IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», e in particolare  l'art.  26,  che  dispone  la
concessione di agevolazioni a  sostegno  di  progetti  di  ricerca  e
sviluppo per la riconversione  dei  processi  produttivi  nell'ambito
dell'economia circolare nella forma  del  finanziamento  agevolato  a
valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese
e gli investimenti in ricerca di cui all'art.  1,  comma  354,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse destinate,  ai
sensi  dell'art.  30  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  al
sostegno dei programmi e gli interventi destinatari del Fondo per  la
crescita sostenibile di cui all'art. 23 del medesimo decreto-legge, e
nella  forma  del  contributo  diretto  alla  spesa  a  valere  sulle
disponibilita' per il 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all'art. 1, comma 6, della legge 27  dicembre  2013,  147,  ferma
restando l'applicazione  dell'art.  1,  comma  703,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
maggio 2013, n. 113, con il  quale,  in  applicazione  dell'art.  23,
comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  83  del  2012,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, come modificato  dal  regolamento  (UE)  n.
1084/2017 della commissione del 14 giugno 2017  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea e, in particolare, l'art. 25 che stabilisce le condizioni per
ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di
notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto  8  marzo  2013,  che
prevede che per gli interventi attuati nell'ambito del Fondo  per  la
crescita sostenibile volti all'avanzamento  tecnologico  del  sistema
produttivo  nazionale  e'  assunto  come  quadro  di  riferimento  il
Programma quadro di ricerca e innovazione  «Orizzonte  2020»  di  cui
alla Comunicazione della commissione europea COM(2011) 808 def del 30
novembre 2011; 
  Vista la Comunicazione  della  Commissione  europea  COM(2012)  341
final del 26 giugno  2012  recante  «Una  strategia  europea  per  le
tecnologie abilitanti - Un ponte verso la crescita e l'occupazione»; 
  Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
ha definito, in materia  di  ricerca  e  innovazione,  una  Strategia
nazionale di specializzazione intelligente, intesa come strategia  di
innovazione  nazionale  che  individua  specifiche   aree   tematiche
prioritarie  di  intervento  che  riflettono  un  elevato  potenziale
imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di
rispondere alle opportunita'  emergenti  e  ai  futuri  sviluppi  del
mercato; 
  Vista la Comunicazione  della  commissione  europea  COM(2020)  102
final del 10 marzo 2020 recante «Una nuova strategia industriale  per
l'Europa», imperniata sull'innovazione industriale per la neutralita'
climatica e per la leadership digitale, e che contiene in particolare
le direttrici  per  la  costruzione  di  una  economia  europea  piu'
circolare, che riduca la sua impronta di carbonio e  quella  relativa
all'utilizzo  delle  materie  prime,   integrando   la   circolarita'
trasversalmente a tutti i settori dell'economia; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 98 final
dell'11 marzo 2020 relativa a «Un nuovo piano d'azione per l'economia
circolare» che, sulla base delle iniziative in  materia  di  economia
circolare attivate a partire dal «Piano d'azione dell'Unione  europea
per l'economia circolare» di cui alla Comunicazione della Commissione
europea COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015, individua le  azioni
volte ad accelerare la  transizione  verso  un  modello  di  crescita
rigenerativo  basato  sull'economia  circolare,   e   stabilisce   un
programma orientato al futuro per costruire un'Europa piu'  pulita  e
competitiva; 
  Considerato che, ai sensi del comma 1 del piu' volte citato art. 26
del decreto-legge n. 34 del 2019,  i  criteri,  le  condizioni  e  le
procedure per la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  a
sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la  riconversione  dei
processi  produttivi   nell'ambito   dell'economia   circolare   sono
stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico,  previa
intesa in Conferenza unificata  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del direttore generale per  il  coordinamento,  la
promozione  e  la  valorizzazione   della   ricerca   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo  economico,  24  gennaio  2018,  n.  116,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9  maggio  2018,  n.
106, relativo alla «Semplificazione in materia di costi a valere  sui
programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di
calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le  spese  del
personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale» registrato
alla Corte dei Conti in data 9 marzo 2018, al n. 1-465; 
  Tenuto conto che in premessa al predetto  decreto  direttoriale  24
gennaio 2018, e' previsto che le tabelle standard  di  costi  unitari
per la rendicontazione delle spese  del  personale  dei  progetti  di
ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'Allegato  2  del  medesimo
decreto possano essere utilizzate, oltre che per tutte le  iniziative
finanziate con risorse  a  valere  sul  FESR,  anche  per  iniziative
analoghe finanziate con fonti nazionali o regionali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre  2013,  che  stabilisce  le
norme in materia  di  partecipazione  e  diffusione  nell'ambito  del
programma quadro di ricerca e  innovazione  (2014-2020)  -  Orizzonte
2020  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1906/2006,   e,   in
particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti  ammissibili
sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del
totale dei costi diretti ammissibili; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati  i  criteri,
le condizioni e le modalita' di concessione  della  garanzia  statale
sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti  S.p.a.  a  valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge  30  dicembre
2004, n. 311; 
  Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del  15
novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative  del
monitoraggio  dei  finanziamenti  agevolati  e   l'intervento   della
garanzia dello Stato, emanato  ai  sensi  dell'art.  3  del  predetto
decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico 26 aprile  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5  giugno  2013,  n.
