IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
                     DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
 
  Il Consiglio, nella seduta del 9  giugno  2020,  composto  come  da
verbale in pari data; 
  Sentito il relatore, consigliere Alberto Liguori; 
  Visto il  regolamento  adottato  dal  Ministro  delle  finanze  con
decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Vista la delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 con la quale e'  stata
approvata  la  scheda  relativa  ai  criteri  di  valutazione   della
professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni; 
  Vista la delibera n. 1773 del 28 settembre 2010  con  la  quale  e'
stata approvata l'integrazione alla succitata  delibera  relativa  ai
criteri di valutazione della professionalita' dei  giudici  tributari
nei concorsi interni, unitamente alla relazione accompagnatoria; 
  Vista  la  rivisitazione  della  materia  operata  con  la  vigente
risoluzione n. 3 del 2017, cosi' come  rettificata  con  delibera  n.
2060/2018 che, dopo aver abrogato le risoluzioni numeri  2  e  3  del
2013 aventi ad oggetto il trasferimento  di  sede  ed  i  criteri  di
valutazione di professionalita' dei giudici  tributari  nei  concorsi
interni, ha colto l'occasione per ritornare sulla materia  rivedendo,
in particolare,  il  punteggio  assegnabile  per  il  criterio  delle
attitudini attraverso una diversa attribuzione di  punti  e  decimali
alle varie voci che compongono appunto detto criterio; 
  Rilevato che appare  opportuno  introdurre  alcune  modifiche  alle
modalita' di scrutinio del profilo professionale del candidato votate
alla semplificazione al fine  di  una  piu'  adeguata  individuazione
delle capacita' organizzative  propedeutiche  ai  ruoli  direttivi  e
semidirettivi; 
  Rilevato  che  appare  necessario  modificare  il  parametro  della
diligenza introducendo  come  primario  criterio  di  valutazione  la
tempestivita' nel deposito dei provvedimenti; 
    Al fine di illustrare le modifiche che con la  presente  delibera
si intendono apportare alla risoluzione n. 3 del 2017, e' preliminare
osservare che l'esperienza ordinamentale,  maturata  in  generale  in
quasi due anni  di  attivita'  consiliare,  consiglia  l'adozione  di
interventi strutturali in  adesione  sia  alla  risoluzione  n.  1619
dell'8 ottobre 2019, in tema di carichi esigibili, sia alla  n.  1983
adottata  il  3  dicembre  2019,  in  punto   di   organizzazione   e
funzionamento delle commissioni tributarie, nella consapevolezza  che
lo strumento organizzativo spiega e rende  leggibili  all'esterno  le
modalita' attraverso le quali si amministra la  giustizia  tributaria
e, soprattutto, responsabilizza i suoi vertici in merito al  rispetto
del principio del giusto processo e dell'efficienza  della  giustizia
tributaria (art. 97 della Costituzione); 
    Si ritiene pertanto che sia preliminare introdurre  una  modifica
che, in sede di scelta della dirigenza giudiziaria,  preveda  che  il
concorrente che abbia fatto registrare ritardi in  fase  di  deposito
delle motivazioni delle sentenze pari o superiori al 70% del  totale,
non possa essere valutato, non  avendo  dimostrato  alcuna  capacita'
organizzativa nella gestione dei propri ruoli e  dunque  non  essendo
idoneo a candidarsi alla direzione di un ufficio giudiziario; 
    Si  ritiene  inoltre  che,  in  ogni   caso,   l'elemento   della
puntualita' nel deposito delle sentenze possa essere valido  elemento
di  valutazione  del  candidato,  sicche'  si  ritiene  appare  utile
introdurre una modifica in virtu' della quale si tenga conto di  tale
