IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Vista la direttiva n. 2008/90/CE del  Consiglio  del  29  settembre
2008,   relativa   alla   commercializzazione   dei   materiali    di
moltiplicazione delle piante da  frutto  e  delle  piante  da  frutto
destinate alla produzione di frutti; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  giugno  2010,  n.  124  recante
attuazione    della    direttiva    n.    2008/90    relativa    alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante  da
frutto destinate alla produzione di frutti (refusione); 
  Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della  Commissione  del
15 ottobre 2014 recante modalita' di esecuzione  della  direttiva  n.
2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda  i  requisiti  specifici
per il genere e la specie delle  piante  da  frutto  di  cui  al  suo
allegato I,  i  requisiti  specifici  per  i  fornitori  e  le  norme
dettagliate riguardanti  le  ispezioni  ufficiali,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, numero  298  del  16
ottobre 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo  all'attuazione
del Registro nazionale delle varieta' di piante da frutto; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016  recante  recepimento
delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre  2014:
2014/96/UE relativa alle prescrizioni in  materia  di  etichettatura,
chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle  piante
da frutto e delle piante  da  frutto  destinate  alla  produzione  di
frutti rientranti nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva  n.
2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalita' di  esecuzione
della direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio per  quanto  riguarda  la
registrazione dei fornitori e delle varieta' e l'elenco comune  delle
varieta' e  n.  2014/98/UE  recante  modalita'  di  esecuzione  della
direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti
specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui  al
suo allegato I, i requisiti specifici per  i  fornitori  e  le  norme
dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali; 
  Visto il decreto ministeriale 27  giugno  2019,  n.  6834,  recante
individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del   turismo,
registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019  -
reg.ne n. 1-1011, recante il conferimento dell'incarico di  direttore
generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
del  28  novembre  2019  che  stabilisce  condizioni   uniformi   per
l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo  e
del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro  gli
organismi nocivi per le piante e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
690/2008 della Commissione e modifica il  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2018/2019 della Commissione; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente il  regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132; 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE)  2020/177  della  Commissione
dell'11  febbraio  2020  che  modifica   le   direttive   66/401/CEE,
66/402/CEE,  68/193/CEE,  2002/55/CE,  2002/56/CE  e  2002/57/CE  del
Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e  le
direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per
quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante  sulle  sementi  e
altro materiale riproduttivo vegetale; 
  Visto in particolare l'art. 10 della direttiva di  esecuzione  (UE)
2020/177; 
  Vista la direttiva dipartimentale del  1°  aprile  2020,  n.  1141,
registrata all'UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020; 
  Vista  la  direttiva  direttoriale  14  aprile  2020,   n.   12841,
registrata all'Ufficio centrale di bilancio al  n.  323  in  data  21
aprile 2020,  finalizzata  all'attuazione  degli  obiettivi  definiti
dalla direttiva del  Capo  Dipartimento  delle  politiche  europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020,
n. 1141; 
  Considerato che il regolamento (UE) 2016/2031  ha  stabilito  norme
specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non  da  quarantena
(ORNQ) rilevanti per l'Unione; 
  Considerato che con il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2019/2072
sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie  ammesse  per
tali organismi nonche' le misure volte a prevenirne la presenza sulle
piante da frutto o altro materiale riproduttivo vegetale; 
  Considerato che con direttiva  di  esecuzione  (UE)  2020/177  sono
stati aggiornati gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati non
da quarantena (ORNQ), degli organismi nocivi e i  relativi  requisiti
di cui alla direttiva n.  2014/98/CEE  in  materia  di  materiali  di
moltiplicazione delle piante da  frutto,  al  fine  di  garantire  la
coerenza con l'elenco dei rispettivi ORNQ  e  le  soglie  di  cui  al
regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. 
  Ravvisata la necessita' di recepire la  direttiva  n.  2020/177/UE,
quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni,  fissate
in ambito comunitario, sono recepite  tal  quali  nella  legislazione
nazionale; 
  Ritenuto  pertanto  necessario   modificare   il   citato   decreto
ministeriale  6  dicembre  2016,  con  il   quale   e'   stata   data
applicazione,   nell'ordinamento   nazionale,   alla   direttiva   n.
