IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE)  n.  1069/2009  recante  norme  sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti  derivati
non destinati al consumo umano e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto, in particolare, l'art. 36 del  citato  regolamento  (UE)  n.
1305/2013, cosi' come modificato dal  suddetto  regolamento  (UE)  n.
2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno  finanziario  per  il
pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,  degli  animali  e
delle piante a fronte del  rischio  di  perdite  economiche  per  gli
agricoltori  causate  da  avversita'  atmosferiche,  da  epizoozie  o
fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di
un'emergenza ambientale e, per  gli  importi  versati  dai  fondi  di
mutualizzazione, per il pagamento di compensazioni  finanziarie  agli
agricoltori in caso  di  perdite  economiche  causate  da  avversita'
atmosferiche, dall'insorgenza di  focolai  di  epizoozie,  fitopatie,
infestazioni  parassitarie  o   dal   verificarsi   di   un'emergenza
ambientale; 
  Considerato  il  Programma  di  sviluppo  rurale  nazionale  (PSRN)
2014-2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C  (2015)
8312 del 20 novembre 2015,  modificata  da  ultimo  con  decisione  C
(2020) 569 del 28 gennaio 2020, e in particolare le sottomisure  I7.1
«Assicurazione del raccolto, degli animali e  delle  piante»  e  17.2
«Fondi di mutualizzazione per  le  avversita'  atmosferiche,  per  le
epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e  per  le
emergenze ambientali»; 
  Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al comma
3, prevede l'individuazione dei valori delle produzioni  assicurabili
con  polizze  agevolate,  sulla  base  dei  prezzi  di  mercato  alla
produzione rilevati dall'Ismea (Istituto di servizi  per  il  mercato
agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,  concernente  la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  capo  I
che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  5-ter,  del  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004,  recante  le  modalita'  per  stabilire  i
prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori  assicurabili  con
polizze agevolate; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet
del Ministero, con  il  quale  a  partire  dal  1°  gennaio  2015  si
applicano le disposizioni di cui al  citato  decreto  legislativo  29
marzo 2004, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie
di  interventi  e  delle  condizioni  stabilite  dagli   Orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di  Stato  al  settore  agricolo  e
forestale nelle zone rurali  2014-2020  e  dal  regolamento  (UE)  n.
702/2014  della  Commissione  del  25  giugno  2014,  e  le  relative
disposizioni applicative stabilite con decreto ministeriale 27 luglio
2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 12 gennaio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 12 marzo 2015, n.  59,  relativo  alla  semplificazione
della gestione della PAC  2014-2020  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante  la  gestione
del rischio; 
  Considerate le lettere b) ed f) -, dell'allegato  B  -  del  citato
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
12 gennaio 2015  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che
definiscono  rispettivamente  gli  elementi  del  Piano  assicurativo
individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione  individuale  (PMI),
propedeutici  alla  stipula  delle  polizze   assicurative   agricole
agevolate e  ai  fini  dell'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione,
agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del  Programma  di
sviluppo rurale  nazionale  citato,  per  la  cui  elaborazione  sono
necessari, tra  l'altro,  i  prezzi  unitari  massimi  stabiliti  dal
presente decreto; 
  Ritenuto  opportuno  che,  per   la   determinazione   dei   valori
assicurabili   con   polizze   agevolate,   nel   caso    di    nuovi
prodotti/varieta' di cui non si  dispone  della  rilevazione  storica
triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge  23
dicembre 2000,  n.  388  e  all'art.  2,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo n. 102/2004, Ismea proceda alla  rilevazione  dei  prezzi
prendendo in considerazione un numero inferiore di anni; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato  decreto
12 gennaio 2015, il contributo concedibile sulla  spesa  assicurativa
e' calcolato moltiplicando le aliquote  contributive  previste  dalla
normativa  di  riferimento,  per  la  spesa  ammessa  a   contributo,
determinata nell'ambito del  Sistema  per  la  gestione  dei  rischi,
secondo procedure e modalita' stabilite dal  Piano  di  gestione  dei
rischi in agricoltura; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare
l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia
di  turismo  dal  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e  del  turismo  al  Ministero  dei  beni  culturali  e  il
conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai  sensi  del  quale  la
denominazione: «Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente  in
provvedimenti  legislativi   e   regolamentari,   la   denominazione:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo»; 
  Visto il decreto dell'Autorita' di gestione del PSRN 2014-2020  del
22 novembre 2017, n.  29966,  con  il  quale  e'  stata  definita  la
procedura di approvazione dei prezzi unitari massimi; 
  Visti i decreti del Ministro delle politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo  12  marzo,  30  maggio  e  30  luglio  2019,
pubblicati nelle Gazzette Ufficiali rispettivamente del 26 aprile, n.