elemento; 
    Si ritiene opportuna anche una ulteriore  modifica  del  criterio
della laboriosita', oggi ancorata al  parametro  della  produttivita'
massima della commissione di appartenenza senza  alcuna  possibilita'
di verifica della qualita' e complessita' del contenzioso (seriale  e
pronunce con sentenza, anziche' con decreti  fuori  dell'udienza,  di
atti aventi valenza meramente processuale) e soprattutto legato  alla
presenza di un contenzioso da trattare non sempre omogeneo  su  tutte
le circoscrizioni territoriali provinciali e  regionali.  Si  ritiene
che la soluzione possa essere quella di accorpare in un'unica voce il
criterio della diligenza e il criterio della laboriosita'; 
    In conclusione, il concorrente che abbia depositato il 70%  delle
sentenze  in  ritardo  non  accedera'  ad  alcuno  scrutinio   e   la
tempestivita' nel deposito dei  provvedimenti  sara'  valutata  anche
tenendo conto della diversa distribuzione dei carichi di lavoro tra i
giudici tributari appartenenti a diverse  realta'  giudiziarie,  onde
evitare di  danneggiare  l'aspirante  che  abbia  carichi  di  lavoro
particolarmente gravosi. Dunque, il criterio della laboriosita' sara'
valorizzato con l'assegnazione di un  punteggio  corrispondente  alla
tempestivita' nel deposito dei provvedimenti  (punteggio  massimo  in
caso di  nessun  ritardo  e  via  via  ridotto  progressivamente  con
l'aumentare della percentuale di ritardo, tenuto  conto  anche  delle
percentuali di produttivita' media dell'ufficio di appartenenza); 
    Si coglie l'occasione per  ribadire,  come  gia'  deliberato  nel
corso del Plenum del 17 settembre 2019, che  il  ritardo  si  intende
grave quando  la  motivazione  del  provvedimento  giudiziario  viene
depositata oltre il centoventesimo giorno  dalla  decisione  assunta.
Sul  punto  si  stabilisce  che  il  Presidente   della   commissione
tributaria e' onerato, in fase di  stesura  della  scheda  triennale,
della indicazione, non solo della media di produttivita' dell'ufficio
di appartenenza dell'aspirante, quant'anche della media  dei  ritardi
dei magistrati dell'ufficio, nel periodo  considerato,  eventualmente
verificatisi; 
  Rilevato che per il criterio delle attitudini - a ragione  ritenuto
il piu' importante, posto  che  il  tema  trattato  e'  quello  della
concorsualita' - nella vigente risoluzione si  e'  assistito  ad  una
valorizzazione   della   voce   aggiornamento   professionale    che,
nell'economia complessiva, ha ricevuto un aumento  del  punteggio  in
danno delle restanti voci che concorrono a formare il parametro delle
attitudini. In particolare,  se  la  griglia  del  punteggio  massimo
conseguibile e' rimasto invariato da 0  a  11,  quel  che  invece  e'
cambiato e' il peso (diverso) dato alle  singole  voci.  Infatti,  se
alle soluzioni organizzative  date  dall'aspirante,  unitamente  alla
capacita' professionale  dimostrata  nell'esercizio  delle  funzioni,
cosi' come al grado di partecipazione alle udienze, all'attivita'  di
massimazione, alla qualita' delle sentenze,  all'equilibrio  ed  agli
obiettivi raggiunti, il punteggio complessivo oscilla sempre da  0  a
5,  con  la  risoluzione  n.  3/2017  il  punteggio   assegnato   per
l'aggiornamento professionale oscilla invece da 0 a 6, con una scelta
di campo, non assistita da  adeguata  motivazione,  che  finisce  per
essere equiparata al punteggio che viene assegnato alla diligenza  ed
alla laboriosita' e che, soprattutto, fa lievitare il parametro delle
attitudini  da   0   a   11,   dando   preferenza   all'aggiornamento
