IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Il Consiglio, nella seduta del 9 giugno 2020, composto come da verbale in pari data; Sentito il relatore, consigliere Alberto Liguori; Visto il regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista la delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 con la quale e' stata approvata la scheda relativa ai criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni; Vista la delibera n. 1773 del 28 settembre 2010 con la quale e' stata approvata l'integrazione alla succitata delibera relativa ai criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni, unitamente alla relazione accompagnatoria; Vista la rivisitazione della materia operata con la vigente risoluzione n. 3 del 2017, cosi' come rettificata con delibera n. 2060/2018 che, dopo aver abrogato le risoluzioni numeri 2 e 3 del 2013 aventi ad oggetto il trasferimento di sede ed i criteri di valutazione di professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni, ha colto l'occasione per ritornare sulla materia rivedendo, in particolare, il punteggio assegnabile per il criterio delle attitudini attraverso una diversa attribuzione di punti e decimali alle varie voci che compongono appunto detto criterio; Rilevato che appare opportuno introdurre alcune modifiche alle modalita' di scrutinio del profilo professionale del candidato votate alla semplificazione al fine di una piu' adeguata individuazione delle capacita' organizzative propedeutiche ai ruoli direttivi e semidirettivi; Rilevato che appare necessario modificare il parametro della diligenza introducendo come primario criterio di valutazione la tempestivita' nel deposito dei provvedimenti; Al fine di illustrare le modifiche che con la presente delibera si intendono apportare alla risoluzione n. 3 del 2017, e' preliminare osservare che l'esperienza ordinamentale, maturata in generale in quasi due anni di attivita' consiliare, consiglia l'adozione di interventi strutturali in adesione sia alla risoluzione n. 1619 dell'8 ottobre 2019, in tema di carichi esigibili, sia alla n. 1983 adottata il 3 dicembre 2019, in punto di organizzazione e funzionamento delle commissioni tributarie, nella consapevolezza che lo strumento organizzativo spiega e rende leggibili all'esterno le modalita' attraverso le quali si amministra la giustizia tributaria e, soprattutto, responsabilizza i suoi vertici in merito al rispetto del principio del giusto processo e dell'efficienza della giustizia tributaria (art. 97 della Costituzione); Si ritiene pertanto che sia preliminare introdurre una modifica che, in sede di scelta della dirigenza giudiziaria, preveda che il concorrente che abbia fatto registrare ritardi in fase di deposito delle motivazioni delle sentenze pari o superiori al 70% del totale, non possa essere valutato, non avendo dimostrato alcuna capacita' organizzativa nella gestione dei propri ruoli e dunque non essendo idoneo a candidarsi alla direzione di un ufficio giudiziario; Si ritiene inoltre che, in ogni caso, l'elemento della puntualita' nel deposito delle sentenze possa essere valido elemento di valutazione del candidato, sicche' si ritiene appare utile introdurre una modifica in virtu' della quale si tenga conto di tale elemento; Si ritiene opportuna anche una ulteriore modifica del criterio della laboriosita', oggi ancorata al parametro della produttivita' massima della commissione di appartenenza senza alcuna possibilita' di verifica della qualita' e complessita' del contenzioso (seriale e pronunce con sentenza, anziche' con decreti fuori dell'udienza, di atti aventi valenza meramente processuale) e soprattutto legato alla presenza di un contenzioso da trattare non sempre omogeneo su tutte le circoscrizioni territoriali provinciali e regionali. Si ritiene che la soluzione possa essere quella di accorpare in un'unica voce il criterio della diligenza e il criterio della laboriosita'; In conclusione, il concorrente che abbia depositato il 70% delle sentenze in ritardo non accedera' ad alcuno scrutinio e la tempestivita' nel deposito dei provvedimenti sara' valutata anche tenendo conto della diversa distribuzione dei carichi di lavoro tra i giudici tributari appartenenti a diverse realta' giudiziarie, onde evitare di danneggiare l'aspirante che abbia carichi di lavoro particolarmente gravosi. Dunque, il criterio della laboriosita' sara' valorizzato