IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) 2017/1371  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la  frode  che
lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale; 
  Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; 
  Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
  Visto l'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che contiene
principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi
finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 luglio 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 316 e' aggiunto, in fine, il  seguente  comma:  «La
pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando  il  fatto
offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o  il
profitto sono superiori a euro 100.000.»; 
  b) all'articolo 316-ter, al primo comma, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «La pena e' della reclusione da sei mesi a  quattro
anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»; 
  c) all'articolo 319-quater, al secondo comma, dopo le  parole  «tre
anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con  la  reclusione  fino  a
quattro  anni  quando  il  fatto  offende  gli  interessi  finanziari
dell'Unione europea e il danno o il profitto sono  superiori  a  euro
100.000»; 
  d) all'articolo 322-bis, al primo comma, dopo il numero  5-quater),
e' inserito il seguente: «5-quinquies) alle  persone  che  esercitano
funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio  nell'ambito  di  Stati  non
appartenenti  all'Unione  europea,  quando  il  fatto   offende   gli
interessi finanziari dell'Unione.»; 
  e) all'articolo 640, secondo comma,  numero  1),  dopo  le  parole:
«ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta  contro
          la frode che  lede  gli  interessi  finanziari  dell'unione
          mediante il diritto penale e' pubblicata nella G.U.U.E.  28
          luglio 2017, n. L 198. 
              -  Il  regio  decreto  19   ottobre   1930,   n.   1398
          (Approvazione del testo definitivo del  Codice  penale)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  1930,  n.
          251, Suppl. Straord. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,
          Supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74  (Nuova
          disciplina dei reati in materia di imposte  sui  redditi  e
          sul valore aggiunto, a norma dell'art.  9  della  legge  25
          giugno 1999, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 marzo 2000, n. 76. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.   231
          (Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 4 ottobre  2019,  n.
          117 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2018),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: 
              «Art. 3 (Principi e criteri direttivi per  l'attuazione
          della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta  contro
          la frode che  lede  gli  interessi  finanziari  dell'Unione
          mediante il diritto  penale).  -  1.  Nell'esercizio  della
          delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio  2017,  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'art.  1,  comma  1,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) individuare i reati previsti dalle  norme  vigenti
          che possano essere ritenuti reati che ledono gli  interessi
          finanziari dell'Unione europea,  in  conformita'  a  quanto
          previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE)
          2017/1371; 
                b)  sostituire  nelle  norme  nazionali  vigenti  che
          prevedono  reati  che  ledono  gli   interessi   finanziari
          dell'Unione europea il riferimento alle "Comunita' europee"
          con il riferimento all'"Unione europea"; 
                c) abrogare espressamente tutte le norme interne  che
          risultino incompatibili con  quelle  della  direttiva  (UE)
          2017/1371 e in particolare quelle che  stabiliscono  che  i
          delitti che ledono  gli  interessi  finanziari  dell'Unione
          europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva
          non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo; 
                d) modificare l'art. 322-bis del  codice  penale  nel
          senso di estendere la punizione  dei  fatti  di  corruzione
          passiva, come definita dall'art. 4,  paragrafo  2,  lettera
          a), della  direttiva  (UE)  2017/1371,  anche  ai  pubblici
          ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio  di  Stati
          non appartenenti  all'Unione  europea,  quando  tali  fatti
          siano posti in essere in modo che ledano o  possano  ledere
          gli interessi finanziari dell'Unione; 
                e) integrare le disposizioni del decreto  legislativo
          8  giugno  2001,   n.   231,   recante   disciplina   della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita'   giuridica,   prevedendo   espressamente   la
          responsabilita'  amministrativa  da  reato  delle   persone
          giuridiche anche per  i  reati  che  ledono  gli  interessi
          finanziari dell'Unione europea e che non sono gia' compresi
          nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo; 
                f) prevedere, ove necessario, che i reati che  ledono
          gli interessi finanziari dell'Unione  europea,  qualora  ne
          derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'art.