professionale (0-6) in danno della capacita' organizzativa (0-5), tra
l'altro in un settore come quello  dei  concorsi  interni  che,  come
accade per le altre giurisdizioni, dovrebbe premiare maggiormente  le
attitudini professionali, organizzative e di rendimento, posto che il
segmento ordinamentale di incidenza e' quello  relativo  alla  scelta
del miglior dirigente o vice dirigente di un  ufficio  giudiziario  e
non, per fare un esempio, quello della nomina al Massimario regionale
o nazionale, ove la capacita' scientifica maturata  a  seguito  della
partecipazione ad eventi formativi assume rilievo dirimente. Quel che
nei concorsi interni e' richiesto, in ossequio al principio  di  buon
andamento, e' nominare un presidente ed un presidente  di  sezione  o
vice presidente della commissione tributaria dotato, innanzitutto, di
attitudini  organizzative  e,  a  parita'  di  condizioni,  anche  in
possesso di adeguato aggiornamento professionale da offrire in specie
nelle camere di consiglio cosi' come nelle riunioni dell'ufficio.  Si
impone, a questo punto, un riequilibrio  della  scheda  triennale  di
valutazione  restituendo  alle  attitudini  organizzative  la  stessa
dignita' riconosciuta al criterio della diligenza, equiparandole  con
il riconoscimento di un punteggio da 0 a 6, mentre  all'aggiornamento
professionale,  documentato  dai  titoli  formativi  conseguiti,   il
punteggio assegnabile oscillera' da 0 a  4,  cosi'  ripristinando  il
range stabilito nel settembre del 2010, che poi costituisce la  media
di quello fissato nelle tre diverse occasioni avute dal Consiglio nel
2010 e nel 2017. Il  totale  del  punteggio  per  il  criterio  delle
attitudini  viene,  pertanto,  ricondotto  a  10  (6  per  attitudini
organizzative   e   di   coordinamento,   e   4   per   aggiornamento
professionale); 
  Al riguardo e' sufficiente osservare che con la succitata  delibera
n. 1111 del 25 maggio 2010 il Consiglio, legittimato dalla  legge  n.
244 del 2007,  ha  individuato  per  la  prima  volta  i  criteri  di
valutazione  della  professionalita'  dei  giudici  tributari  ed  ha
assegnato ad ognuno di essi i relativi punteggi. Si pensi che per  il
criterio delle  attitudini,  lato  aggiornamento  professionale,  era
previsto un punteggio tra 0 e 4 che, con la  successiva  delibera  n.
1773 del 28 settembre 2010, veniva ritoccato al ribasso portandolo da
0 a 3, salvo poi essere riportato da 0 a 4 con la  risoluzione  n.  2
del 2013 ed infine da 0 a 6 con la risoluzione n. 3 del 2017; 
  E,  dunque,  dovendo  attribuire  maggior  peso   alle   attitudini
professionali ed organizzative - testimoniate da voci  oggettive,  al
pari della diligenza e della laboriosita' - anche ad esse deve essere
assegnato il medesimo punteggio da  0  a  6,  per  le  ragioni  sopra
esposte; 
  Sul punto si coglie  l'occasione  per  la  valenza  scientifica  da
assegnare ai  provvedimenti  giudiziari  adottati,  prevedendo  nella
Tabella  C  -  Attitudine,  punto  b),  una   particolare   rilevanza
testimoniata con il riconoscimento di un punteggio ad hoc nella  voce
«documentata  preparazione  e  capacita'  manifestate  dall'esercizio
delle funzioni giudiziarie in materia tributaria  anche  in  sede  di
legittimita', o  dall'adozione  di  provvedimenti  caratterizzati  da
novita' e/o complessita' della questione trattata,  o  pubblicati  su
riviste scientifiche di rilevanza nazionale»; 
  Quanto, infine, all'attitudine  formativa,  dovra'  infatti  essere
diversificata  non  solo  l'attivita'  di  docenza   da   quella   di
partecipazione ai corsi cosi' come gia' previsto dalla risoluzione n.
