IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», e in particolare l'art. 26, che dispone la concessione di agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse destinate, ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al sostegno dei programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del medesimo decreto-legge, e nella forma del contributo diretto alla spesa a valere sulle disponibilita' per il 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147, ferma restando l'applicazione dell'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 1084/2017 della commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto 8 marzo 2013, che prevede che per gli interventi attuati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile volti all'avanzamento tecnologico del sistema produttivo nazionale e' assunto come quadro di riferimento il Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» di cui alla Comunicazione della commissione europea COM(2011) 808 def del 30 novembre 2011; Vista la Comunicazione della Commissione europea COM(2012) 341 final del 26 giugno 2012 recante «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti - Un ponte verso la crescita e l'occupazione»; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente, intesa come strategia di innovazione nazionale che individua specifiche aree tematiche prioritarie di intervento che riflettono un elevato potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di rispondere alle opportunita' emergenti e ai futuri sviluppi del mercato; Vista la Comunicazione della commissione europea COM(2020) 102 final del 10 marzo 2020 recante «Una nuova strategia industriale per l'Europa», imperniata sull'innovazione industriale per la neutralita' climatica e per la leadership digitale, e che contiene in particolare le direttrici per la costruzione di una economia europea piu' circolare, che riduca la sua impronta di carbonio e quella relativa all'utilizzo delle materie prime, integrando la circolarita' trasversalmente a tutti i settori dell'economia; Vista la Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020 relativa a «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare» che, sulla base delle iniziative in materia di economia circolare attivate a partire dal «Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015, individua le azioni volte ad accelerare la transizione verso un modello di crescita rigenerativo basato sull'economia circolare, e stabilisce un programma orientato al futuro per costruire un'Europa piu' pulita e competitiva; Considerato che, ai sensi del comma 1 del piu' volte citato art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2019, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, 24 gennaio 2018, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, relativo alla «Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale» registrato alla Corte dei Conti in data 9 marzo 2018, al n. 1-465; Tenuto conto che in premessa al predetto decreto direttoriale 24 gennaio 2018, e' previsto che le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'Allegato 2 del medesimo decreto possano essere utilizzate, oltre che per tutte le iniziative finanziate con risorse a valere sul FESR, anche per iniziative analoghe finanziate con fonti nazionali o regionali; Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, e, in particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2013, n. 130, ed in particolare l'art. 6, comma 4, che stabilisce che il tasso minimo da applicare ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e' fissato in misura non inferiore allo 0,80 per cento annuo e che detto tasso potra' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante le modalita' di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli investimenti destinatari del Fondo per la crescita sostenibile; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 24 giugno 2015, recante i contenuti minimi delle informazioni utili al monitoraggio degli interventi di agevolazione alle imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Acquisita l'intesa n. 54 del 21 maggio 2020 della Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'adozione del presente decreto del Ministero dello sviluppo economico recante i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, di cui al comma 1 del piu' volte citato art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2019; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, stipulata in data 17 febbraio 2016 ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi o integrativi o addendum; b) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; c) «Centro di ricerca»: impresa con personalita' giuridica autonoma, che operi in via prevalente per il settore manifatturiero ovvero per quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere svolgendo attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di Organismo di ricerca; d) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni; e) «Convenzione»: la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, stipulata ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015, sottoscritta in data 17 febbraio 2016 tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e CDP, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' i relativi atti aggiuntivi o integrativi ed in particolare l'addendum relativo all'intervento di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2019; f) «Decreto interministeriale 23 febbraio 2015»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante «Modalita' di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile»; g) «ENEA»: l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; h) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP ad una impresa beneficiaria per le spese ammissibili oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI individuate dal presente decreto; i) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice ad una impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione; j) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario; k) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; l) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311; m) «FSC»: il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, e successive modifiche e integrazioni; n) «Invitalia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.; o) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese; p) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, Universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; q) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del «Regolamento GBER»; r) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; s) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; t) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; u) «Tecnologie abilitanti fondamentali» (Key Enabling Technologies, KETs): le tecnologie del Programma «Orizzonte 2020» (programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea COM2011 808 definitivo del 30 novembre 2011) riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da un'alta intensita' di conoscenza e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.