IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare, l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica e, di immobili adibiti ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti,  per  la
programmazione  triennale,  le  regioni  interessate  possano  essere
autorizzate, dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a
stipulare appositi mutui trentennali, con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'
Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto inoltre, il medesimo art. 10, cosi' come modificato dall'art.
1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per
la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali  per
euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni  annui  per  la
durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016
e fino al 2044; 
  Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art.
10, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  definire  le  modalita'   di
attuazione  della  norma,  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per  la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle  attivita'  produttive  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli
immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante l'accelerazione  delle
procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale
dispone che le rate dei mutui, concessi  per  l'esecuzione  di  opere
pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dai enti pubblici, sono
erogate sulla base  degli  stati  di  avanzamento  vistati  dal  capo
dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica e, in particolare, gli articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento   degli   interventi   e   all'anagrafe   dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-  legge  12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno
iscritti  nel  bilancio  dello  Stato,  in  relazione  a   specifiche
disposizioni legislative; 
  Visto altresi', il comma 177-bis, del medesimo art. 4, della citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia
di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48,  comma
1,  che  prevede  che,  nei  contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede, a  carico  degli
istituti finanziatori, l'obbligo di  comunicare  in  via  telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione finanziaria,  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e del  piano  di  ammortamento,  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare,
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, per la definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160, con il quale si  stabilisce  che  la  programmazione  nazionale,
predisposta ai sensi del citato art. 10, del decreto-legge n. 104 del
2013, rappresenta il piano del fabbisogno  nazionale  in  materia  di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce  i  piani
di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia  e  disabilita'
e, in particolare, l'art. 4, comma 3-quinquies; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni»,   e,   in
particolare,    l'art.    6,    concernente    «Interventi    urgenti
sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della la  legge  30
dicembre 2018, n. 145; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e, in particolare, l'art.
4; 
  Visto  il  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  in  corso  di
conversione, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e,  in  particolare,  l'art.
232, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre   2019,   n.    140,    recante    regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  23
gennaio 2015 (di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015),
con cui sono stati individuati i criteri e le modalita' di attuazione
dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su
base regionale, le risorse previste come  attivabili  in  termini  di
volume  di  investimento,  derivanti  dall'utilizzo  dei   contributi
trentennali, per l'importo di euro 40.000.000,00 annui, dal  2015  al
2044, autorizzati dall'art. 10 del citato decreto-legge  n.  104  del
2013, riportando, per ciascuna regione, la quota di contributo  annuo
assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico  del  bilancio
dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  27
aprile 2015, n. 8875, con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il
termine di scadenza per la predisposizione, da parte  delle  regioni,
dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e, al 31 maggio
2015  il  termine  entro  il  quale  il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  sulla  base  dei  piani  triennali
regionali, predispone un'unica programmazione nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si e' proceduto  a
predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017,  in  materia
di edilizia  scolastica,  redatta  sulla  base  dei  piani  regionali
pervenuti al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  1°
settembre 2015, n. 640, con il quale e' stato autorizzato  l'utilizzo
- da parte delle  regioni,  per  il  finanziamento  degli  interventi
inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi  dell'art.
2 del decreto interministeriale 23  gennaio  2015  -  dei  contributi
pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015  e  fino
al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per
le finalita', nella misura e per  gli  importi,  a  ciascuna  regione
assegnati  per  effetto   del   menzionato   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo  2015,  n.
160; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti  in  data  13
luglio 2016, con il quale - fermi restando i criteri e  le  modalita'
di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, di  cui
al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - sono stati definiti  i
termini, in particolare, al fine di procedere  all'aggiornamento  dei
piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo  di  10
milioni di euro, dall'anno 2016 all'anno 2044, e alla predisposizione
del  successivo  decreto  interministeriale  di  autorizzazione  alla
stipula dei mutui da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 4, comma
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e' proceduto  al
riparto, su base regionale, delle risorse pari a  euro  9.999.999,99,
come attivabili in  termini  di  volume  di  investimento,  derivanti
dall'utilizzo dei contributi  pluriennali  recati  dall'art.  10  del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  come  modificato
dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando,  per
ciascuna  regione,  la  quota  di  contributo  annuo  assegnata,  che
costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 14 ottobre 2016,  n.  790,  con  cui  si  e'  proceduto
all'aggiornamento   della   programmazione   unica   nazionale,   con
riferimento ai piani regionali 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli  enti  locali
sono stati autorizzati ad avviare i lavori  per  gli  interventi  del
piano 2016 a valere sul mutuo gia' contratto nel corso del 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  30
dicembre 2016, recante la proroga del  termine  di  cui  all'art.  l,
comma 1, lett. e), del decreto interministeriale n. 11418  del  2016,
imposto agli enti locali per l'aggiudicazione provvisori, fissato  al
30 giugno 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con  cui  si  e'  proceduto  alla
modifica   dei   piani   annuali   2016   di   aggiornamento    della
programmazione, in materia  di  edilizia  scolastica,  delle  Regioni
Emilia-Romagna e Marche; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  6
giugno 2017, n. 390, con  il  quale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'
stato autorizzato  l'utilizzo  -  da  parte  delle  regioni,  per  il
finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali  triennali
di edilizia scolastica, di cui alla  programmazione  unica  nazionale
2015-2017, ai sensi dell'art. 2,  del  decreto  interministeriale  23
gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui,
decorrenti dal 2016 e  fino  al  2044,  previsti  dall'art.  10,  del
decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura  e  per
gli importi a ciascuna regione  assegnati  per  effetto  dei  decreti
sopra richiamati; 
  Visto  in   particolare,   l'art.   1   del   sopracitato   decreto
interministeriale n. 390 del 2017, con  il  quale,  tra  l'altro,  si
stabilisce che l'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al  comma
1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento
anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli  beneficiari,
sulla base di quanto riportato nell'Allegato A,  parte  integrante  e
sostanziale del predetto decreto, in relazione alla decorrenza e alla
scadenza degli stessi, al netto ricavo  attivabile  a  seguito  delle
operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento,
per capitale e interessi, posti a carico del  bilancio  dello  Stato,
che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate
a perfezionare con la Banca europea  per  gli  investimenti,  con  la
Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita'  bancaria,  ai  sensi  del  decreto   legislativo   1°
settembre  1993,  n.  385,  nonche'  in  relazione  al  piano   delle
erogazioni del netto ricavo stesso,  che  indica  il  limite  massimo
degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni  del
suddetto piano, derivanti da esigenze, adeguatamente documentate, dei
soggetti beneficiari dei  contributi  devono  essere  preventivamente
comunicate al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, che provvede a richiedere l'autorizzazione, in tal senso, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  Tesoro  e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto altresi', che nel medesimo decreto interministeriale  n.  390
del 2017, si stabilisce che il contratto di mutuo  da  stipulare,  da
parte di ogni singola regione, deve essere sottoposto  al  preventivo
nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del Tesoro - Direzione VI; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 dicembre 2016,  n.  968,  con  il  quale  sono  stati
autorizzati, per alcune regioni, ulteriori interventi  a  valere  sul
mutuo di cui al predetto decreto interministeriale, n. 640 del 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato  approvato
l'aggiornamento, relativo all'annualita' 2017,  della  programmazione
2015-2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26  marzo  2018,  n.  243,  con  il  quale  sono  stati
autorizzati,  a  valere  sul  mutuo  sul  2016,   alcuni   interventi
rientranti nell'annualita' 2017, approvata con il predetto decreto n.