          7, paragrafo  3,  della  direttiva  (UE)  2017/1371,  siano
          punibili con una pena massima di  almeno  quattro  anni  di
          reclusione; 
                g) prevedere, ove necessario, che, qualora  un  reato
          che lede gli interessi finanziari dell'Unione  europea  sia
          commesso  nell'ambito  di  un'organizzazione  criminale  ai
          sensi della decisione quadro  2008/841/GAI  del  Consiglio,
          del 24 ottobre 2008, cio' sia considerato  una  circostanza
          aggravante dello stesso reato; 
                h) prevedere, ove necessario, che, in caso  di  reati
          che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in
          aggiunta  alle  sanzioni  amministrative   previste   dagli
          articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8  giugno  2001,
          n. 231,  siano  applicabili,  per  le  persone  giuridiche,
          talune delle sanzioni di cui  all'art.  9  della  direttiva
          (UE) 2017/1371 e che tutte  le  sanzioni  siano  effettive,
          proporzionate e dissuasive; 
                i) adeguare, ove necessario, le  norme  nazionali  in
          materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall'art.
          11, paragrafi  1  e  2,  della  direttiva  (UE)  2017/1371,
          nonche'  prevedere,  ove  necessario,  una  o  piu'   delle
          estensioni di tale giurisdizione contemplate dall'art.  11,
          paragrafo 3, della stessa direttiva. 
              2.  I  decreti  legislativi  per   l'attuazione   della
          direttiva (UE) 2017/1371  sono  adottati  su  proposta  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
          finanze  e  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
          internazionale. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile  2020,  n.
          27  (Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del
          decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  recante  misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Proroga
          dei  termini  per  l'adozione  di   decreti   legislativi),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
          Supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
              2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
          11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono  abrogati.  Restano  validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2
          marzo 2020, n. 9 sono  effettuati,  senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  entro  il  16
          settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a  un  massimo
          di quattro rate mensili di pari importo, con il  versamento
          della prima rata entro il 16  settembre  2020.  Non  si  fa
          luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
              3. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
              4.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti  normativi  del  regio  decreto  19
          ottobre 1930, n. 1398, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il  testo  dell'art.  316  del  codice  penale,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «c.p. art. 316. Peculato mediante profitto  dell'errore
          altrui. 
              Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato  di  un
          pubblico servizio  [c.p.  358],  il  quale,  nell'esercizio
          delle  funzioni  o  del  servizio,  giovandosi  dell'errore
          altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se'  o  per  un
          terzo,  denaro  od  altra  utilita',  e'  punito   con   la
          reclusione da sei mesi a tre anni. 
              La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro  anni
          quando  il   fatto   offende   gli   interessi   finanziari
          dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori
          a euro 100.000.». 
              - Il testo dell'art. 316-ter del  codice  penale,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «c.p. art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a
          danno dello Stato. 
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  il  reato  previsto
          dall'art.  640-bis,  chiunque  mediante  l'utilizzo  o   la
          presentazione di  dichiarazioni  o  di  documenti  falsi  o
          attestanti cose non vere, ovvero  mediante  l'omissione  di
          informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o  per
          altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati  o  altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione
          europea e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
          La pena e' della reclusione da uno a  quattro  anni  se  il
          fatto  e'  commesso  da  un  pubblico  ufficiale  o  da  un
          incaricato di un pubblico  servizio  con  abuso  della  sua
          qualita' o dei suoi poteri. La pena e' della reclusione  da
          sei mesi a quattro anni se il fatto offende  gli  interessi
          finanziari dell'Unione europea e il  danno  o  il  profitto
          sono superiori a euro 100.000. 
              Quando la  somma  indebitamente  percepita  e'  pari  o
          inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro
          5.164 a  euro  25.822.  Tale  sanzione  non  puo'  comunque
          superare il triplo del beneficio conseguito.». 
              - Il testo dell'art. 319-quater del codice penale, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «c.p. art. 319-quater.  Induzione  indebita  a  dare  o
          promettere utilita'. 
              Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  il
          pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,
          abusando della sua  qualita'  o  dei  suoi  poteri,  induce
          taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui  o  a  un
          terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la  reclusione
          da sei anni a dieci anni e sei mesi. 
