IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze   («Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»), cosi' come modificato dal decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  il  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   («Modifica   al   regolamento   e
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione
dell'art. 17, comma 10, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»); 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista  la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 6 novembre 2001 recante un Codice comunitario  relativo
ai  medicinali  per  uso   umano   e   successive   modificazioni   e
integrazioni,  in  particolare  il  Capo  IV  (Procedura   di   mutuo
riconoscimento e procedura decentrata); 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE, in particolare  il
Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata); 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 12  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo  sviluppo  del  Paese
mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Vista  la   deliberazione   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica del  1°  febbraio  2001,   n.   3   recante
«Individuazione dei criteri per  la  contrattazione  del  prezzo  dei
farmaci»; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  4  novembre
2004, n. 259 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 7
luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  del
29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189  e
successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che  «entro
il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di  rinegoziazione
con le aziende farmaceutiche  volte  alla  riduzione  del  prezzo  di
rimborso dei medicinali a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale
[...]»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1267/2015  del  6   ottobre   2015,
concernente «Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per
uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale,  nell'ambito  di
raggruppamenti di medicinali  terapeuticamente  assimilabili»  e,  in
particolare,  l'allegato  C  contenente  l'elenco  delle  specialita'
medicinali per  le  quali  i  titolari  di  A.I.C.  corrispondono  un
rimborso alle Regioni, nelle modalita' gia' consentite del  pay-back,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  234
dell'8 ottobre 2015; 
  Vista la determina AIFA n. 1525/2015 del 24 novembre 2015,  recante
«Procedura di pay-back (art. 9-ter, commi 10, lettera  b)  e  11  del
decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n.
125/2015) - Anni 2015-2016-2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 2015; 
  Visto l'accordo negoziale stipulato ai sensi dell'11, comma 1,  del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158  tra  l'AIFA  e  la  societa'
Boehringer   Ingelheim   International    GMBH,    convertito,    con
modificazioni, nella legge 8  novembre  2012,  n.  189  e  successive
modificazioni e integrazioni con  cui  e'  stato  concordato  che  il
risparmio di spesa  per  il  Servizio  sanitario  nazionale  previsto
sarebbe  stato  conseguito  attraverso  la  corresponsione  da  parte
dell'azienda di un  rimborso  alle  Regioni,  effettuato  secondo  le
modalita' del  pay-back,  sino  a  concorrenza  dell'ammontare  della
riduzione, secondo gli importi ivi previsti; 
  Tenuto conto che, a seguito dell'accordo  negoziale  in  questione,
l'AIFA  ha  ritenuto  necessario  definire  le  condizioni  negoziali
applicabili ai medicinali oggetto  del  suddetto  a  partire  dal  1°
gennaio 2018; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa' Boehringer Ingelheim International GMBH in data 22  dicembre
2017, volto alla verifica della volonta' aziendale di  confermare  le
condizioni previste  nell'accordo  negoziale  sottoscritto  ai  sensi
dell'11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  o  di
procedere, in via alternativa, per una rinegoziazione dello stesso ai
sensi della deliberazione CIPE n. 3/2001; 
  Vista  la  disponibilita'  manifestata  dalla  societa'  Boehringer
Ingelheim International GMBH a ridefinire con l'AIFA tale accordo; 
  Vista la corrispondenza intercorsa tra l'AIFA e la societa'; 
  Vista il parere del Comitato prezzi e rimborso espresso in merito a
tale proposta nella sua seduta del 21-23 ottobre 2019; 
  Visto l'esito della procedura negoziale raggiunto dall'AIFA e dalla
societa' Boehringer Ingelheim International GMBH, in  contraddittorio
tra loro, in ordine ad una rinegoziazione delle condizioni  negoziali
con riferimento ai medicinali «Micardis (Telmisartan)» (relativamente
alle confezioni con codici A.I.C. n.  034328029  e  n.  034328068)  e
«Micardisplus  (telmisartan/idroclorotiazide)»,  (relativamente  alle
confezioni  con  codici  A.I.C.  n.  035608025,  n.  035608076  e  n.
035608126); 
  Vista la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2020  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale e concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti tutti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
       Rinegoziazione delle condizioni dell'accordo negoziale 
         ex art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012 
 
  Sono  rinegoziate  le  confezioni  sotto  indicate  del  medicinale
MICARDIS (telmisartan): 
    confezioni: 
      40 mg - compresse - confezione blister 28 compresse - uso orale
- A.I.C. n. 034328029/E (in base 10); 
      80 mg - compresse - confezione blister 28 compresse - uso orale
- A.I.C. n. 034328068/E (in base 10); 
    del medicinale MICARDISPLUS (telmisartan/idroclorotiazide): 
    confezioni: 
        40/12,5 mg 28 compresse in blister  uso  orale  -  A.I.C.  n.
035608025/E; 
        80/12,5 mg 28 compresse in blister  uso  orale  -  A.I.C.  n.
035608076/E in base 10); 
        80 mg/25 mg 28 compresse» in blister uso orale  -  A.I.C.  n.
035608126/E in base 10). 
  La modalita' di riduzione di spesa a carico del Servizio  sanitario
nazionale viene concordata nel rimborso alle regioni da  parte  della
societa' Boehringer Ingelheim International  GMBH  di  un  importo  a
titolo di  pay-back  come  indicato  nell'allegato  1  alla  presente
determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, pari  a
1.241.162,48     (unmilioneduecentoquarantunomilacentosessantadue/48)
euro       per        l'anno        2018        e        1.420.807,87
(unmilionequattrocentoventimilaottocentosette/87)  euro  per   l'anno
2019. 
  A partire da gennaio 2020 e per gli anni successivi, gli importi di
cui sopra saranno calcolati e liquidati su  base  annuale  attraverso
l'applicazione  della  scontistica  del  3,77%,  a  seguito   di   un
procedimento ad hoc, per le seguenti specialita' medicinali «Micardis
(Telmisartan)» (relativamente alle confezioni con  codici  A.I.C.  n.
034328029      e      n.       034328068)       e       «Micardisplus
(telmisartan/idroclorotiazide)» (relativamente  alle  confezioni  con
codici A.I.C. n. 035608025, n. 035608076 e n. 035608126); 
  I versamenti degli  importi  dovuti  alle  singole  Regioni  devono
essere effettuati in un'unica tranche entro trenta giorni  successivi
alla pubblicazione della presente  determina.  I  pagamenti  dovranno
avvenire utilizzando  i  riferimenti  indicati  nelle  «Modalita'  di
versamento del pay-back 1,83% primo semestre 2019  -  alle  regioni»,
specificando comunque nella causale: «Somme dovute per  il  pagamento
tramite pay-back per le specialita' medicinali  Micardis  e  Micardis
Plus - determina n. 697/2020». 
  Validita' del contratto:  ventiquattro  mesi  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2018. Il contratto si rinnova per ulteriori ventiquattro mesi
alle medesime condizioni.