazioni  fornite  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 18 aprile  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005,  recante  «Adeguamento
alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di  piccole
e medie imprese», nonche' dall'allegato I del regolamento GBER; 
    l) «PON IC 2014-2020»: il Programma operativo nazionale  «Imprese
e  competitivita'»  2014-2020  FESR,  adottato  con  decisione  della
Commissione europea C(2015) 4444 final,  del  23  giugno  2015,  come
modificato con  decisione  della  Commissione  europea  C(2015)  8450
final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione  europea
C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e, da ultimo,  con  decisione
della Commissione europea C(2018) 9117 final, del 19 dicembre 2018; 
    m) «rating di legalita'»: la certificazione  istituita  dall'art.
5-ter del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  le  cui  modalita'
attuative sono disciplinate  dalla  delibera  dell'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato  15  maggio  2018,  n.  27165  e  dal
decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e  dello  sviluppo
economico 20 febbraio 2014, n. 57; 
    n) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione  europea  L  352  del  24  dicembre  2013  e   successive
modificazioni e integrazioni; 
    o) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dal
regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione,  del  14  giugno  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del  20
giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    p) «regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento  e  del  Consiglio  europeo,  del  17  dicembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del  20
dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che  abroga  il
regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio  e  che   stabilisce
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo  di  coesione,  sul  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e la  pesca  (FEAMP),  nonche'  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo e sul Fondo di coesione; 
    q) «tasso base»:  il  tasso  base  pubblicato  dalla  Commissione
europea                    all'indirizzo                     internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html; 
    r)  «unita'  produttiva»:  la  struttura  produttiva  dotata   di
autonomia   tecnica,   organizzativa,   gestionale   e    funzionale,
eventualmente articolata su piu' sedi o impianti,  anche  fisicamente
separati, ma funzionalmente collegati.