con l'assegnazione di un punteggio corrispondente alla tempestivita' nel deposito dei provvedimenti (punteggio massimo in caso di nessun ritardo e via via ridotto progressivamente con l'aumentare della percentuale di ritardo, tenuto conto anche delle percentuali di produttivita' media dell'ufficio di appartenenza); Si coglie l'occasione per ribadire, come gia' deliberato nel corso del Plenum del 17 settembre 2019, che il ritardo si intende grave quando la motivazione del provvedimento giudiziario viene depositata oltre il centoventesimo giorno dalla decisione assunta. Sul punto si stabilisce che il Presidente della commissione tributaria e' onerato, in fase di stesura della scheda triennale, della indicazione, non solo della media di produttivita' dell'ufficio di appartenenza dell'aspirante, quant'anche della media dei ritardi dei magistrati dell'ufficio, nel periodo considerato, eventualmente verificatisi; Rilevato che per il criterio delle attitudini - a ragione ritenuto il piu' importante, posto che il tema trattato e' quello della concorsualita' - nella vigente risoluzione si e' assistito ad una valorizzazione della voce aggiornamento professionale che, nell'economia complessiva, ha ricevuto un aumento del punteggio in danno delle restanti voci che concorrono a formare il parametro delle attitudini. In particolare, se la griglia del punteggio massimo conseguibile e' rimasto invariato da 0 a 11, quel che invece e' cambiato e' il peso (diverso) dato alle singole voci. Infatti, se alle soluzioni organizzative date dall'aspirante, unitamente alla capacita' professionale dimostrata nell'esercizio delle funzioni, cosi' come al grado di partecipazione alle udienze, all'attivita' di massimazione, alla qualita' delle sentenze, all'equilibrio ed agli obiettivi raggiunti, il punteggio complessivo oscilla sempre da 0 a 5, con la risoluzione n. 3/2017 il punteggio assegnato per l'aggiornamento professionale oscilla invece da 0 a 6, con una scelta di campo, non assistita da adeguata motivazione, che finisce per essere equiparata al punteggio che viene assegnato alla diligenza ed alla laboriosita' e che, soprattutto, fa lievitare il parametro delle attitudini da 0 a 11, dando preferenza all'aggiornamento professionale (0-6) in danno della capacita' organizzativa (0-5), tra l'altro in un settore come quello dei concorsi interni che, come accade per le altre giurisdizioni, dovrebbe premiare maggiormente le attitudini professionali, organizzative e di rendimento, posto che il segmento ordinamentale di incidenza e' quello relativo alla scelta del miglior dirigente o vice dirigente di un ufficio giudiziario e non, per fare un esempio, quello della nomina al Massimario regionale o nazionale, ove la capacita' scientifica maturata a seguito della partecipazione ad eventi formativi assume rilievo dirimente. Quel che nei concorsi interni e' richiesto, in ossequio al principio di buon andamento, e' nominare un presidente ed un presidente di sezione o vice presidente della commissione tributaria dotato, innanzitutto, di attitudini organizzative e, a parita' di condizioni, anche in possesso di adeguato aggiornamento professionale da offrire in specie nelle camere di consiglio cosi' come nelle riunioni dell'ufficio. Si impone, a questo punto, un riequilibrio della scheda triennale di valutazione restituendo alle attitudini organizzative la stessa dignita' riconosciuta al criterio della diligenza, equiparandole con il riconoscimento di un punteggio da 0 a 6, mentre all'aggiornamento professionale, documentato dai titoli formativi conseguiti, il punteggio assegnabile oscillera' da 0 a 4, cosi' ripristinando il range stabilito nel settembre del 2010, che poi costituisce la media di quello fissato nelle tre diverse occasioni avute dal Consiglio nel 2010 e nel 2017. Il totale del punteggio per il criterio delle attitudini viene, pertanto, ricondotto a 10 (6 per attitudini organizzative e di coordinamento, e 4 per aggiornamento professionale); Al riguardo e' sufficiente osservare che con la succitata delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 il Consiglio, legittimato dalla legge n. 244 del 2007, ha individuato per la prima volta i criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari ed ha assegnato ad ognuno di essi i relativi punteggi. Si pensi che per il criterio delle attitudini, lato aggiornamento professionale, era