IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR,  (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante  norme  sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune, (UE)  n.  1308/2013  recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto, in particolare, l'art. 36 del  citato  regolamento  (UE)  n.
1305/2013, cosi' come modificato dal  suddetto  regolamento  (UE)  n.
2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno  finanziario  per  il
pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,  degli  animali  e
delle piante a fronte del  rischio  di  perdite  economiche  per  gli
agricoltori  causate  da  avversita'  atmosferiche,  da  epizoozie  o
fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di
un'emergenza ambientale e  per  gli  importi  versati  dai  fondi  di
mutualizzazione per il pagamento di  compensazioni  finanziarie  agli
agricoltori in caso  di  perdite  economiche  causate  da  avversita'
atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie  o
da  infestazioni  parassitarie  o  dal  verificarsi  di  un'emergenza
ambientale; 
  Considerato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  approvato
dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20  novembre
2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 569 del  28  gennaio
2020,  e  in  particolare  le  sottomisure  17.1  «Assicurazione  del
raccolto,  degli  animali  e  delle  piante»   e   17.2   «Fondi   di
mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le
fitopatie, per  le  infestazioni  parassitarie  e  per  le  emergenze
ambientali»; 
  Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che,  al
comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato
alla produzione, rilevati dall'Ismea  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,  concernente  la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  capo  I
che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  5-ter,  del  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004,  recante  le  modalita'  per  stabilire  i
prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori  assicurabili  con
polizze agevolate; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet
del Ministero, con  il  quale  a  partire  dal  1°  gennaio  2015  si
applicano le disposizioni di cui al  citato  decreto  legislativo  29
marzo 2004, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie
di  interventi  e  delle  condizioni  stabilite  dagli   orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di  Stato  al  settore  agricolo  e
forestale nelle zone rurali  2014-2020  e  dal  regolamento  (UE)  n.
702/2014  della  Commissione  del  25  giugno  2014,  e  le  relative
disposizioni applicative stabilite con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 27 luglio 2015,  pubblicato
nel sito internet del Ministero; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 12 gennaio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  12  marzo  2015,  n.  59,
relativo alla semplificazione della gestione della  PAC  2014-2020  e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare  il  capo
III riguardante la gestione del rischio; 
  Considerate le lettere  b)  ed  f),  dell'allegato  B,  del  citato
decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
che definiscono rispettivamente gli elementi del  Piano  assicurativo
individuale  (PAI)  e  del  Piano  di  mutualizzazione   individuale,
propedeutici alla stipula delle polizze assicurative  agricole  e  ai
fini dell'adesione alla copertura mutualistica, agevolabili ai  sensi
delle sottomisure 17.1  e  17.2  del  programma  di  sviluppo  rurale
nazionale  citato,  per  la  cui  elaborazione  sono  necessari,  tra
l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto; 
  Ritenuto  opportuno  che,  per   la   determinazione   dei   valori
assicurabili   con   polizze   agevolate,   nel   caso    di    nuovi
prodotti/varieta' di cui non si  dispone  della  rilevazione  storica
triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge  23
dicembre 2000,  n.  388  e  all'art.  2,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo n. 102/2004, Ismea proceda alla  rilevazione  dei  prezzi
prendendo in considerazione un numero inferiore di anni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 30 maggio 2019, n. 5853, registrato alla Corte dei conti in
data 2 luglio 2019, reg. n. 774, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 174 del 26 luglio 2019,  con  il  quale
sono stabiliti ulteriori prezzi unitari massimi di alcune  produzioni
agricole  e  dei  costi  di  smaltimento  delle   carcasse   animali,
utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019
Secondo elenco; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 8 aprile 2020, n. 3687, in corso di registrazione  presso
gli organi di controllo, con il quale e' stato approvato il Piano  di
gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2020; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 5 febbraio 2020, n. 1210, registrato alla Corte dei conti
in data 6 marzo 2020, reg. n. 123, con  il  quale  sono  stabiliti  i
prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, applicabili per
la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Primo elenco; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali 6 marzo 2020, n. 2486, registrato alla Corte dei conti in
data 8 aprile 2020, reg. n. 175, con  il  quale,  tra  l'altro,  sono
individuati i prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni vegetali
e zootecniche, dei costi di ripristino delle  strutture  aziendali  e
dei costi di smaltimento delle carcasse animali, applicabili  per  la
determinazione dei valori assicurabili al  mercato  agevolato  e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 Secondo elenco.
