IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze   («Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»), cosi' come modificato dal decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  il  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   («Modifica   al   regolamento   e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell'art. 17, comma 10, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»); 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista  la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e'  del
Consiglio del 6 novembre 2001 recante Codice comunitario relativo  ai
medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano, in particolare il Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento  e
procedura decentrata); 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 12  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo  sviluppo  del  Paese
mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»,  convertito,
con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Vista  la  deliberazione   del   Comitato   interministeriale   per
la programmazione economica del 1° febbraio 2001,  n.  3,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  n.  73  del  28
marzo 2001, recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione
del prezzo dei farmaci»; 
  Vista la determina AIFA  del  29  ottobre  2004  («Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)»), pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  4  novembre
2004, n. 259 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 7
luglio 2006, n. 156 («Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili
dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma
5,  lettera  c),  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.  326.
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»); 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  del
29 settembre 2006, n.  227  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189  e
successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che  «entro
il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di  rinegoziazione
con le aziende farmaceutiche  volte  alla  riduzione  del  prezzo  di
rimborso dei medicinali a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale
[...]»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1267/2015  del  6   ottobre   2015,
concernente «Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per
uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale,  nell'ambito  di
raggruppamenti di medicinali  terapeuticamente  assimilabili»  e,  in
particolare, il suo allegato C contenente l'elenco delle  specialita'
medicinali per  le  quali  i  titolari  di  A.I.C.  corrispondono  un
rimborso alle Regioni, nelle modalita' gia' consentite del  pay-back,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 234 dell'8 ottobre 2015; 
  Vista la determina AIFA n. 1525/2015 del 24 novembre 2015,  recante
«Procedura di pay-back (art. 9-ter, commi 10, lettera  b)  e  11  del
decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n.
125/2015) - Anni 2015-2016-2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 282  del  3  dicembre
2015; 
  Visto l'accordo negoziale stipulato ai sensi dell'11, comma 1,  del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  tra  l'AIFA  e  la  Abiogen
Pharma S.p.a. con cui e' stato concordato che il risparmio  di  spesa
per il Servizio sanitario nazionale previsto sarebbe stato conseguito
attraverso la corresponsione da parte  dell'azienda  di  un  rimborso
alle Regioni, effettuato secondo le modalita' del  pay-back,  sino  a
concorrenza dell'ammontare della riduzione, secondo gli  importi  ivi
previsti; 
  Tenuto conto  che,  a  seguito  dell'approssimarsi  della  scadenza
dell'accordo negoziale in questione, l'AIFA  ha  ritenuto  necessario
definire le condizioni negoziali applicabili  ai  medicinali  oggetto
del suddetto a partire dal 1° gennaio 2018; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa' Abiogen Pharma S.p.a., in data 22 dicembre 2017, volto  alla
verifica  della  volonta'  aziendale  di  confermare  le   condizioni
negoziali  previste  nell'accordo  negoziale  sottoscritto  ai  sensi
dell'11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  o  di
procedere, in via alternativa, per una rinegoziazione dello stesso ai
sensi della deliberazione CIPE n. 3 del 1° febbraio 2001; 
  Vista la disponibilita' manifestata dalla Abiogen Pharma  S.p.a.  a
ridefinire con AIFA tale accordo  e,  conseguentemente,  la  proposta
negoziale pervenuta dalla stessa per il biennio 2018-2019; 
  Vista la corrispondenza intercorsa tra l'AIFA e la societa'; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA,  espresso
in merito a tale proposta nella sua seduta del 24-26 settembre 2019; 
  Visto l'esito della procedura negoziale raggiunto dall'AIFA e dalla
societa' Abiogen Pharma  S.p.a.,  in  contraddittorio  tra  loro,  in
ordine  ad  una  rinegoziazione  delle   condizioni   negoziali   con
riferimento al medicinale «Alendros» (acido alendronico  sale  sodico
triidrato) per il biennio 2018-2019; 
  Vista la deliberazione n. 9 del 26  marzo  2020  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
       Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale 
         ex art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012 
 
  Sono oggetto di rinegoziazione le  confezioni  sotto  indicate  del
medicinale ALENDROS (acido alendronico sale sodico triidrato): 
    confezione: «70 mg compresse» 4  compresse  in  blister  AL/AL  -
A.I.C. n. 029051075 (in base 10) 
  Classe di rimborsabilita': «A». 
  Nota AIFA: «79». 
  La modalita' di riduzione di spesa a carico del Servizio  sanitario
nazionale consiste nel rimborso alle Regioni da parte della  societa'
Abiogen Pharma S.p.a.  di  un  importo  a  titolo  di  pay-back  come
indicato  nell'allegato  1  alla  presente  determinazione,  di   cui
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  pari  a   585.054,00
(cinquecentottantacinquemilacinquantaquattro/00) euro per l'anno 2018
e  491.731,36  (quattrocentonovantunomilasettecentotrentuno/36)  euro
per l'anno 2019, con successiva fase di conguaglio per l'intero  anno
2019. 
  A partire da gennaio 2020 e per gli anni successivi, gli importi di
cui sopra saranno calcolati e liquidati su  base  annuale  attraverso
l'applicazione  della  scontistica  del  13,73%,  a  seguito  di   un
procedimento  ad  hoc,  per  la  specialita'  medicinale  «Alendros»,
relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 029051075. 
  I versamenti degli  importi  dovuti  alle  singole  Regioni  devono
essere effettuati in un'unica tronche entro trenta giorni  successivi
alla  pubblicazione   della   presente   determina,   utilizzando   i
riferimenti indicati nelle  «Modalita'  di  versamento  del  pay-back
1,83% 1° semestre 2019 - alle Regioni», specificando  nella  causale:
«Somme dovute per il pagamento tramite pay-back  per  la  specialita'
medicinale «Alendros» - determina AIFA n. 679/2020». 
  Sono confermate tutte le altre  condizioni  contenute  nell'accordo
negoziale in antecedenza stipulato tra l'AIFA  e  la  Abiogen  Pharma
S.p.a., tuttora vigenti. 
  Validita' del contratto:  ventiquattro  mesi  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2018. Il contratto si rinnova per ulteriori ventiquattro mesi
alle medesime condizioni.