IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo
unico»;
Vista la Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti adottata a
New York il 30 marzo 1961 e il protocollo di emendamento, adottato a
Ginevra il 25 marzo 1972, a cui l'Italia ha aderito e ha dato
esecuzione con legge 5 giugno 1974, n. 412;
Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle Tabelle I, II, III e IV del Testo unico
trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto
di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del Testo unico;
Visto in particolare l'art. 14, lettera a) punto 1) del Testo unico
che prevede l'inserimento nella Tabella I delle sostanze ottenibili
per sintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per
effetti a quelle oppiacee;
Premesso che si rende necessario un intervento tempestivo di
contrasto circa la possibilita', da parte di operatori non
autorizzati, di sintetizzare volutamente sostanze stupefacenti non
incluse nelle tabelle, cosiddette designer drugs, derivati della
sostanza fentanil, sintetizzata negli anni '60 come sostituto piu'
potente e ad azione piu' rapida rispetto alla morfina e alla
meperidina nel trattamento del dolore, presente nella Tabella I del
Testo unico;
Vista la nota diffusa dall'International Narcotics Control Board
(INCB), pervenuta in data 24 luglio 2019 da parte del Sistema
nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che contiene una lista
di novantatre analoghi del fentanil, senza un riconosciuto uso
terapeutico;
Considerato che gli analoghi e derivati del fentanil, chiamati
anche fentanili, sono una famiglia di oppioidi sintetici, per lo piu'
di elevata potenza, che in piccole quantita' sono in grado di
produrre gravi effetti, tra cui la depressione respiratoria, che puo'
essere letale se non tempestivamente trattata;
Considerato che il processo di produzione dei fentanili e'
relativamente semplice, che sono venduti sul mercato web come
sostituti «legali» di oppioidi illeciti o direttamente nel mercato
delle sostanze illegali, come eroina e altri oppioidi, oppure sono
venduti come medicinali contraffatti, senza che gli utilizzatori ne
siano al corrente;
Considerato che a partire dal 2009 sono stati
identificati trentaquattro nuovi derivati del fentanil sul mercato
europeo della droga, che nei sequestri effettuati in Europa i
fentanili sono stati riscontrati sotto diverse forme di preparazione
e somministrazione e che a partire dal 2015 le indagini congiunte,
condotte dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze e dall'Europol, su otto fentanili hanno rilevato un
elevato numero di decessi attribuiti direttamente al consumo di dette
sostanze;
Tenuto conto che nella Tabella I della Convenzione unica delle
Nazioni unite sugli stupefacenti del 1961 sono inclusi ventiquattro
analoghi del fentanil e nella Tabella I del Testo unico sono
presenti trentadue analoghi del fentanil, alcuni dei quali inseriti
anche a seguito delle segnalazioni pervenute dal 2016 da parte del
Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferite a
sequestri e/o casi di intossicazione e/o decessi avvenuti sul
territorio nazionale;
Tenuto conto che negli Stati Uniti nel periodo 2013-2017 si e'
registrato un incremento del 90% nel numero di morti da overdose da
oppioidi, principalmente a causa del consumo di fentanil e dei suoi
analoghi prodotti clandestinamente e che, per fronteggiare questa
pericolosa situazione, la Drug Enforcement Administration (DEA) nel
2018 ha deciso di inserire preventivamente e temporaneamente (fino al
2020) all'interno della Tabella I del Controlled Substances Act (CSA)
del 1970 qualsiasi sostanza correlata ai fentanili, inclusa in una
specifica definizione che descrive una struttura chimica unica, anche
in assenza dell'individuazione del nome chimico delle sostanze che
non sono ancora emerse sul mercato illecito negli Stati Uniti;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con
nota del 4 novembre 2019, favorevole all'inserimento nella Tabella I
del Testo unico delle sostanze: analoghi di struttura e derivati del