2014/98/UE; 
  Acquisito il parere del comitato Fitosanitario di cui  all'art.  52
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, cosi'  come  indicato
all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 giugno  2010,  n.  124
nella riunione del 28 aprile 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al decreto ministeriale 6 dicembre 2016 
 
  1. Il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 e' cosi' modificato: 
    a. la lettera b), del comma 2, dell'art. 15, e' sostituita  dalla
seguente: 
      «b) procedere ad ispezioni visive o ad  accertamenti  analitici
secondo quanto previsto nelle tabelle degli allegati II,  III  e  IV,
oppure secondo le indicazioni fornite dal SFR;»; 
    b. il comma 4 dell'art. 17, e' sostituito dal seguente: 
      «4. Gli organismi che intendono essere riconosciuti  come  CCP,
devono avanzare richiesta al Ministero per tramite del SFR competente
ed essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato V.»; 
    c. il comma 6 dell'art. 23, e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il periodo massimo di  utilizzo  di  una  pianta  madre  di
pre-base e' stabilita nell'allegato IV»; 
    d. al comma 1  dell'art.  24  le  parole  «all'allegato  I»  sono
sostituite dalle parole «agli allegati I e II»; 
    e. al comma 3  dell'art.  24  le  parole  «all'allegato  I»  sono
sostituite dalle parole «all'allegato II»; 
    f. l'art. 25 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  25  (Requisiti  fitosanitari  per  le  piante  madri  di
pre-base e per i materiali di pre-base). - 1. All'atto dell'ispezione
visiva nelle strutture, una pianta madre di pre-base o i materiali di
pre-base risultano esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da
quarantena (ORNQ), elencati negli allegati I e II, e  in  conformita'
ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere  o
la specie in questione. Tale ispezione visiva e' effettuata  dal  SFR
competente per territorio. 
  Il SFR competente per territorio,  e  se  del  caso  il  fornitore,
effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di  pre-base
o dei materiali di pre-base  per  rilevare  la  presenza  degli  ORNQ
elencati nell'allegato II  e  in  conformita'  ai  requisiti  di  cui
all'allegato IV, per  quanto  riguarda  il  genere  o  la  specie  in
questione e la categoria. 
  In caso di  dubbi  per  quanto  riguarda  la  presenza  degli  ORNQ
elencati nell'allegato I, il SFR competente per  territorio  effettua
il campionamento e l'analisi della pianta madre  di  pre-base  o  dei
materiali di pre-base in questione. 
  2. Per quanto riguarda il campionamento  e  l'analisi,  di  cui  al
comma  1,  si  applicano  i  protocolli  EPPO  o   altri   protocolli
riconosciuti  a  livello  internazionale.  Se  tali  protocolli   non
esistono, il SFR  competente  per  territorio  applica  i  protocolli
pertinenti stabiliti a livello  nazionale.  In  tal  caso  gli  Stati
membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri
e della Commissione i summenzionati protocolli. 
  Il SFR competente per territorio,  e  se  del  caso  il  fornitore,
presenta i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal SFN. 
  3. In caso di risultato  positivo  a  un'analisi  per  rilevare  la
presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e  II,
per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il  fornitore
registrato rimuove la pianta madre  di  pre-base  o  i  materiali  di
pre-base infestati dal sito che  ospita  le  altre  piante  madri  di
pre-base e gli altri materiali di pre-base conformemente all'art. 20,
comma  5,  o  all'art.  21,  comma  3,  o  adotta   adeguate   misure
conformemente all'allegato IV. 
  4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui  al
comma 1 figurano nell'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la
specie in questione e la categoria. 
  5. Il comma 1 non si applica alle piante madri  di  pre-base  e  ai
materiali di pre-base durante la crioconservazione.»; 
    g. il comma 5 dell'art. 27 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Il fornitore registrato puo' rinnovare la pianta  madre  di
pre-base solo prima della fine del periodo di cui all'allegato IV per
quanto riguarda il genere o la specie in questione.»; 
    h. i. il comma 3 dell'art. 29 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Scopi di questa fase sono: 
        a) coltivazione in  ambiente  protetto  di  piante  categoria
«base»; 
        b)  la  produzione  in  ambiente  protetto  di  materiale  di
moltiplicazione di categoria "base".» 
