IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di realizzare
un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso
la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e
di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalita';
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di
introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e
diffusione dell'amministrazione digitale, nonche' interventi di
semplificazione in materia di responsabilita' del personale delle
amministrazioni, nonche' di adottare misure di semplificazione in
materia di attivita' imprenditoriale, di ambiente e di green economy,
al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti
all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, per gli affari regionali e le autonomie e per gli
affari europei;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,
3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In
tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, l'aggiudicazione
o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2,
lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo
periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il
tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai
fini della responsabilita' del responsabile unico del procedimento
per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei
limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro
e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori
per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
anche l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50
del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parita' di trattamento, procedono, a loro
scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ovvero del
prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del
prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.
50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.
4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente articolo la
stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione della tipologia e specificita' della singola
procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta
la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e' dimezzato rispetto
a quello previsto dal medesimo articolo 93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e
svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli
247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino all'importo
di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.