L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante   il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto  1999,  concernente
il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa  con
le  amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della   quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione
economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione  delle  quote  di
cofinanziamento nazionale a carico della legge n.  183/1987  per  gli
interventi  di  politica  comunitaria  che,  al  fine  di  assicurare
l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del  17  dicembre  2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1305  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo  sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17  luglio  2014
della Commissione recante modalita' di applicazione  del  regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'allegato 1 del predetto  regolamento  (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, da ultimo modificato
con il regolamento delegato (UE) n. 791  del  27  aprile  2015  della
Commissione, il quale, nel recare la ripartizione annuale  per  Stato
membro degli stanziamenti di  impegno  per  il  sostegno  comunitario
destinato allo sviluppo  rurale  per  il  periodo  di  programmazione
2014/2020, azzerando l'annualita' 2014 e ripartendola  al  50%  nelle
due  annualita'  successive  2015  e  2016,  assegna  all'Italia   un
ammontare   complessivo   di   risorse    FEASR    pari    ad    euro
10.444.380.767,00; 
  Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la
presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la  programmazione  dei
Fondi strutturali e di  investimento  europei  2014-2020,  nel  testo
adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014; 
  Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni  il  16  gennaio
2014 sulla proposta di riparto, tra  i  vari  programmi  di  sviluppo
rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per  il  periodo  di
programmazione 2014/2020; 
  Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i
quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei
per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio; 
  Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che
prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e  degli
altri   organismi   titolari   degli   interventi,   delle    risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei
relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi
spettanti alle medesime amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo
stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del
predetto Fondo di rotazione; 
  Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i  criteri
di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei,  per  il
periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi  quelli  finanziati
dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Vista la nota n.  5451  del  13  febbraio  2019  con  la  quale  il
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ha trasmesso
il quadro finanziario  relativo  alla  programmazione  2014-2020  dei
programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del
finanziamento relativo al programma della Rete rurale nazionale ed al
Programma nazionale, con l'evidenza della  quota  di  cofinanziamento
statale distinta per singola annualita', che complessivamente ammonta
a 8.086.844.241,50  euro  ed  e'  a  carico  del  predetto  Fondo  di
rotazione, comprese le quote regionali delle  regioni  colpite  dagli
eventi sismici; 
  Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento
del budget assegnato all'Italia derivante  dalle  risorse  aggiuntive
(pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base
ai  trasferimenti  tra  il  primo  e  secondo  pilastro  (regolamento
delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla  riduzione  del
5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono
un  premio  superiore  a  150.000  euro  (art.  11  del  reg.  UE  n.
1307/2013); 
  Considerato, inoltre, che  il  predetto  quadro  finanziario  tiene
conto dello storno parziale delle risorse  finanziarie  assegnate  ai
PSR per le annualita' 2018, 2019 e 2020, approvato  dalla  Conferenza
delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei
PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria,  colpite  dagli
eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; 
  Visto  quanto  disposto  dagli  articoli  20-22  del  reg.  UE   n.
1303/2013, la ventilazione annuale e'  stata  calcolata  distinguendo
per ciascuna annualita' di spesa la quota destinata alla  riserva  di
performance, che sara' assegnata mediante apposita decisione dal 2019
previa verifica da parte della Commissione europea del raggiungimento
dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorita' dei PSR; 
  Considerato che la predetta ventilazione  annuale  include  sia  un
aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia  di
euro delle singole annualita' di impegno FEASR  sia  l'arrotondamento
del tasso  di  cofinanziamento  FEASR  a  due  cifre  decimali,  che,
mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina  una  variazione
in  aumento  della  spesa  pubblica  complessiva  e  del  conseguente
cofinanziamento  nazionale  (Stato  e   regione)   per   un   importo
complessivo  di  566.427,00  euro   rispetto   a   quanto   stabilito
nell'accordo della Conferenza Stato-regioni n. 8/CSR del  16  gennaio
2014; 
  Viste le decisioni dei programmi di  sviluppo  rurale  relative  al
periodo di programmazione 2014/2020, di cui all'allegata  tabella  A,
con le quali sono stati  approvati  i  piani  finanziari  di  ciascun
programma; 
  Considerato che, relativamente  alla  quota  di  cofinanziamento  a
carico del Fondo di rotazione  ex  legge  n.  183/1987,  si  e'  gia'
provveduto con i decreti n. 7/2016, n. 47/2016, n. 59/2017, 15/2019 e
36/2019 all'assegnazione delle annualita' 2015, 2016,  2017  e  2018,
nonche' per i programmi di sviluppo rurale della  Provincia  autonoma
di  Bolzano  e   della   Rete   rurale   nazionale   all'assegnazione
dell'annualita' 2019, nella misura del 50 per cento  con  decreto  n.
6/2020; 
  Considerato che, per i predetti programmi,  occorre  provvedere  ad
assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di
rotazione ex legge n. 183/1987 pari al 50 per  cento  dell'annualita'
2019,  pari  a  506.656.539,12  euro,  al  netto  della  riserva   di
efficacia; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto  del  Ministro  del  tesoro  15  maggio  2000,  tenutasi   in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge
n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 e del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
maggio 2020 in data 21 maggio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo  di  rotazione  di
cui alla legge  n.  183/1987  per  l'annualita'  2019  dei  programmi
operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo  rurale  per  il  periodo  di  programmazione  2014/2020,
ammonta complessivamente a 506.656.539,12 euro al netto della riserva
di efficacia di cui agli articoli 20,  21  e  22  del  reg.  (UE)  n.
1303/2013 cosi' come riportato nella allegata tabella che costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  2.  Le  erogazioni  sono   effettuate   agli   organismi   pagatori
riconosciuti secondo le modalita' previste dalla  normativa  vigente,
sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate per  il  tramite
di AGEA. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali,  le
regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per i  programmi
di   rispettiva   competenza,   nonche'   gli   organismi    pagatori
riconosciuti, effettuano tutti  i  controlli  circa  la  sussistenza,
anche in capo ai beneficiari, dei  presupposti  e  dei  requisiti  di
legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e  verificano
che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro  le
scadenze previste ed in  conformita'  alla  normativa  comunitaria  e
nazionale vigente. 
  4. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa
riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni  titolari
degli  interventi  comunicano  i  relativi   dati   al   sistema   di
monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147,  sulla  base  di  un  apposito  protocollo  di
colloquio telematico. 
  5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 maggio 2020 
 
                                  L'Ispettore generale Capo: Castaldi 

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 801