    i. All'art. 29 e' inserito il comma: 
      «3-bis. in deroga al comma 3, il Ministero, sentito  il  parere
del  Gruppo  di  lavoro  permanente,  in  casi  di  necessita',  puo'
autorizzare i CP a coltivare in pieno campo  piante  e  materiali  di
categoria "base", fatte salve le condizioni di cui  all'allegato  IV,
per il genere e la specie in questione;» 
    j. il comma 6 dell'art. 29 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Qualora le attivita' di cui  al  comma  3  si  svolgono  in
ambiente protetto gli organismi  che  intendono  essere  riconosciuti
come CP devono essere in possesso dei requisiti di  cui  all'allegato
V.»; 
    k. l'art. 31 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 31 (Requisiti fitosanitari per le piante madri di base  e
per i materiali di base). - 1. All'atto dell'ispezione  visiva  nelle
strutture, nei campi e nei lotti,  una  pianta  madre  di  base  o  i
materiali  di  base  risultano  esenti  dagli  ORNQ,  elencati  negli
allegati I e II, e in conformita' ai requisiti  di  cui  all'allegato
IV, per quanto riguarda il genere o  la  specie  in  questione.  Tale
ispezione visiva e' effettuata dal SFR competente per territorio. 
  Il SFR competente per territorio,  e  se  del  caso  il  fornitore,
effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre  di  base  o
dei materiali di base per rilevare la presenza  degli  ORNQ  elencati
nell'allegato II, e in conformita' ai requisiti di  cui  all'allegato
IV, per quanto riguarda il genere o  la  specie  in  questione  e  la
categoria. 
  In caso di  dubbi  per  quanto  riguarda  la  presenza  degli  ORNQ
elencati nell'allegato I, il SFR competente per  territorio  effettua
il campionamento e  l'analisi  della  pianta  madre  di  base  o  dei
materiali di base in questione. 
  2. Per quanto riguarda il campionamento  e  l'analisi,  di  cui  al
comma  1,  si  applicano  i  protocolli  EPPO  o   altri   protocolli
riconosciuti  a  livello  internazionale.  Se  tali  protocolli   non
esistono, il SFR  competente  per  territorio  applica  i  protocolli
pertinenti stabiliti a livello  nazionale.  In  tal  caso  gli  Stati
membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri
e della Commissione i summenzionati protocolli. 
  Il SFR competente per territorio,  e  se  del  caso  il  fornitore,
presenta i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal SFN. 
  3. In caso di risultato  positivo  a  un'analisi  per  rilevare  la
presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e  II,
per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il  fornitore
registrato rimuove la pianta madre di base  o  i  materiali  di  base
infestati dal sito che ospita le altre piante madri  di  base  e  gli
altri materiali di base conformemente all'art. 30, comma 9  o  10,  o
adotta adeguate misure conformemente all'allegato IV. 
  4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui  al
comma 1 figurano nell'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la
specie in questione e la categoria. 
  5. Il comma 1 non si  applica  alle  piante  madri  di  base  e  ai
materiali di base durante la crioconservazione.»; 
    l. il titolo dell'art. 32 e' sostituito dal seguente: 
      «Requisiti relativi al terreno per le piante madri  di  base  e
per i materiali di base»; 
    m. all'art. 32 le parole  «allegato  I»  sono  sostitutite  dalle
parole «allegato III» 
    n. il comma 1 dell'art. 34 e' sostituito dal seguente: 
      1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di  base,
coltivate a partire da materiali di pre-base ai sensi  dell'art.  30,
comma 4, lettera a, in una  serie  di  generazioni  per  ottenere  il
numero necessario di piante madri di base. Le piante  madri  di  base
sono moltiplicate  conformemente  all'art.  27  o  sono  moltiplicate
mediante  micropropagazione  conformemente  all'art.  28.  Il  numero
massimo consentito  di  generazioni  o  di  subculture  nel  caso  di
micropropagazione e la durata di vita massima consentita delle piante
madri di base corrispondono a quelli stabiliti nell'allegato IV per i
generi o le specie pertinenti.»; 
    o. l'art. 37 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  37  (Requisiti  fitosanitari   per   le   piante   madri
certificate  e  per  i  materiali   certificati).   -   1.   All'atto
dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi  e  nei  lotti,  una
pianta madre certificata o i materiali certificati  risultano  esenti
dagli ORNQ, elencati negli allegati I  e  II,  e  in  conformita'  ai
requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o  la
specie in questione. Tale ispezione  visiva  e'  effettuata  dal  SFR
competente per territorio e, se del caso, dal fornitore registrato. 
