IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Vista la direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre
2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto
destinate alla produzione di frutti;
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante
attuazione della direttiva n. 2008/90 relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (refusione);
Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione del
15 ottobre 2014 recante modalita' di esecuzione della direttiva n.
2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici
per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo
allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme
dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, numero 298 del 16
ottobre 2014;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione
del Registro nazionale delle varieta' di piante da frutto;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del
Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 recante recepimento
delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014:
2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura,
chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante
da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di
frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva n.
2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalita' di esecuzione
della direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la
registrazione dei fornitori e delle varieta' e l'elenco comune delle
varieta' e n. 2014/98/UE recante modalita' di esecuzione della
direttiva n. 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti
specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al
suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme
dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante
individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019 -
reg.ne n. 1-1011, recante il conferimento dell'incarico di direttore
generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per
l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n.
690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione
(UE) 2018/2019 della Commissione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione
dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE,
66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del
Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le
direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per
quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e
altro materiale riproduttivo vegetale;
Visto in particolare l'art. 10 della direttiva di esecuzione (UE)
2020/177;
Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 1141,
registrata all'UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020;
Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841,
registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21
aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti
dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020,
n. 1141;
Considerato che il regolamento (UE) 2016/2031 ha stabilito norme
specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena
(ORNQ) rilevanti per l'Unione;
Considerato che con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie ammesse per
tali organismi nonche' le misure volte a prevenirne la presenza sulle
piante da frutto o altro materiale riproduttivo vegetale;
Considerato che con direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 sono
stati aggiornati gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati non
da quarantena (ORNQ), degli organismi nocivi e i relativi requisiti
di cui alla direttiva n. 2014/98/CEE in materia di materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto, al fine di garantire la
coerenza con l'elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie di cui al
regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Ravvisata la necessita' di recepire la direttiva n. 2020/177/UE,
quale norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate
in ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione
nazionale;
Ritenuto pertanto necessario modificare il citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2016, con il quale e' stata data
applicazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva n.
2014/98/UE;
Acquisito il parere del comitato Fitosanitario di cui all'art. 52
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, cosi' come indicato
all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124
nella riunione del 28 aprile 2020;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 6 dicembre 2016
1. Il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 e' cosi' modificato:
a. la lettera b), del comma 2, dell'art. 15, e' sostituita dalla
seguente:
«b) procedere ad ispezioni visive o ad accertamenti analitici
secondo quanto previsto nelle tabelle degli allegati II, III e IV,
oppure secondo le indicazioni fornite dal SFR;»;
b. il comma 4 dell'art. 17, e' sostituito dal seguente:
«4. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CCP,
devono avanzare richiesta al Ministero per tramite del SFR competente
ed essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato V.»;
c. il comma 6 dell'art. 23, e' sostituito dal seguente:
«6. Il periodo massimo di utilizzo di una pianta madre di
pre-base e' stabilita nell'allegato IV»;
d. al comma 1 dell'art. 24 le parole «all'allegato I» sono
sostituite dalle parole «agli allegati I e II»;
e. al comma 3 dell'art. 24 le parole «all'allegato I» sono
sostituite dalle parole «all'allegato II»;
f. l'art. 25 e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Requisiti fitosanitari per le piante madri di
pre-base e per i materiali di pre-base). - 1. All'atto dell'ispezione
visiva nelle strutture, una pianta madre di pre-base o i materiali di
pre-base risultano esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da
quarantena (ORNQ), elencati negli allegati I e II, e in conformita'
ai requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o
la specie in questione. Tale ispezione visiva e' effettuata dal SFR
competente per territorio.
Il SFR competente per territorio, e se del caso il fornitore,
effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di pre-base
o dei materiali di pre-base per rilevare la presenza degli ORNQ
elencati nell'allegato II e in conformita' ai requisiti di cui
all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in
questione e la categoria.