130, ed in particolare l'art. 6, comma 4, che stabilisce che il tasso
minimo da applicare ai finanziamenti agevolati concessi a valere  sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e'  fissato
in misura non inferiore allo 0,80 per cento annuo e che  detto  tasso
potra' essere modificato con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119
del 21 febbraio 2014, concernente la misura del  tasso  di  interesse
sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in  ricerca,
emanato ai sensi dell'art. 1, comma  358,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111  del  15  maggio
2015, recante le modalita' di utilizzo delle risorse  non  utilizzate
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di
ricerca  e  riparto  delle  predette  risorse  tra  gli  investimenti
destinatari del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  27  maggio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  144
del 24 giugno 2015, recante i  contenuti  minimi  delle  informazioni
utili al monitoraggio degli interventi di agevolazione alle  imprese,
ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Acquisita l'intesa n.  54  del  21  maggio  2020  della  Conferenza
unificata ai sensi dell'art. 3  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, per l'adozione del presente decreto del Ministero dello
sviluppo economico recante i criteri, le condizioni  e  le  procedure
per la concessione ed erogazione delle  agevolazioni  a  sostegno  di
progetti di ricerca e sviluppo  per  la  riconversione  dei  processi
produttivi nell'ambito dell'economia circolare, di cui al comma 1 del
piu' volte citato art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o  la  succursale  di
banca estera comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13
del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria  e   creditizia»,   aderente   alla   convenzione   per   la
regolamentazione dei rapporti di concessione  nell'ambito  del  Fondo
per la crescita sostenibile, stipulata in data 17  febbraio  2016  ai
sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015, ivi
compresi i relativi atti aggiuntivi o integrativi o addendum; 
    b) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    c)  «Centro  di  ricerca»:  impresa  con  personalita'  giuridica
autonoma, che operi in via prevalente per il  settore  manifatturiero
ovvero per quello dei servizi  diretti  alle  imprese  manifatturiere
svolgendo attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale  o  di
sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di  Organismo
di ricerca; 
    d) «Contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    e) «Convenzione»: la  convenzione  per  la  regolamentazione  dei
rapporti  di  concessione  nell'ambito  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile,   stipulata   ai   sensi   dell'art.   4   del   decreto
interministeriale 23 febbraio 2015, sottoscritta in data 17  febbraio
2016  tra  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  l'Associazione
bancaria italiana e CDP, sentito il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, nonche' i relativi  atti  aggiuntivi  o  integrativi  ed  in
particolare l'addendum relativo all'intervento di cui all'art. 26 del
decreto-legge n. 34 del 2019; 
    f) «Decreto interministeriale 23 febbraio 2015»: il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo
economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante «Modalita'  di
utilizzo delle risorse non  utilizzate  del  Fondo  rotativo  per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e  riparto  delle
predette risorse tra gli interventi  destinatari  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile»; 
    g) «ENEA»: l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile; 
    h) «Finanziamento  agevolato»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso da CDP ad una  impresa  beneficiaria  per  le  spese
ammissibili oggetto della domanda  di  agevolazione  a  valere  sulle
risorse del FRI individuate dal presente decreto; 
    i)  «Finanziamento  bancario»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine  concesso  dalla   Banca   finanziatrice   ad   una   impresa
beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione; 
    j) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato  e  del
Finanziamento bancario; 
    k) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui  all'art.
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    l) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge  30
dicembre 2004 n. 311; 
    m) «FSC»: il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui  all'art.
4 del decreto legislativo n. 88 del  31  maggio  2011,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    n)  «Invitalia»:  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.; 
    o) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico - Direzione
generale per gli incentivi alle imprese; 
    p) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, Universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    q) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
1 del «Regolamento GBER»; 
    r) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dal
Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14  giugno  2017,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    s) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai
fini della convalida di tecnologie generiche; 
    t) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    u)   «Tecnologie   abilitanti   fondamentali»    (Key    Enabling
Technologies, KETs): le tecnologie  del  Programma  «Orizzonte  2020»
(programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla  comunicazione
della Commissione europea COM2011  808  definitivo  del  30  novembre
2011)   riportate   nell'allegato   n.   1   al   presente   decreto,
caratterizzate da un'alta intensita'  di  conoscenza  e  associate  a
un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli  di  innovazione
rapidi, a consistenti spese di  investimento  e  a  posti  di  lavoro
altamente qualificati.