Integrazione dell'elenco prezzi relativo all'anno 2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  «Attuazione  della  legge  4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione  della  produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   recante    «Regolamento    concernente
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre, n. 104, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
novembre 2019, n. 132.» pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n. 55; 
  Visto il  decreto  dell'Autorita'  di  gestione  del  PSRN  del  22
novembre 2017, con  il  quale  e'  stata  definita  la  procedura  di
approvazione dei prezzi unitari massimi; 
  Vista la nota  7  aprile  2020,  n.  12423,  come  integrata  dalla
comunicazione dell'8 aprile 2020, prot. 12576, con la  quale  l'Ismea
ha trasmesso i prezzi medi di mercato di alcune produzioni agricole e
zootecniche, calcolati sulla base dei prezzi  rilevati  nel  triennio
dal 2016 al 2018, ai sensi dell'art. 127, comma  3,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'esito positivo dei  controlli  effettuati  dal  funzionario
istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data
9 aprile 2020, prot. 12660; 
  Tenuto conto della necessita' di  incrementare  per  le  produzioni
biologiche il prezzo del  corrispondente  prodotto  ottenuto  con  le
tecniche  agronomiche  ordinarie,  a  conclusione  del   periodo   di
conversione,  tenendo  altresi'  conto  della  riduzione  delle  rese
benchmark da determinare con relativo provvedimento; 
  Ritenuto necessario approvare un terzo  elenco  di  prezzi  unitari
massimi riguardante  ulteriori  produzioni  agricole  e  zootecniche,
applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al  mercato
agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno
2020; 
  Ritenuto, inoltre, di dover procedere all'integrazione  dell'elenco
dei prezzi unitari massimi assicurabili con polizze agevolate  e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno  2019,  di  cui  al
sopracitato decreto 30 maggio 2019, con il prezzo del prodotto «L20 -
Bambu' da biomassa - Generico» e alla rettifica del  prezzo  unitario
massimo relativo al prodotto «L19 - Bambu' - Generico»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prezzi unitari massimi di  ulteriori  prodotti  utilizzabili  per  la
  determinazione dei valori assicurabili con  polizze  agevolabili  e
  per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2020. 
 
  1. I prezzi unitari massimi  di  ulteriori  produzioni  agricole  e
zootecniche   utilizzabili   per   la   determinazione   dei   valori
assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di
mutualizzazione  nell'anno  2020,  sono  riportati  alla  lettera  a)
dell'allegato al presente decreto. 
  2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per  prodotto  o
gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo  varietale
delle  produzioni  vegetali,  costituiscono  il  valore  massimo   di
riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle  polizze  o
per l'adesione ai  fondi  di  mutualizzazione,  le  parti  contraenti
possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in  base  alle
caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 
  3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da  assicurare
o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e  l'id
varieta' per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato seconda e
quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione  dei  rischi,
di cui al decreto 12 gennaio 2015, n. 162 e successive  modificazioni
ed integrazioni, e nel Piano assicurativo individuale, o nel Piano di
mutualizzazione individuale,  e  devono  essere  riscontrabili  sulle
polizze, o sui  certificati  di  adesione  alle  polizze  collettive,
ovvero nella copertura mutualistica annuale. 
  4. Il prezzo unitario massimo  per  le  produzioni  biologiche  non
comprese nell'elenco allegato puo'  essere  determinato  maggiorando,
fino al massimo  del  50  per  cento,  il  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche
ordinarie, a conclusione del periodo di conversione. 
  5. Nei casi di cui al comma 4, sul certificato  di  polizza  ovvero
nella  copertura  mutualistica  deve  essere  riportata  la  dicitura
«produzione biologica» e al medesimo certificato deve essere allegato
l'attestato dell'Organismo di controllo preposto  per  le  successive
verifiche da parte dell'Autorita' competente.