previsto un punteggio tra 0 e 4 che, con la successiva delibera n. 1773 del 28 settembre 2010, veniva ritoccato al ribasso portandolo da 0 a 3, salvo poi essere riportato da 0 a 4 con la risoluzione n. 2 del 2013 ed infine da 0 a 6 con la risoluzione n. 3 del 2017; E, dunque, dovendo attribuire maggior peso alle attitudini professionali ed organizzative - testimoniate da voci oggettive, al pari della diligenza e della laboriosita' - anche ad esse deve essere assegnato il medesimo punteggio da 0 a 6, per le ragioni sopra esposte; Sul punto si coglie l'occasione per la valenza scientifica da assegnare ai provvedimenti giudiziari adottati, prevedendo nella Tabella C - Attitudine, punto b), una particolare rilevanza testimoniata con il riconoscimento di un punteggio ad hoc nella voce «documentata preparazione e capacita' manifestate dall'esercizio delle funzioni giudiziarie in materia tributaria anche in sede di legittimita', o dall'adozione di provvedimenti caratterizzati da novita' e/o complessita' della questione trattata, o pubblicati su riviste scientifiche di rilevanza nazionale»; Quanto, infine, all'attitudine formativa, dovra' infatti essere diversificata non solo l'attivita' di docenza da quella di partecipazione ai corsi cosi' come gia' previsto dalla risoluzione n. 3/2017, ma si dovra' soprattutto assegnare un punteggio massimo contenuto da 0 a 3, alla luce del diverso e preminente peso che deve essere dato alle attitudini organizzative. La partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, cosi' come dalle universita', in diritto tributario e/o di altre materie comunque necessarie ai fini della decisione di un ricorso (a titolo esemplificativo diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto finanziario, ecc.) o di formazione e gestione delle procedure informatiche per l'attuazione del processo telematico. Nell'ambito della partecipazione andra' distinta la durata dei corsi di aggiornamento e la complessita' dei corsi frequentati ai quali il magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la disponibilita' a partecipare. Importante sara' anche il dato relativo alla continuita' della partecipazione ai corsi di aggiornamento, e allo svolgimento dell'attivita' di docenza. Rileveranno anche i corsi organizzati da terzi ed anche per essi la partecipazione andra' distinta per la durata dei corsi di aggiornamento e per la complessita' dei corsi frequentati. Naturalmente il decimale attribuito dovra' essere inferiore rispetto a quello spettante per la partecipazione ai corsi organizzati dal CPGT; Dalla programmata modifica, l'attivita' formativa, lungi dall'essere ridimensionata, assumera' maggiore rilevanza dovendo prevedersene l'obbligatorieta' per il giudice tributario indipendentemente dall'intenzione di partecipare ad un concorso c.d. verticale. Essa, infatti, rileva non tanto e non solo in vista dell'aspirazione a ricoprire un incarico direttivo o semidirettivo, quanto e soprattutto per giudicare. Ogni giudice tributario, pertanto, e' tenuto a chiedere di partecipare - nel corso di ciascun anno solare - ad almeno uno dei corsi e/o seminari organizzati dal CPGT per la regione e/o macroregione di appartenenza; Per tali ragioni; Delibera: La risoluzione n. 3 del 5 dicembre 2017 e' sostituita dalla seguente risoluzione: «Risoluzione n. 2 del 9 giugno 2020 "Criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera". Art. 1. Criteri 1. Gli elementi caratterizzanti il profilo del giudice devono intendersi quelli della: esperienza, diligenza, laboriosita' e attitudine. 2. In occasione delle singole procedure concorsuali (trasferimento di sede con analoghe funzioni, trasferimento con analoghe funzioni da CTP a CTR o viceversa, progressione in carriera) il Consiglio individuera' quali punti dei citati parametri risultino necessari ed utili ai fini della selezione dei candidati. Non potra' essere valutato positivamente il candidato che presenti una percentuale di ritardo (centoventi giorni) nel deposito delle sentenze pari o superiore al 70%. 3. Non saranno considerati indici rilevanti, ai fini del giudizio sulla laboriosita', gli incarichi extra-giudiziari. Il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie, dovra' essere considerato, nella eventuale parte discrezionale, alla luce della complessiva situazione degli uffici, al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.