216 del 2018; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  9
aprile 2017, n. 271, con cui e' stata  disposta  la  proroga,  al  30
settembre 2018, del  termine  di  aggiudicazione  di  cui  al  citato
decreto interministeriale, n. 390 del 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, con il quale,  d'intesa  con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  state  assegnate,
nella misura  di  euro  64.262.624,46,  le  economie  maturate  dalle
regioni con  riferimento  ai  piani  di  intervento  autorizzati  con
decreto interministeriale n. 390 del 2017; 
  Vista la circolare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  5
aprile  del  2004,  n.  13,  concernente  l'autorizzazione  di  spesa
pluriennale: limiti di impegno; 
  Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  28
giugno 2005, esplicativa  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
giugno 2006, recante la definizione dei criteri di carattere generale
per il coordinamento dell'azione amministrativa del  Governo,  intesi
all'efficace controllo e  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza
pubblica per l'anno 2006; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -  28  febbraio
2007,  n.  15,  recante  procedure  da  seguire  per  l'utilizzo   di
contributi pluriennali; 
  Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24
maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui  all'art.  48  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196  (legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica); 
  Considerato  che  l'art.   1,   comma   3,   del   citato   decreto
interministeriale  23  gennaio  2015,  cosi'  come   modificato   dal
successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015, prevede che  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,   sia
autorizzata, ai sensi dell'art. 4,  comma  177-bis,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, la stipula dei suddetti mutui da  parte  delle
regioni beneficiarie, sulla base del riparto disposto con il  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui
all'art. 2,  comma  3,  del  medesimo  decreto  interministeriale  23
gennaio 2015; 
  Vista la nota del 7  dicembre  2016,  n.  3443,  con  la  quale  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto
l'autorizzazione,   mediante   attualizzazione,   all'utilizzo    dei
contributi pluriennali per un importo pari ad euro 9.999.999,99 annui
dal 2016 al 2044, a valere sui contributi  recati  dall'art.  10  del
decreto-legge n. 104 del 2013, come  modificato  dall'art.  1,  comma
176, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
  Vista la nota del 9 gennaio 2017, prot. n. 224,  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto  del  Ministro  -
tenuto conto dei pareri espressi dai Dipartimenti del Tesoro e  della
Ragioneria generale dello Stato - ha  comunicato  che  dall'utilizzo,
mediante attualizzazione, dei contributi pluriennali recati dall'art.
10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come  modificato  dall'art.  1,
comma 176, della legge n. 107 del 2015, per il citato importo di euro
9.999.999,99  annui  dal  2016  al   2044,   non   derivano   effetti
peggiorativi sul fabbisogno e  sull'indebitamento  netto  rispetto  a
quanto previsto a legislazione vigente; 
  Considerato che i suddetti contributi pluriennali, per i  quali  e'
stato autorizzato l'utilizzo con il citato decreto  interministeriale
n. 390 del 2017, sono  iscritti,  per  le  finalita'  previste  dalla
normativa di cui in  premessa,  sul  capitolo  8106  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'istruzione; 
  Considerato   che,   con   il   citato   decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  n.  620  del  2016
sono state ripartite, su base regionale,  le  risorse  previste  come
attivabili  in  termini  di   volume   di   investimento,   derivanti
dall'utilizzo dei contributi trentennali,  autorizzati  dall'art.  10
del decreto-legge n. 104  del  2013  ed  e'  stata  individuata,  per
ciascuna  regione,  la  quota  di  contributo  annuo  assegnato,  che
costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Dato atto che le regioni, in virtu' dell'autorizzazione di  cui  al
richiamato decreto interministeriale n. 390 del 2017, hanno proceduto
alla sottoscrizione dei contratti di mutuo; 
  Dato atto che l'iniziale piano di erogazione  dei  mutui  prevedeva
che l'ultima erogazione avvenisse entro il 31 dicembre 2019; 
  Dato  atto  che  l'art.  2,  comma  5,  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 stabilisce che,
in  caso  di  mancata  aggiudicazione  provvisoria  dei  lavori,   le
eventuali economie di spesa e di gara vengano accertate, in  sede  di
monitoraggio, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  e,  poi  riassegnate  dallo  stesso  prioritariamente   agli
interventi presenti nei piani delle regioni; 
  Considerato che la riassegnazione di tali  economie  deve  avvenire
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato  che  l'art.  4,  comma  3-quinquies,  del   richiamato
decreto-legge  n.  86  del  2018,  ha  modificato   l'art.   10   del
