IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
in qualita' di Presidente del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia» (TUB) e, in particolare:
a) l'art. 128-bis, in base al quale i soggetti di cui all'art.
115 TUB aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in possesso dei requisiti disciplinati dal CICR, su
proposta della Banca d'Italia, in modo da assicurare che l'organo
giudicante sia imparziale e rappresentativo e che le procedure
assicurino rapidita', economicita' della risoluzione delle
controversie ed effettivita' della tutela;
b) l'art. 127, comma 1, in base al quale la Banca d'Italia,
avendo riguardo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla
correttezza dei rapporti con la clientela, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, puo' dettare anche disposizioni in materia di
organizzazione e controlli interni;
c) l'art. 127, comma 2, in base al quale le norme del titolo VI
TUB si applicano ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art.
112 TUB secondo quanto stabilito dal CICR;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
«Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229»;
Vista la delibera del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, recante i
criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione
stragiudiziale delle controversie di composizione dell'organo
decidente;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di attuazione
dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che prevede
per gli utilizzatori dei servizi di pagamento il diritto di avvalersi
di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori (c.d. direttiva sull'ADR per i
consumatori);
Visto il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle
controversie on-line dei consumatori (regolamento sull'ODR per i
consumatori);
Visto il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, che ha dato
attuazione alla direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa
delle controversie dei consumatori;
Considerata la necessita' di accrescere l'efficienza e la
funzionalita' dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie per offrire una soluzione trasparente, semplice, rapida
ed equa alle controversie tra clienti e intermediari;
Su proposta della Banca d'Italia, formulata d'intesa con la Consob,
ai sensi dell'art. 127, comma 3, TUB;
Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 3, comma 2, TUB;
Decreta:
Art. 1
Modifiche alla delibera
del 29 luglio 2008, n. 275
1. Alla delibera del 29 luglio 2008, n. 275, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) "intermediari", le banche, gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB, i confidi iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 112 del TUB, gli istituti di moneta
elettronica, Poste italiane S.p.a. in relazione all'attivita' di
bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in
Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati
dal titolo VI del TUB, gli istituti di pagamento;»;
b) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 4 dopo la parola "euro" sono aggiunte le seguenti "o
al maggior valore previsto dalla Banca d'Italia";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Salvo le eccezioni previste dalla legge, non possono
essere proposti ricorsi inerenti a controversie gia' sottoposte
all'autorita' giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per
le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione
ai sensi di norme di legge promosso dal ricorrente o al quale questi
abbia aderito.»;
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Il ricorso e' gratuito per i clienti, salvo il
versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese
della procedura; il contributo viene rimborsato dall'intermediario
qualora il ricorso sia accolto in tutto o in parte, salvo le
eccezioni individuate dalla Banca d'Italia per scoraggiare eventuali
comportamenti opportunistici e accrescere cosi' l'efficacia delle
iniziative volte a pervenire ad una piu' rapida definizione delle
controversie, di cui all'art. 7, comma 1. La Banca d'Italia puo'
rivedere la misura di detto importo alla luce dell'esperienza
applicativa.»;
c) all'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 5, dopo la parola «astensione» sono aggiunte le
seguenti: «, ovvero per esigenze di funzionalita' dell'attivita'
dell'organo decidente»;
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In caso di assenza, impedimento o astensione del
presidente ovvero per esigenze di funzionalita' dell'attivita'
dell'organo decidente, le relative funzioni sono svolte dai membri
effettivi di cui al comma 1, lettera a), in qualita' di
vicepresidenti.»;
al comma 8 le parole «una sola volta» sono sostituite dalle
seguenti: «nei casi e con le modalita' previste dalla Banca
d'Italia»;
d) all'art. 4, comma 3, le parole «entro trenta giorni dalla
ricezione del reclamo» sono sostituite dalle seguenti: «entro i
termini previsti dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in
attuazione del titolo VI del TUB».
e) all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1:
i. sono eliminate le parole «dandone tempestiva comunicazione
all'intermediario,»;
ii. dopo la parola «reclamo.» sono aggiunte le seguenti «Del
ricorso e' data tempestiva comunicazione all'intermediario.»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il ricorso e' indirizzato al collegio nella cui zona di
competenza territoriale il cliente ha la propria sede o domicilio
presso la relativa segreteria tecnica, utilizzando gli strumenti a
tal fine predisposti.»;
f) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il collegio si pronuncia entro novanta giorni dalla data
in cui e' stato completato il fascicolo del ricorso. In caso di
controversie particolarmente complesse il termine puo' essere
prorogato per un periodo complessivamente non superiore a novanta
giorni. La segreteria tecnica svolge un'istruttoria preliminare
diretta a valutare la sussistenza dei presupposti per la
sottoposizione del ricorso al collegio. La segreteria tecnica,
nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla Banca d'Italia, puo'
chiedere ulteriori elementi alle parti, fissando un termine massimo
per la loro produzione.»;
al comma 4 le seguenti parole sono eliminate: «Il collegio,
d'ufficio o su istanza di parte, dichiara l'interruzione del
procedimento qualora consti l'avvio di un tentativo di conciliazione
ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il
ricorso puo' essere riproposto senza necessita' di un nuovo reclamo
all'intermediario.»;
al comma 5:
i. la parola «raccolta» e' sostituita dalle seguenti:
«prodotta dalle parti»;
ii. sono eliminate le parole: «Essa puo' contenere
indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e
clienti.»;
al comma 6 le parole «, ovvero nel diverso termine previsto
dalla medesima» sono sostituite dalle seguenti: «completa della
motivazione»;
al comma 7 dopo la parola «pubblica» sono inserite le seguenti:
«sul sito internet dell'ABF e dell'intermediario»;
g) all'art. 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia emana le disposizioni applicative della
presente delibera prevedendo, tra l'altro: caratteristiche e compiti
della segreteria tecnica e degli organismi associativi individuati ai
sensi dell'art. 3, comma 2; i requisiti di idoneita' dei componenti
dell'organo decidente; l'istituzione di specifici flussi informativi;
l'utilizzo diffuso di strumenti di comunicazione elettronica; la
facolta' per il presidente dell'organo decidente di assumere
iniziative volte a pervenire a una piu' rapida definizione delle
controversie, anche mediante l'accoglimento del ricorso ovvero la
formulazione di una proposta di soluzione anticipata della lite; la
modulazione dei costi della procedura, con l'introduzione di idonei
meccanismi premiali o disincentivanti, in relazione al comportamento
tenuto dalle parti; l'adesione dei sistemi alla rete Fin.Net promossa
dalla Commissione europea e i casi in cui gli intermediari aventi
sede in altro Stato membro dell'Unione europea possono, in
alternativa a quanto previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, aderire
a un sistema per la risoluzione stragiudiziale delle controversie
estero facente parte della stessa rete Fin.Net.».