              Nei casi previsti dal primo comma, chi da'  o  promette
          denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino  a
          tre anni ovvero con  la  reclusione  fino  a  quattro  anni
          quando  il   fatto   offende   gli   interessi   finanziari
          dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori
          a euro 100.000.». 
              - Il testo dell'art. 322-bis del  codice  penale,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «c.p. art. 322-bis.  Peculato,  concussione,  induzione
          indebita  a  dare  o  promettere  utilita',  corruzione   e
          istigazione  alla  corruzione   di   membri   delle   Corti
          internazionali o degli  organi  dell'Unione  europea  o  di
          assemblee parlamentari internazionali o  di  organizzazioni
          internazionali e di funzionari  dell'Unione  europea  e  di
          Stati esteri. 
              Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e
          322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 
                1) ai membri della Commissione  dell'Unione  europea,
          del Parlamento europeo, della Corte di  Giustizia  e  della
          Corte dei conti dell'Unione europea; 
                2) ai funzionari e agli agenti assunti per  contratto
          a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea  o
          del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea; 
                3) alle persone comandate dagli  Stati  membri  o  da
          qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione  europea,
          che  esercitino  funzioni  corrispondenti  a   quelle   dei
          funzionari o agenti dell'Unione europea; 
                4) ai membri e agli addetti a enti  costituiti  sulla
          base dei Trattati che istituiscono l'Unione europea; 
                5) a coloro che, nell'ambito di  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea,   svolgono   funzioni   o   attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico servizio; 
                5-bis) ai giudici,  al  procuratore,  ai  procuratori
          aggiunti, ai funzionari e agli agenti  della  Corte  penale
          internazionale, alle persone comandate  dagli  Stati  parte
          del Trattato istitutivo della Corte  penale  internazionale
          le quali esercitino funzioni corrispondenti  a  quelle  dei
          funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri  ed  agli
          addetti  a  enti  costituiti  sulla   base   del   Trattato
          istitutivo della Corte penale internazionale; 
                5-ter)  alle  persone  che  esercitano   funzioni   o
          attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali  e
          degli incaricati di un  pubblico  servizio  nell'ambito  di
          organizzazioni pubbliche internazionali; 
                5-quater)  ai  membri  delle  assemblee  parlamentari
          internazionali  o  di  un'organizzazione  internazionale  o
          sovranazionale  e  ai  giudici  e  funzionari  delle  corti
          internazionali. 
              Le  disposizioni  degli  articoli  319-quater,  secondo
          comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
          se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso: 
                1) alle persone indicate nel primo comma del presente
          articolo; 
                2) a persone  che  esercitano  funzioni  o  attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico  servizio  nell'ambito  di  altri
          Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali; 
                5-quinquies) alle persone che esercitano  funzioni  o
          attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali  e
          degli incaricati di un  pubblico  servizio  nell'ambito  di
          Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il  fatto
          offende gli interessi finanziari dell'Unione. 
              Le persone indicate nel primo comma sono assimilate  ai
          pubblici    ufficiali,    qualora    esercitino    funzioni
          corrispondenti, e agli incaricati di un  pubblico  servizio
          negli altri casi.». 
              - Il  testo  dell'art.  640  del  codice  penale,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «c.p. art. 640. Truffa. 
              Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo  taluno  in
          errore, procura a se' o ad altri un ingiusto  profitto  con
          altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
          anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29]. 
              La pena e' della reclusione da  uno  a  cinque  anni  e
          della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63]: 
              1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di  un
          altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di
          far esonerare taluno dal servizio militare; 
              2. se il fatto e' commesso  ingenerando  nella  persona
          offesa il timore di un  pericolo  immaginario  o  l'erroneo
          convincimento di dovere eseguire un  ordine  dell'autorita'
          [c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162]; 
              2-bis. se  il  fatto  e'  commesso  in  presenza  della
          circostanza di cui all'art. 61, numero 5). 
          Il delitto e' punibile  a  querela  della  persona  offesa,
          salvo che ricorra taluna  delle  circostanze  previste  dal
          capoverso precedente o la circostanza  aggravante  prevista
          dall'art. 61, primo comma, numero 7.».