97, del 26 luglio, n. 174 e del 24 settembre  2019,  n.  224,  con  i
quali sono stati individuati i prezzi unitari massimi per la campagna
assicurativa 2019; 
  Visto, in particolare, il decreto 12 marzo 2019, con il quale  sono
stati stabiliti, tra l'altro, i prezzi unitari massimi per il mancato
reddito e i costi  unitari  massimi  di  ripristino  delle  strutture
aziendali impianti di frutteti, oliveti  e  vigneti,  serre,  ombrai,
reti antigrandine e serre per fungicoltura; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 5 febbraio 2020 in corso di registrazione presso gli Organi
di controllo, recante l'individuazione dei prezzi unitari massimi  di
alcune produzioni agricole, applicabili  per  la  determinazione  dei
valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di
mutualizzazione nell'anno 2020 - primo elenco; 
  Tenuto conto della convenzione del 2 luglio 2019,  registrata  alla
Corte dei conti il 29 luglio 2019, n. 1-824, con la quale l'Ismea  e'
stata incaricata per la rilevazione dei prezzi di  smaltimento  delle
carcasse animali per la stipula delle polizze  assicurative  agricole
agevolate; 
  Viste le note 17 dicembre 2019 e 7  febbraio  2020,  con  le  quali
l'Ismea ha trasmesso i prezzi medi di ulteriori produzioni vegetali e
zootecniche, e i costi di smaltimento  carcasse  per  la  specie  dei
camelidi, calcolati sulla base dei prezzi rilevati nel  triennio  dal
2016 al 2018, ai  sensi  dell'art.  127,  comma  3,  della  legge  n.
388/2000; 
  Preso   atto   delle   risultanze   degli   incontri   tra   questa
Amministrazione, Ismea, le imprese autorizzate allo smaltimento delle
carcasse animali, le compagnie assicurative ed Asnacodi, in esito  ai
quali, tenuto conto dell'andamento dei costi sostenuti dalle  imprese
di  smaltimento,  si  ritiene  opportuno  confermare   i   costi   di
smaltimento delle carcasse animali gia'  approvati  per  la  campagna
assicurativa 2019 con i citati decreti 12 marzo  e  30  maggio  2019,
compresi i listini prezzi, le scontistiche e le classi di eta'  e  di
peso,  gia'  applicate  per  la  medesima  annualita',   nonche'   di
considerare la maggiorazione montana per le specie bovini,  bufalini,
ovicaprini, equidi e camelidi - categoria 1 -  ai  sensi  del  citato
regolamento (CE) n. 1069/2009; 
  Ritenuto, inoltre, di dover procedere all'integrazione  dell'elenco
dei prezzi unitari massimi assicurabili con polizze agevolate  e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno  2019,  di  cui  ai
sopracitati decreti ministeriali 12 marzo,  30  maggio  e  30  luglio
2019, con il prezzo del prodotto «Frumento  Polonico  (Khorasan)»  da
seme per l'annualita' 2019; 
  Visto l'esito positivo dei  controlli  effettuati  dal  funzionario
istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data
10 febbraio 2020; 
  Esaminate le proposte delle  Regioni  Liguria,  Molise,  Lombardia,
Veneto e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  pervenute
presso codesta Amministrazione  riguardanti  i  costi  di  ripristino
delle reti antinsetto al fine della determinazione del prezzo massimo
di riferimento; 
  Ritenuto, per l'anno 2020, di parametrare gli importi massimi entro
cui devono essere contenuti i prezzi unitari  per  la  determinazione
dei valori delle produzioni agricole assicurabili  e  dei  valori  ai
fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione: 
    alla media dei prezzi dei singoli prodotti  trasmessi  dall'Ismea
con nota del 17 dicembre 2019 relativi  alle  produzioni  vegetali  e
zootecniche; 
    ai costi per lo smaltimento delle  carcasse  animali  individuati
con decreti 12 marzo e 30 maggio  2019,  integrati  con  i  costi  di
smaltimento carcasse per la specie dei camelidi trasmessi  dall'Ismea
con nota del 7 febbraio 2020; 
    ai costi di ripristino delle strutture aziendali individuati  con
il sopracitato  decreto  12  marzo  2019,  integrati  coni  costi  di
ripristino  delle  reti  antinsetto  individuati  sulla  base   delle
proposte regionali sopracitate; 
    ai  prezzi  relativi  al  mancato  reddito   stabiliti   con   il
sopracitato decreto 12 marzo 2019. 
  Tenuto conto della necessita' di  incrementare  per  le  produzioni
biologiche il prezzo del  corrispondente  prodotto  ottenuto  con  le
tecniche  agronomiche  ordinarie,  a  conclusione  del   periodo   di
conversione,  tenendo  altresi'  conto  della  riduzione  delle  rese
benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale; 
  Ritenuto pertanto necessario approvare un secondo elenco di  prezzi
unitari massimi riguardante ulteriori produzioni agricole vegetali  e
zootecniche, di costi di ripristino delle strutture  aziendali  e  di
costi di smaltimento  delle  carcasse  animali,  applicabili  per  la
determinazione dei valori assicurabili al  mercato  agevolato  e  per
l'adesione ai fondi di mutualizznzione nell'anno 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Integrazione elenco prezzi unitari massimi assicurabili  con  polizze
  agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno
  2019. 
 
  1. I prezzi unitari massimi per l'annualita' 2019 del prodotto «L49
- Frumento Polonico (Khorasan) da seme»  sono  integrati  cosi'  come
riportato nell'allegato 1 al presente decreto.