decreto-legge n.  104  del  2013  e  ha  eliminato  il  concerto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'attuazione  della
presente procedura di edilizia scolastica e che, quindi,  il  decreto
di cui all'art. 2, comma 5,  del  decreto  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 va  ora  adottato  di
intesa con il solo Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che l'art. 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
in corso di conversione, ha modificato l'ulteriormente l'art. 10  del
decreto-legge n. 104 del 2013, aggiungendo che «eventuali  successive
variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi
comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono  disposte  con
decreto del Ministro dell'istruzione, qualora  restino  invariati  le
modalita' di utilizzo dei  contributi  pluriennali  e  i  piani  gia'
autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
  Dato atto che sono attualmente ancora in  corso  alcuni  interventi
autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n.  390  del
2017 e, con  il  successivo  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2018, n. 243; 
  Considerato che, a seguito dell'espletamento delle gare di  appalto
e dell'avvenuta conclusione dei lavori, sono  maturate  significative
economie che possono essere  reinvestite  per  autorizzare  ulteriori
interventi presenti nella programmazione  triennale  nazionale  2015-
2017; 
  Considerato che,  in  virtu'  di  tale  esigenza  e  di  quella  di
completare gli interventi in corso di esecuzione,  con  nota  del  16
aprile  2019,  prot.  n.   12355,   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ha richiesto  l'autorizzazione  alla
variazione dei piani  di  erogazione  regionale,  con  l'allungamento
degli stessi all'anno 2020; 
  Dato  atto  che  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato   Ispettorato
generale del bilancio - Ufficio XVI ha comunicato,  con  nota  del  3
maggio 2019, prot. n. 88443, di non aver osservazioni da formulare in
ordine alle variazioni del piano richieste; 
  Dato atto che, con decreti del direttore della  Direzione  generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per  l'innovazione  digitale  16
aprile 2019, n. 151 e 15 maggio 2019, n. 190 sono state accertate  le
economie complessive a disposizione di ogni regione,  maturate  sugli
importi mutuati a valere sui contributi pluriennali di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017, n. 390,
per un importo complessivo pari a euro 67.223.720,77; 
  Dato atto che, con decreto  del  direttore  generale  per  i  fondi
strutturali per  l'istruzione,  l'edilizia  scolastica  e  la  scuola
digitale  18  maggio  2020,  n.   161   l'importo   delle   economie,
inizialmente accertate per euro 67.223.720,77,  sono  diventate  euro
72.052.359,96, in virtu' dell'accertamento  delle  economie  maturate
dalla Regione Toscana; 
  Considerato che le predette economie sono  maturate  sugli  importi
mutuati a  valere  sui  contributi  pluriennali  di  cui  al  decreto
interministeriale n. 390  del  2017,  i  cui  oneri  di  ammortamento
gravano sul cap. 8106 del bilancio del Ministero dell'istruzione; 
  Dato atto che la Regione Marche e la Regione  Toscana  hanno  fatto
pervenire, successivamente rispetto alle altre regioni, i  rispettivi
piani che consentono il finanziamento degli interventi a valere sulle
economie di  cui  al  decreto  interministeriale  n.  390  del  2017,
nell'ambito del ricavo netto stimato gia' autorizzato; 
  Ritenuto quindi possibile, alla luce delle richieste relative  alle
Regioni  Marche  e  Toscana,  autorizzare  gli  interventi,  di   cui
all'Allegato  A  al  presente  decreto,  che  ne  costituisce   parte
integrante e sostanziale, per l'importo spettante e accertato pari ad
euro 6.549.017,22, nell'ambito delle economie  complessive  accertate
con decreti del direttore della Direzione generale per interventi  in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale 16 aprile 2019, n. 151,
15 maggio 2019, n. 190 e 18 maggio 2020, n. 161; 
  Ritenuto   conseguentemente,   possibile   accertare   l'incremento
dell'importo delle economie  assegnate  con  il  citato  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   25
settembre 2019, n. 835 da euro 64.262.624,46 a euro 70.811.614,68; 
  Ritenuto quindi, possibile, alla luce di quanto previsto  dall'art.
232 del decreto-legge n. 34 del 2020, in corso di conversione,  poter
autorizzare gli interventi delle Regioni Marche e Toscana, rientrando
gli  importi  accertati  nei  piani  di  erogazione  dei  mutui  gia'
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Autorizzazione degli interventi 
                   delle Regioni Marche e Toscana 
 
  1. Gli enti locali di cui all'allegato A al presente  decreto,  che
ne costituisce parte integrante e sostanziale,  sono  autorizzati  ad
avviare e/o a completare gli interventi di messa in  sicurezza  degli
edifici  scolastici  ivi  contenuti,  provvedendo  alla  proposta  di
aggiudicazione degli stessi interventi entro e non oltre  il  termine
di centottanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  pena  la
decadenza dal finanziamento.