Art. 1
Misure di contenimento
della diffusione del COVID-19
1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte
le misure limitative della circolazione all'interno del territorio
regionale di cui agli articoli 2 e3 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35,)) e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi
degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree
del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della
situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di
trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a
quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali
possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a
specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico
effettivamente presente in dette aree.
4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per
l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli
spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.
19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori,
secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio
epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
5. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del Vaticano o la
Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente
confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora
alle persone sottoposte alla misura della quarantena per
provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive
al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al
ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo
destinata.
((7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi
confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri
soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento
dell'autorita' sanitaria e' applicata la quarantena precauzionale o
altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.))
8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o
aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni
attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base
dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita' stabilite
con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020.
9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche
aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro.
10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il
rischio di contagio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.
19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di
efficacia.
13. ((Le attivita' dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,)) e le
attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la
frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore,
comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi
professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici,
anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con
modalita' definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo
2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi
nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati
a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche,
produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei
principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma
16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee
guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che
non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione
dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con
cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei
propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In
relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul
territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del
Ministro della salute del ((30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020,)) e sue eventuali modificazioni,
nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la
Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo'
introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o
richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35:
«Art. 2. (Attuazione delle misure di contenimento). -
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con
efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema
necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure
di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro
della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020,
n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto
i termini per il controllo preventivo della Corte dei
conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i
provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto,
durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo
della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci,
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il
giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto.»
«Art. 3. (Misure urgenti di carattere regionale o
infraregionale). - 1. Nelle more dell'adozione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a
tale momento, le regioni, in relazione a specifiche
situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte
di esso, possono introdurre misure ulteriormente
restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente
nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza
incisione delle attivita' produttive e di quelle di
rilevanza strategica per l'economia nazionale.
2. I Sindaci non possono adottare, a pena di
inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a
fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali
e regionali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma
1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di
sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione
di legge previgente.»
- L'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2020, n. 32, reca: «Primi
interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.:
«Art. 2. (Organizzazione del Sistema integrato di
educazione e di istruzione). - 1. Nella loro autonomia e
specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie
caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi
di cura, educazione ed istruzione per la completa
attuazione delle finalita' previste all'articolo 1.
2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all'eta' ed e'
costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle
scuole dell'infanzia statali e paritarie.
3. I servizi educativi per l'infanzia sono articolati
in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con
le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione,
promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identita',
dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalita'
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacita'
ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in
continuita' con la scuola dell'infanzia;
b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma
630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono
bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
a sei anni di eta'. Esse rispondono a specifiche funzioni
di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di eta' considerata.
Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi che concorrono all'educazione
e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i
bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato
sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si
distinguono in:
1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da
dodici a trentasei mesi di eta' affidati a uno o piu'
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato
con finalita' educative, di cura e di socializzazione, non
prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza
flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono
bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un
adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per
esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
dell'educazione e della genitorialita', non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e
bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le
famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono
caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
o piu' educatori in modo continuativo.
4. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti
dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri
enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera
possono essere gestite anche dallo Stato.
5. La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel
Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto
ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme
sull'autonomia scolastica e sulla parita' scolastica,
tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, accoglie le bambine e i bambini di eta'
compresa tra i tre ed i sei anni.»
- Il decreto del Ministro della salute del 30 aprile
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2
maggio 2020, reca: «Adozione dei criteri relativi alle
attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui
all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 26 aprile 2020».