IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,
che istituisce il tributo per l'esercizio delle funzioni  di  tutela,
protezione e igiene dell'ambiente; 
  Visto il comma 2 dello stesso art. 19 del  decreto  legislativo  n.
504 del 1992, il quale stabilisce che il tributo e' commisurato  alla
superficie  degli  immobili  assoggettata  dai  comuni  al   prelievo
collegato al servizio di raccolta e smaltimento  dei  rifiuti  solidi
urbani, ed e' dovuto dagli stessi  soggetti  che,  sulla  base  delle
disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo; 
  Visto il comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo  n.  504  del
1992, il quale dispone che con delibera della  giunta  provinciale  e
della citta' metropolitana, da adottare entro il mese di  ottobre  di
ciascun anno per l'anno successivo,  il  tributo  e'  determinato  in
misura non inferiore all'1 per cento ne' superiore  al  5  per  cento
delle tariffe per unita' di superficie stabilite ai fini del prelievo
di cui al comma 2 del medesimo art. 19 e che qualora la deliberazione
non sia adottata entro la predetta data  la  misura  del  tributo  si
applica anche per l'anno successivo; 
  Visto il comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo  n.  504  del
1992, il quale dispone che il tributo e' liquidato e iscritto a ruolo
dai  comuni  al  prelievo  collegato  al  servizio  di   raccolta   e
smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  e  con  l'osservanza  delle
relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la  riscossione  e
le sanzioni e che al comune spetta una commissione,  posta  a  carico
della provincia  e  della  citta'  metropolitana  impositrice,  nella
misura dello 0,30 per  cento  delle  somme  riscosse,  senza  importi
minimi e massimi; 
  Visto il comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo  n.  504  del
1992, come modificato dall'art. 38-bis del decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, il quale dispone che l'ammontare del tributo,  riscosso
in uno al prelievo collegato al servizio di  raccolta  e  smaltimento
dei rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota
del  compenso  della  riscossione,  e'  versato   direttamente   alla
tesoreria della provincia o della citta' metropolitana; 
  Visto lo stesso comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504
del 1992, il quale dispone  che  nel  caso  di  pagamenti  effettuati
attraverso il versamento unitario di  cui  all'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la
struttura di gestione di cui  all'art.  22,  comma  3,  del  medesimo
decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia
o citta' metropolitana competente  per  territorio,  al  netto  della
commissione di cui al comma 5  dello  stesso  art.  19  e  che  salva
diversa  deliberazione  adottata  dalla  provincia  o  dalla   citta'
metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate  entro  il  28
febbraio 2020, in deroga al comma 3 dello stesso art. 19  e  all'art.
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere  dal
1° gennaio 2020, la misura del tributo e' fissata al 5 per cento  del
prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei  rifiuti
solidi urbani stabilito  da  ciascun  comune  ai  sensi  delle  leggi
vigenti in materia; 
  Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto  legislativo  n.
504 del 1992, il quale  dispone  che  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
maggio 2020, previa intesa in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per
assicurare  il  sollecito  riversamento   del   tributo   anche   con
riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto  corrente,  nonche'
eventuali  ulteriori  criteri  e  modalita'   di   attuazione   della
disposizione di cui al primo  periodo.  In  mancanza  dell'intesa,  i
decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purche'  i
relativi schemi siano stati  sottoposti  all'esame  della  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali  almeno   trenta   giorni   prima
dell'emanazione; 
  Vista  l'intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali nella seduta del 23 giugno 2020; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                      Oggetto del provvedimento 
 
  1. Con il presente decreto sono stabiliti i criteri e le  modalita'
per assicurare il sollecito riversamento del tributo per  l'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e  igiene  dell'ambiente  (TEFA)
anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente,
nonche' eventuali ulteriori criteri e modalita' di  attuazione  della
disposizione che disciplina  il  pagamento  del  TEFA  attraverso  il
versamento unitario di cui all'art.  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241 (F24). 
  2. In base all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, il TEFA e' riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI)  di
cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147  e
alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668
della medesima legge.