fentanil, con la seguente definizione:
Le sostanze correlate al fentanil comprendono qualsiasi sostanza
non altrimenti controllata in una tabella che e' strutturalmente
correlata al fentanil mediante una o piu' delle seguenti modifiche:
1. sostituzione della porzione fenilica del gruppo fenetilico
con qualsiasi monociclo, sostituito o meno nel monociclo;
2. sostituzione nel o sul gruppo fenetilico con gruppi
alchilici, alchenilici, alcossilici, idrossilici, alogeni,
aloalchilici, amminici o nitrici;
3. sostituzione in o sull'anello di piperidina con gruppi
alchilici, alchenilici, alcossilici, esteri, eterei, idrossilici,
alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici;
4. sostituzione dell'anello di anilina con qualsiasi monociclo
aromatico, sostituito o meno nel o sul monociclo aromatico;
5. sostituzione del gruppo N-propionile con un altro gruppo
acile;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta del 15 maggio 2020, favorevole all'inserimento nella
Tabella I del Testo unico delle sostanze: analoghi di struttura e
derivati del fentanil, con la seguente definizione:
Le sostanze correlate al fentanil comprendono qualsiasi sostanza
non altrimenti controllata in una tabella che e' strutturalmente
correlata al fentanil mediante una o piu' delle seguenti modifiche:
1. sostituzione della porzione fenilica del gruppo fenetilico
con qualsiasi monociclo, sostituito o meno nel monociclo;
2. sostituzione nel o sul gruppo fenetilico con gruppi
alchilici, alchenilici, alcossilici, idrossilici, alogeni,
aloalchilici, amminici o nitrici;
3. sostituzione in o sull'anello di piperidina con gruppi
alchilici, alchenilici, alcossilici, esteri, eterei, idrossilici,
alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici;
4 sostituzione dell'anello di anilina con qualsiasi monociclo
aromatico, sostituito o meno nel o sul monociclo aromatico;
5. sostituzione del gruppo N-propionile con un altro gruppo
acile;
Ritenuto di dover procedere all'inserimento degli analoghi e
derivati del fentanil nella Tabella I del Testo unico, comprendendo
nel termine tutte le strutture chimiche derivate dal fentanil,
secondo la definizione indicata nei citati pareri dell'Istituto
superiore di sanita' del 4 novembre 2019 e del Consiglio superiore di
sanita' del 15 maggio 2020, per garantire una misura di controllo
piu' ampia a tutela della salute pubblica, in considerazione dei
rischi connessi alla disponibilita' e all'uso di tali sostanze di
elevata tossicita', alla rapidita' con cui queste sostanze, per
facilita' di sintesi e gran numero di possibili analoghi ottenibili,
compaiono sul mercato illegale della droga sul territorio nazionale e
internazionale e sono diffuse via internet;
Decreta:
Art. 1
1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: Analoghi di
struttura e derivati del fentanil (denominazione comune)
(vedi nota descrittiva in calce alla Tabella).
2. In calce alla Tabella I del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, in
nota descrittiva, e' inserita la seguente definizione degli analoghi
di struttura e derivati del fentanil:
Le sostanze correlate al fentanil comprendono qualsiasi sostanza
non altrimenti controllata in una tabella che e' strutturalmente
correlata al fentanil mediante una o piu' delle seguenti modifiche:
1. sostituzione della porzione fenilica del gruppo fenetilico con
qualsiasi monociclo, sostituito o meno nel monociclo;
2. sostituzione nel o sul gruppo fenetilico con gruppi alchilici,
alchenilici, alcossilici, idrossilici, alogeni, aloalchilici,
amminici o nitrici;
3. sostituzione in o sull'anello di piperidina con gruppi
alchilici, alchenilici, alcossilici, esteri, eterei, idrossilici,
alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici;
4. sostituzione dell'anello di anilina con qualsiasi monociclo
aromatico, sostituito o meno nel o sul monociclo aromatico;
5. sostituzione del gruppo N-propionile con un altro gruppo
acile.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2020
Il Ministro: Speranza