  Il SFR competente per territorio  e,  se  del  caso,  il  fornitore
registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre
certificata o dei materiali  certificati  per  rilevare  la  presenza
degli ORNQ elencati nell'allegato II, e in conformita'  ai  requisiti
di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie  in
questione e la categoria. 
  In caso di  dubbi  per  quanto  riguarda  la  presenza  degli  ORNQ
elencati nell'allegato I, il SFR competente per territorio e, se  del
caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi
della  pianta  madre  certificata  o  dei  materiali  certificati  in
questione. 
  2. Per quanto riguarda il campionamento  e  l'analisi,  di  cui  al
comma  1,  si  applicano  i  protocolli  EPPO  o   altri   protocolli
riconosciuti  a  livello  internazionale.  Se  tali  protocolli   non
esistono, il SFR  competente  per  territorio  applica  i  protocolli
pertinenti stabiliti a livello  nazionale.  In  tal  caso  gli  Stati
membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri
e della Commissione i summenzionati protocolli. 
  Il SFR competente per territorio  e,  se  del  caso,  il  fornitore
registrato presentano campioni ai laboratori ufficialmente  accettati
dal SFN. 
  3. In caso di risultato positivo a  un'analisi  per  uno  qualsiasi
degli ORNQ elencati negli allegati I e II,  per  quanto  riguarda  il
genere o la specie in questione, il fornitore registrato  rimuove  la
pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito
che ospita le altre piante madri certificate e  gli  altri  materiali
certificati conformemente all'art.  36,  comma  10  o  11,  o  adotta
adeguate misure conformemente all'allegato IV. 
  4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui  al
comma 1 figurano nell'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la
specie in questione e la categoria. 
  5. Il comma 1 non si applica alle piante  madri  certificate  e  ai
materiali certificati durante la crioconservazione.»; 
    p. il titolo dell'art. 38 e' sostituito dal seguente: 
      «Requisiti relativi al terreno per le piante madri  certificate
e per i materiali certificati»; 
    q. all'art. 38 le  parole  «allegato  I»  sono  sostituite  dalle
parole «allegato III»; 
    r. l'art. 44 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 44 (Requisiti fitosanitari per i  materiali  CAC).  -  1.
All'atto dell'ispezione visiva, effettuata dal  fornitore  registrato
nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase  di  produzione,  i
materiali CAC risultano praticamente esenti  dagli  organismi  nocivi
elencati negli allegati I e II per quanto riguarda  il  genere  o  la
specie in questione, se non diversamente indicato nell'allegato IV. 
  Il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della
fonte identificata del materiale o dei materiali CAC per rilevare  la
presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, e  in  conformita'  ai
requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o  la
specie in questione e la categoria. 
  In caso di  dubbi  per  quanto  riguarda  la  presenza  degli  ORNQ
elencati  nell'allegato  I,  il  fornitore  registrato  effettua   il
campionamento e l'analisi della fonte identificata  del  materiale  o
dei materiali CAC in questione. 
  I materiali di moltiplicazione CAC e le piante  da  frutto  CAC  in
lotti, dopo la fase di  produzione,  sono  commercializzati  solo  se
all'atto dell'ispezione visiva effettuata  dal  fornitore  registrato
risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi  elencati
negli allegati I e II. 
  Il fornitore registrato adotta  le  misure  volte  a  garantire  il
rispetto dei requisiti di cui al comma 1  conformemente  all'allegato
IV, per quanto riguarda il genere o  la  specie  in  questione  e  la
categoria. 
  2.  Il  comma  1  non  si  applica  ai  materiali  CAC  durante  la
crioconservazione.»; 
    s. dopo l'art. 46 e' inserito il seguente «art. 46-bis»: 
      «Art. 46-bis (Requisiti relativi  al  sito  di  produzione,  al
luogo di produzione o alla zona). - 1. I materiali di moltiplicazione
e le piante da frutto sono  prodotti  nel  rispetto,  oltre  che  dei
requisiti fitosanitari e relativi al terreno di cui agli articoli 24,
25, 31, 32, 37, 38 e 44, anche dei  requisiti  relativi  al  sito  di
produzione, al luogo di produzione o alla zona  di  cui  all'allegato
IV, al fine di limitare la  presenza  degli  ORNQ  elencati  in  tale
allegato per il genere o la specie in questione.».