IL CAPO DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive della qualita' 
                agroalimentare ippiche e della pesca 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio in  particolare  l'art.  6,  comma  3,  che  stabilisce  le
procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare
dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure
sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del  12  giugno
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'  europee  L
148 del 21 giugno 1996, con il quale e' stata iscritta  nel  registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la denominazione di origine protetta «Mozzarella
di Bufala Campana»; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 899 del 19  marzo  2020  con  il
quale e' stata accordata la modifica temporanea del  disciplinare  di
produzione della denominazione di  origine  protetta  «Mozzarella  di
Bufala Campana» causa l'emergenza sanitaria Coronavirus/covid  19  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020
e successive integrazioni, che  ha  comportato  il  fermo  di  alcuni
canali distributivi come il  comparto  Ho.Re.Ca.  e  il  food-service
provocando una  diminuzione  del  mercato  pari  a  oltre  il  50%  e
conseguenti rischi connessi  alla  mancata  raccolta  del  latte  con
potenziali gravi ripercussioni  per  l'intera  componente  zootecnica
della filiera; 
  Vista la lettera circolare n. 2076 del 14 maggio 2020, con la quale
sono state definite le modalita' di etichettatura per l'immissione in
commercio della «Mozzarella di Bufala  Campana»  ottenuta  usufruendo
della modifica temporanea; 
  Considerato che la modifica ha temporaneamente eliminato  l'obbligo
dell'utilizzo di latte di bufala fresco e della lavorazione entro  la
sessantesima ora dalla prima mungitura, al  fine  di  consentire,  se
ritenuto necessario, il congelamento della materia prima latte per la
parte in eccesso rispetto ai quantitativi normalmente lavorati  nello
stesso periodo dell'anno 2019, per  l'ottenimento  del  prodotto  DOP
certificato; 
  Considerato che con la riapertura generalizzata dei predetti canali
distributivi sono venute progressivamente meno le  motivazioni  sulla
base delle quali e' stato adottato tale provvedimento; 
  Ritenuto pertanto necessario stabilire i  termini  di  vigenza  del
decreto di modifica temporanea n. 899 del 19 marzo 2020; 
  Ritenuto altresi'  necessario  stabilire  la  data  entro  cui  sia
possibile utilizzare il  latte  congelato  ottenuto  nel  periodo  di
vigenza  del  suddetto  decreto  di  modifica  temporanea,   per   la
produzione di «Mozzarella di Bufala Campana»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il periodo di vigenza del  decreto  dipartimentale  di  modifica
temporanea n. 899 del 19 marzo 2020, terminera' il giorno  31  luglio
2020. 
  2. La facolta' di utilizzo del latte congelato per la produzione di
«Mozzarella di Bufala Campana» DOP, ottenuto nel periodo di vigenza e
determinato  mensilmente  nelle  quantita'  secondo   le   condizioni
stabilite nel suddetto decreto di modifica temporanea, terminera'  il
giorno 31 dicembre 2020. 
  Il latte congelato non utilizzato entro tale data non potra' essere
impiegato per  l'ottenimento  della  «Mozzarella  di  Bufala  Campana
"DOP"». 
  3. Fermi restando i termini di cui ai precedenti commi 1  e  2,  e'
consentita ai soggetti gia' autorizzati dall'organismo di  controllo,
la cessione del latte congelato ottenuto nel periodo di  vigenza  del
suddetto decreto di modifica temporanea, ai  caseifici  inseriti  nel
sistema di controllo per  la  produzione  di  «Mozzarella  di  Bufala
Campana "DOP"». 
  4.  L'organismo  di  controllo   garantisce   il   rispetto   della
tracciabilita' del latte congelato  e  del  suo  successivo  utilizzo
nella produzione di «Mozzarella di Bufala Campana».