IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
 
  Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195; 
  Visto il testo attualmente  vigente  del  regolamento  interno  del
Consiglio superiore della magistratura; 
  Vista la delibera in data 8 luglio 2020 con la quale  il  Consiglio
superiore della magistratura ha modificato il comma 1 dell'art. 4 del
regolamento interno; 
 
                              Decreta: 
 
  La modifica del comma 1 dell'art. 4 R.I.  nei  termini  di  seguito
indicati: 
    Art. 4  (Elezione  dei  componenti  della  Sezione  Disciplinare.
Presidenza  della  Sezione).  ─  «1.  Subito  dopo   l'elezione   del
Vicepresidente, il Consiglio procede all'elezione di  sei  componenti
effettivi  e  di  quattordici  componenti  supplenti  della   Sezione
Disciplinare, ai sensi dell'art. 4, comma 4,  della  legge  24  marzo
1958, n. 195 e successive modificazioni. I componenti supplenti sono:
un magistrato di Corte di Cassazione, con esercizio  effettivo  delle
funzioni di legittimita'; tre magistrati che esercitano  le  funzioni
di cui all'art. 23, comma 2, lettera b) della legge 24 marzo 1958, n.
195, come modificato con l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44, e
sei magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art.  23,  comma
2, lettera c) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato  con
l'art. 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44; quattro componenti  eletti
dal Parlamento.». 
 
      Dato a Roma, addi' 8 luglio 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                    Il Segretario generale: Piraccini