IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 4; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista  la  successiva  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da  COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione  dei  livelli  di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 147; 
  Visti, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6 del richiamato decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11  giugno  2020  che
disciplinano gli ingressi in Italia, ivi  compresi  quelli  di  breve
durata, nonche' le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165,  concernente  ulteriori  limitazioni
agli spostamenti da e per l'estero; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto  il  verbale  n.  93  del  3   luglio   2020   del   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e
successive modificazioni; 
  Vista la nota del 9 luglio 2020, con la quale la Direzione generale
della  prevenzione  sanitaria   del   Ministero   della   salute   ha
rappresentato  la  necessita'  di  rafforzare  i  controlli  tesi   a
diminuire il rischio  di  reimportazione  del  virus  nel  territorio
nazionale e ha contestualmente proposto la  restrizione,  assoluta  o
condizionata, della mobilita' da determinati Paesi,  in  presenza  di
specifiche condizioni sanitarie; 
  Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del  richiamato
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure urgenti per la
limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale; 
  Sentiti il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
                   Divieti di ingresso e transito 
                      nel territorio nazionale 
 
  1. Fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all'art.  1,
commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2020, n.  165,  allo
scopo di contrastare e contenere la  diffusione  del  COVID-19,  sono
vietati l'ingresso  e  il  transito  nel  territorio  nazionale  alle
persone che nei quattordici giorni antecedenti  hanno  soggiornato  o
transitato nei seguenti Paesi: 
    a) Armenia; 
    b) Bahrein; 
    c) Bangladesh; 
    d) Brasile; 
    e) Bosnia Erzegovina; 
    f) Cile; 
    g) Kuwait; 
    h) Macedonia del Nord; 
    i) Moldova; 
    j) Oman; 
    l) Panama; 
    m) Peru'; 
    n) Repubblica Dominicana. 
  2.  Al  fine  di  garantire  un  adeguato  livello  di   protezione
sanitaria, sono altresi' sospesi i voli diretti e indiretti da e  per
i Paesi di cui al comma 1. 
  3. In deroga al comma  1,  e'  comunque  consentito  l'ingresso  in
Italia delle  persone  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  a),
dell'ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  giugno  2020,   con
residenza anagrafica  in  Italia  da  data  anteriore  a  quella  del
presente decreto. Alle persone  di  cui  al  primo  periodo  che  nei
quattordici giorni antecedenti hanno  soggiornato  o  transitato  nei
Paesi di cui al comma 1 non si applicano l'art. 4, comma 9, e  l'art.
5 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  giugno
2020.