IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la  direttiva  dipartimentale  n.  805  del  12  marzo  2020,
registrata all'UCB il 13 marzo  2020  al  n.  222,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire
la continuita' amministrativa,  sono  autorizzati  per  gli  atti  di
gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per  il  controllo
delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria
per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146  prevede  la
designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati
ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Vista  la  richiesta  presentata  in  data  16  giugno   2020   dal
laboratorio Agenzia Dogane e Monopoli - Direzione interregionale  per
l'Emilia  Romagna  e  le   Marche -   Ufficio   Antifrode -   Sezione
laboratori - Laboratorio chimico di Bologna, ubicato in Bologna,  via
Pietramellara n. 1/2, volta ad ottenere l'autorizzazione al  rilascio
dei certificati di analisi nel  settore  vitivinicolo,  limitatamente
alle prove elencate in allegato al presente decreto; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere ottenuto in data 23 aprile 2020 l'accreditamento  relativamente
alle prove indicate nell'allegato  al  presente  decreto  e  del  suo
sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI
CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011  ed  accreditato  in  ambito  EA -  European
cooperation for accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto  22  dicembre  2009  ACCREDIA -  L'Ente
italiano di accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti sussistenti i requisiti e  le  condizioni  concernenti  il
rilascio dell'autorizzazione in argomento. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il laboratorio Agenzia dogane e monopoli - Direzione interregionale
per l'Emilia  Romagna  e  le  Marche -  Ufficio  antifrode -  Sezione
laboratori - Laboratorio chimico di Bologna, ubicato in Bologna,  via
Pietramellara n. 1/2, e' autorizzato al rilascio dei  certificati  di
analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in
allegato al presente decreto.