Estratto determina AAM/A.I.C. n. 79/2020 del 22 giugno 2020 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale:  STADMYCIN,
nella forma e confezione alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Eg S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in
via  Pavia  n.  6  -  20136  Milano  -  Italia.  Codice  fiscale   n.
12432150154. 
    Confezione: 
      «200 mg  compresse  a  rilascio  modificato»  12  compresse  in
blister PA/Al/PVC - A.I.C. n. 046663011 (in base 10) 1DJ1C3 (in  base
32). 
    Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni  particolari  di  conservazione:  non   conservare   a
temperatura superiore ai 30°C. 
    Composizione: 
      principio attivo: una compressa a rilascio modificato  contiene
200 mg di rifamicina sodica; 
      eccipienti con effetto noto: ogni compressa contiene 10  mg  di
lecitina di soia e 6,11 mg di sodio; 
      eccipienti: 
        nucleo della compressa: 
        ammonio metacrilato copolimero, tipo B; 
        acido ascorbico (E300); 
        glicerolo distearato; 
        lecitina di soia (E322); 
        magnesio stearato; 
        annitolo; 
        silice colloidale anidra (E551); 
      rivestimento della compressa: 
        acido metacrilico - metile metacrilato copolimero (1:2); 
        macrogol 6000 (E1521); 
        talco; 
        titanio diossido (E171); 
        trietilcitrato (E1505); 
        ossido di ferro giallo (E172). 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Cosmo S.p.a., via
C. Colombo n. 1, 20020 Lainate, Milano. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Stadmycin» e' indicato in pazienti adulti per  il  trattamento
della diarrea del viaggiatore con sintomi come nausea, vomito, gas  /
flatulenza, tenesmo rettale, urgenza a defecare e dolore addominale o
crampi senza segni clinici di enterite invasiva quali febbre, sangue,
sangue occulto o leucociti nelle feci. 
    Si devono  tenere  in  considerazione  le  linee-guida  ufficiali
sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR -   Medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.