In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ
elencati nell'allegato I, il SFR competente per territorio effettua
il campionamento e l'analisi della pianta madre di pre-base o dei
materiali di pre-base in questione.
2. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al
comma 1, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli
riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non
esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli
pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati
membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri
e della Commissione i summenzionati protocolli.
Il SFR competente per territorio, e se del caso il fornitore,
presenta i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal SFN.
3. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la
presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II,
per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore
registrato rimuove la pianta madre di pre-base o i materiali di
pre-base infestati dal sito che ospita le altre piante madri di
pre-base e gli altri materiali di pre-base conformemente all'art. 20,
comma 5, o all'art. 21, comma 3, o adotta adeguate misure
conformemente all'allegato IV.
4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al
comma 1 figurano nell'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la
specie in questione e la categoria.
5. Il comma 1 non si applica alle piante madri di pre-base e ai
materiali di pre-base durante la crioconservazione.»;
g. il comma 5 dell'art. 27 e' sostituito dal seguente:
«5. Il fornitore registrato puo' rinnovare la pianta madre di
pre-base solo prima della fine del periodo di cui all'allegato IV per
quanto riguarda il genere o la specie in questione.»;
h. i. il comma 3 dell'art. 29 e' sostituito dal seguente:
«3. Scopi di questa fase sono:
a) coltivazione in ambiente protetto di piante categoria
«base»;
b) la produzione in ambiente protetto di materiale di
moltiplicazione di categoria "base".»
i. All'art. 29 e' inserito il comma:
«3-bis. in deroga al comma 3, il Ministero, sentito il parere
del Gruppo di lavoro permanente, in casi di necessita', puo'
autorizzare i CP a coltivare in pieno campo piante e materiali di
categoria "base", fatte salve le condizioni di cui all'allegato IV,
per il genere e la specie in questione;»
j. il comma 6 dell'art. 29 e' sostituito dal seguente:
«6. Qualora le attivita' di cui al comma 3 si svolgono in
ambiente protetto gli organismi che intendono essere riconosciuti
come CP devono essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato
V.»;
k. l'art. 31 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Requisiti fitosanitari per le piante madri di base e
per i materiali di base). - 1. All'atto dell'ispezione visiva nelle
strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre di base o i
materiali di base risultano esenti dagli ORNQ, elencati negli
allegati I e II, e in conformita' ai requisiti di cui all'allegato
IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale
ispezione visiva e' effettuata dal SFR competente per territorio.
Il SFR competente per territorio, e se del caso il fornitore,
effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di base o
dei materiali di base per rilevare la presenza degli ORNQ elencati
nell'allegato II, e in conformita' ai requisiti di cui all'allegato
IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la
categoria.
In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ
elencati nell'allegato I, il SFR competente per territorio effettua
il campionamento e l'analisi della pianta madre di base o dei
materiali di base in questione.
2. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al
comma 1, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli
riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non
esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli
pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati
membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri
e della Commissione i summenzionati protocolli.
Il SFR competente per territorio, e se del caso il fornitore,
presenta i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal SFN.
3. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la
presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II,
per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore
registrato rimuove la pianta madre di base o i materiali di base
infestati dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli
altri materiali di base conformemente all'art. 30, comma 9 o 10, o
adotta adeguate misure conformemente all'allegato IV.
4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al
comma 1 figurano nell'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la
specie in questione e la categoria.
