IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che
lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Visto l'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che contiene
principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE)
2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi
finanziari dell'Unione mediante il diritto penale;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 316 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La
pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto
offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il
profitto sono superiori a euro 100.000.»;
b) all'articolo 316-ter, al primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro
anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»;
c) all'articolo 319-quater, al secondo comma, dopo le parole «tre
anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con la reclusione fino a
quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari
dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro
100.000»;
d) all'articolo 322-bis, al primo comma, dopo il numero 5-quater),
e' inserito il seguente: «5-quinquies) alle persone che esercitano
funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non
appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli
interessi finanziari dell'Unione.»;
e) all'articolo 640, secondo comma, numero 1), dopo le parole:
«ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro
la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione
mediante il diritto penale e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
luglio 2017, n. L 198.
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
(Approvazione del testo definitivo del Codice penale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n.
251, Suppl. Straord.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
Supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25
giugno 1999, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 marzo 2000, n. 76.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 4 ottobre 2019, n.
117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita:
«Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro
la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione
mediante il diritto penale). - 1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti
che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione europea, in conformita' a quanto
previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE)
2017/1371;
b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che
prevedono reati che ledono gli interessi finanziari
dell'Unione europea il riferimento alle "Comunita' europee"
con il riferimento all'"Unione europea";
c) abrogare espressamente tutte le norme interne che
risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE)
2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i
delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva
non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo;
d) modificare l'art. 322-bis del codice penale nel
senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione
passiva, come definita dall'art. 4, paragrafo 2, lettera
a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici
ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati
non appartenenti all'Unione europea, quando tali fatti
siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere
gli interessi finanziari dell'Unione;
e) integrare le disposizioni del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, prevedendo espressamente la
responsabilita' amministrativa da reato delle persone
giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi
finanziari dell'Unione europea e che non sono gia' compresi
nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo;
f) prevedere, ove necessario, che i reati che ledono
gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne
derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'art.
7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371, siano
punibili con una pena massima di almeno quattro anni di
reclusione;
g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato
che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia
commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai
sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio,
del 24 ottobre 2008, cio' sia considerato una circostanza
aggravante dello stesso reato;
h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati
che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in
aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli
articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche,
talune delle sanzioni di cui all'art. 9 della direttiva
(UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive,
proporzionate e dissuasive;
i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in
materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall'art.
11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371,
nonche' prevedere, ove necessario, una o piu' delle
estensioni di tale giurisdizione contemplate dall'art. 11,
paragrafo 3, della stessa direttiva.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della
direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile 2020, n.
27 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
Supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2
marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regio decreto 19
ottobre 1930, n. 1398, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 316 del codice penale, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«c.p. art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore
altrui.
Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un
pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio
delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore
altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un
terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni
quando il fatto offende gli interessi finanziari
dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori
a euro 100.000.».
- Il testo dell'art. 316-ter del codice penale, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«c.p. art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato.
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto
dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o
attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di
informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per
altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione
europea e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se il
fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua
qualita' o dei suoi poteri. La pena e' della reclusione da
sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi
finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto
sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita e' pari o
inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro
5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non puo' comunque
superare il triplo del beneficio conseguito.».
- Il testo dell'art. 319-quater del codice penale, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«c.p. art. 319-quater. Induzione indebita a dare o
promettere utilita'.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,
abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione
da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette
denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a
tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni
quando il fatto offende gli interessi finanziari
dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori
a euro 100.000.».
- Il testo dell'art. 322-bis del codice penale, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«c.p. art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione
indebita a dare o promettere utilita', corruzione e
istigazione alla corruzione di membri delle Corti
internazionali o degli organi dell'Unione europea o di
assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni
internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di
Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e
322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione dell'Unione europea,
del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della
Corte dei conti dell'Unione europea;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto
a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o
del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione europea,
che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti dell'Unione europea;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei Trattati che istituiscono l'Unione europea;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte
del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli
addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o
attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari
internazionali o di un'organizzazione internazionale o
sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti
internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo
comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o
attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di
Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto
offende gli interessi finanziari dell'Unione.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi.».
- Il testo dell'art. 640 del codice penale, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«c.p. art. 640. Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in
errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29].
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63]:
1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di
far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto e' commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'
[c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162];
2-bis. se il fatto e' commesso in presenza della
circostanza di cui all'art. 61, numero 5).
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal
capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista
dall'art. 61, primo comma, numero 7.».