3/2017, ma si  dovra'  soprattutto  assegnare  un  punteggio  massimo
contenuto da 0 a 3, alla luce del diverso e preminente peso che  deve
essere dato alle attitudini organizzative.  La  partecipazione  e  la
docenza  saranno  rilevanti  se  svolte  nei  corsi  organizzati  e/o
patrocinati dal Consiglio di Presidenza della  giustizia  tributaria,
cosi' come dalle universita', in  diritto  tributario  e/o  di  altre
materie comunque necessarie ai fini della decisione di un ricorso  (a
titolo esemplificativo diritto  amministrativo,  diritto  processuale
civile,  diritto  commerciale,  diritto  finanziario,  ecc.)   o   di
formazione e gestione delle procedure informatiche  per  l'attuazione
del processo  telematico.  Nell'ambito  della  partecipazione  andra'
distinta la durata dei corsi di aggiornamento e la  complessita'  dei
corsi  frequentati  ai  quali  il  magistrato  ha  partecipato  o  in
relazione  ai  quali  ha  dato  la  disponibilita'   a   partecipare.
Importante sara'  anche  il  dato  relativo  alla  continuita'  della
partecipazione  ai  corsi  di  aggiornamento,  e   allo   svolgimento
dell'attivita' di docenza. Rileveranno anche i corsi  organizzati  da
terzi ed anche per essi la  partecipazione  andra'  distinta  per  la
durata dei corsi di aggiornamento e per  la  complessita'  dei  corsi
frequentati.  Naturalmente  il  decimale  attribuito  dovra'   essere
inferiore rispetto a quello spettante per la partecipazione ai  corsi
organizzati dal CPGT; 
  Dalla   programmata   modifica,   l'attivita'   formativa,    lungi
dall'essere  ridimensionata,  assumera'  maggiore  rilevanza  dovendo
prevedersene   l'obbligatorieta'   per    il    giudice    tributario
indipendentemente dall'intenzione di partecipare ad un concorso  c.d.
verticale. Essa, infatti, rileva  non  tanto  e  non  solo  in  vista
dell'aspirazione a ricoprire un incarico direttivo  o  semidirettivo,
quanto  e  soprattutto  per  giudicare.  Ogni   giudice   tributario,
pertanto, e' tenuto a chiedere di partecipare - nel corso di  ciascun
anno solare - ad almeno uno dei corsi e/o  seminari  organizzati  dal
CPGT per la regione e/o macroregione di appartenenza; 
  Per tali ragioni; 
 
                              Delibera: 
 
  La risoluzione n.  3  del  5  dicembre  2017  e'  sostituita  dalla
seguente risoluzione: 
 
«Risoluzione n. 2 del 9 giugno 2020  "Criteri  di  valutazione  della
professionalita' dei giudici tributari negli  spostamenti  interni  e
                  nella progressione in carriera". 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Criteri 
 
  1. Gli elementi  caratterizzanti  il  profilo  del  giudice  devono
intendersi  quelli  della:  esperienza,  diligenza,  laboriosita'   e
attitudine. 
  2. In occasione delle singole procedure concorsuali  (trasferimento
di sede con analoghe funzioni, trasferimento con analoghe funzioni da
CTP a  CTR  o  viceversa,  progressione  in  carriera)  il  Consiglio
individuera' quali punti dei citati parametri risultino necessari  ed
utili ai fini  della  selezione  dei  candidati.  Non  potra'  essere
valutato positivamente il candidato che presenti una  percentuale  di
ritardo (centoventi  giorni)  nel  deposito  delle  sentenze  pari  o
superiore al 70%. 
  3. Non saranno considerati indici rilevanti, ai fini  del  giudizio
sulla laboriosita', gli incarichi extra-giudiziari. Il  rispetto  dei
termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o  comunque
per  il  compimento   di   attivita'   giudiziarie,   dovra'   essere
considerato, nella eventuale parte  discrezionale,  alla  luce  della
complessiva  situazione  degli  uffici,   al   fine   di   consentire
l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o
negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.