5. Il comma 1 non si applica alle piante madri di base e ai
materiali di base durante la crioconservazione.»;
l. il titolo dell'art. 32 e' sostituito dal seguente:
«Requisiti relativi al terreno per le piante madri di base e
per i materiali di base»;
m. all'art. 32 le parole «allegato I» sono sostitutite dalle
parole «allegato III»
n. il comma 1 dell'art. 34 e' sostituito dal seguente:
1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di base,
coltivate a partire da materiali di pre-base ai sensi dell'art. 30,
comma 4, lettera a, in una serie di generazioni per ottenere il
numero necessario di piante madri di base. Le piante madri di base
sono moltiplicate conformemente all'art. 27 o sono moltiplicate
mediante micropropagazione conformemente all'art. 28. Il numero
massimo consentito di generazioni o di subculture nel caso di
micropropagazione e la durata di vita massima consentita delle piante
madri di base corrispondono a quelli stabiliti nell'allegato IV per i
generi o le specie pertinenti.»;
o. l'art. 37 e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Requisiti fitosanitari per le piante madri
certificate e per i materiali certificati). - 1. All'atto
dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una
pianta madre certificata o i materiali certificati risultano esenti
dagli ORNQ, elencati negli allegati I e II, e in conformita' ai
requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la
specie in questione. Tale ispezione visiva e' effettuata dal SFR
competente per territorio e, se del caso, dal fornitore registrato.
Il SFR competente per territorio e, se del caso, il fornitore
registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre
certificata o dei materiali certificati per rilevare la presenza
degli ORNQ elencati nell'allegato II, e in conformita' ai requisiti
di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in
questione e la categoria.
In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ
elencati nell'allegato I, il SFR competente per territorio e, se del
caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi
della pianta madre certificata o dei materiali certificati in
questione.
2. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al
comma 1, si applicano i protocolli EPPO o altri protocolli
riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non
esistono, il SFR competente per territorio applica i protocolli
pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati
membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri
e della Commissione i summenzionati protocolli.
Il SFR competente per territorio e, se del caso, il fornitore
registrato presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati
dal SFN.
3. In caso di risultato positivo a un'analisi per uno qualsiasi
degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il
genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la
pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito
che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali
certificati conformemente all'art. 36, comma 10 o 11, o adotta
adeguate misure conformemente all'allegato IV.
4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al
comma 1 figurano nell'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la
specie in questione e la categoria.
5. Il comma 1 non si applica alle piante madri certificate e ai
materiali certificati durante la crioconservazione.»;
p. il titolo dell'art. 38 e' sostituito dal seguente:
«Requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate
e per i materiali certificati»;
q. all'art. 38 le parole «allegato I» sono sostituite dalle
parole «allegato III»;
r. l'art. 44 e' sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Requisiti fitosanitari per i materiali CAC). - 1.
All'atto dell'ispezione visiva, effettuata dal fornitore registrato
nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase di produzione, i
materiali CAC risultano praticamente esenti dagli organismi nocivi
elencati negli allegati I e II per quanto riguarda il genere o la
specie in questione, se non diversamente indicato nell'allegato IV.
Il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della
fonte identificata del materiale o dei materiali CAC per rilevare la
presenza degli ORNQ elencati nell'allegato II, e in conformita' ai
requisiti di cui all'allegato IV, per quanto riguarda il genere o la
specie in questione e la categoria.
In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ
elencati nell'allegato I, il fornitore registrato effettua il
campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o
dei materiali CAC in questione.
I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC in
lotti, dopo la fase di produzione, sono commercializzati solo se
all'atto dell'ispezione visiva effettuata dal fornitore registrato
risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati
negli allegati I e II.
Il fornitore registrato adotta le misure volte a garantire il
rispetto dei requisiti di cui al comma 1 conformemente all'allegato
IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la
categoria.
2. Il comma 1 non si applica ai materiali CAC durante la
crioconservazione.»;
s. dopo l'art. 46 e' inserito il seguente «art. 46-bis»:
«Art. 46-bis (Requisiti relativi al sito di produzione, al
luogo di produzione o alla zona). - 1. I materiali di moltiplicazione
e le piante da frutto sono prodotti nel rispetto, oltre che dei
requisiti fitosanitari e relativi al terreno di cui agli articoli 24,
25, 31, 32, 37, 38 e 44, anche dei requisiti relativi al sito di
produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all'allegato
IV, al fine di limitare la presenza degli ORNQ elencati in tale
allegato per il genere o la specie in questione.».