IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista  la  successiva  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da  Covid-19
e' stata valutata come "pandemia" in considerazione  dei  livelli  di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147; 
  Considerato che l'articolo 6, comma 2, del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020  prevede  limitazioni  agli
spostamenti da e per i Paesi diversi da quelli indicati dal  comma  1
del medesimo articolo; 
  Considerato il protrarsi della situazione epidemiologica a  livello
internazionale   e    il    carattere    particolarmente    diffusivo
dell'epidemia; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio sulla limitazione temporanea
dei viaggi non essenziali nell'UE e sulla possibile  revoca  di  tale
restrizione, del 29 giugno 2020, nella quale viene previsto  che  gli
Stati membri possono progressivamente revocare le restrizioni verso i
Paesi di cui all'allegato 1 della medesima raccomandazione; 
  Ritenuto che, anche alla  luce  delle  misure  adottate  dai  Paesi
dell'Unione europea e dell'area Schengen, si rende necessario,  nelle
more dell'adozione di un decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma   1,   del   richiamato
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, adottare misure  urgenti  per  la
limitazione della diffusione della pandemia a livello internazionale; 
  Sentiti  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno, delle infrastrutture e  dei  trasporti,
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; 
 
                                EMANA 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020  sono  prorogate
fino al 14 luglio 2020. Sono consentiti  anche  gli  spostamenti  per
comprovate ragioni di studio. 
  2. Dal 1° al 14 luglio 2020, sono in ogni caso consentiti: 
    a) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini  degli  Stati
di cui all'articolo 6,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 11 giugno 2020,  e  dei  loro  familiari  come
definiti  dagli  articoli  2  e  3  della  direttiva  2004/38/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio  degli  Stati  membri,  che
modifica il regolamento (CEE)  n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    b) l'ingresso nel territorio  nazionale  di  cittadini  di  Stati
terzi  soggiornanti  di  lungo  periodo  ai  sensi  della   direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e
dei rispettivi familiari; 
    c) l'ingresso nel territorio  nazionale  di  cittadini  di  Stati
terzi residenti nei seguenti Stati e territori:  Algeria,  Australia,
Canada,  Georgia,  Giappone,  Montenegro,  Marocco,  Nuova   Zelanda,
Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. 
  3. Agli ingressi in Italia di cui al comma 2 da Stati  o  territori
esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020  si  applica
l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento  fiduciario  con  le
modalita' di cui agli  articoli  4  e  5  del  medesimo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
  4. Alle persone fisiche che fanno ingresso in  Italia  da  Stati  o
territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo  6,  comma  1,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020,
ovvero che abbiano ivi soggiornato nei quattordici giorni antecedenti
all'ingresso in Italia, si applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 4 e 5 del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  giugno
2020. 
  5. La presente ordinanza produce effetti  dalla  data  di  adozione
della stessa. 
  La presenta ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 giugno 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute e del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1522