IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA PUBBLICA 
                           AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
secondo cui, al fine di prevenire possibili  fenomeni  di  diffusione
del contagio da COVID-19, le procedure concorsuali per  l'accesso  ai
ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze  di  polizia,
nonche' del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  si  svolgono  nel
rispetto  delle  prescrizioni  tecniche  stabilite  con  decreto  del
Ministro della salute, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  del
Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e
del Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246» e, in particolare, le  disposizioni  contenute
nel Libro I, Titolo IV, Capo I, in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro"; 
  Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 201, concernente
il  «Regolamento  recante  norme   per   l'applicazione   nell'ambito
dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni  in  materia
di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto ministeriale 21 agosto 2019, n.  127,  concernente
il Regolamento  recante  l'applicazione  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  nell'ambito  delle  articolazioni
centrali e periferiche della Polizia di Stato, del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa  civile,  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  delle  strutture  del
Ministero dell'interno destinate  per  finalita'  istituzionali  alle
attivita' degli organi con compiti in materia di ordine  e  sicurezza
pubblica; 
  Visto il decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,  recante:  «Misure
urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  recante:  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  approvare  le  prescrizioni  tecniche
previste dall'art. 259, comma 5, del decreto-legge n.  34  del  2020,
per  garantire  lo  svolgimento  delle  procedure   concorsuali   per
l'accesso alle qualifiche  e  ai  ruoli  del  personale  delle  Forze
armate, delle Forze di  polizia,  nonche'  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della
difesa, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministro
della giustizia; 
  Visto il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione,  di
cui alla nota prot. 1131 del 3 luglio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure  concorsuali
  per l'accesso alle Forze armate, alle Forze di polizia e  al  Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco. 
 
  1. Le prescrizioni tecniche da osservare allo scopo di garantire la
tutela  della  salute  dei  candidati  nell'ambito  delle   procedure
concorsuali indette o da  indirsi  per  l'accesso  ai  ruoli  e  alle
qualifiche del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio  da  COVID-19,  per  la
durata  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  dichiarato   dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020  e  fino  al  permanere  di
misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e  comunque  non
oltre il 31  dicembre  2021,  di  cui  all'art.  259,  comma  5,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono definite dall'allegato A al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante.