Estratto determina AAM/A.I.C. n. 77 del 22 giugno 2020 
 
    Procedura europea n. AT/H/0917/001/DC. 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SKINATAN, nella
forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate. 
    Titolare A.I.C.:  Skin  Care  Pharma  GmbH,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Kastanienallee 46, 15344 Strausberg, Germania. 
    Confezioni: 
      «1 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone in HDPE da 20 ml - A.I.C.
n. 047976016 (in base 10) 1FS3LJ (in base 32); 
      «1 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone in HDPE da 30 ml - A.I.C.
n. 047976028 (in base 10) 1FS3LW (in base 32); 
      «1 mg/ml soluzione cutanea» 1 flacone in HDPE da 50 ml - A.I.C.
n. 047976030 (in base 10) 1FS3LY (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione cutanea. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    La stabilita' durante l'uso dopo prima apertura del flacone e' di
quattro mesi se non conservato a temperatura superiore a 25°C. 
    Condizioni particolari per la conservazione: non conservare a una
temperatura superiore a 30°C. 
    Per le condizioni di conservazione dopo la prima apertura  vedere
paragrafo 6.3. 
    Composizione: 
      principio attivo: metilprednisolone aceponato; 
      eccipienti: 
        isopropilmiristato; 
        alcol isopropilico. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Lichtenheldt GmbH
- Pharmazeutische Fabrik, Industriestrasse 7 - 11,  23812  Wahlstedt,
Germania. 
    Indicazioni    terapeutiche:    trattamento    delle    dermatosi
infiammatorie e  pruriginose  del  cuoio  capelluto,  come  dermatite
atopica, (neurodermatite), eczema seborroico, dermatite da  contatto,
eczema nummulare  ed  eczema  non  classificato  in  adulti  di  eta'
superiore a 18 anni. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR -   Medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.