IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto, in particolare, l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole; Visto, in particolare, il capo II che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche eccezionali; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»; Visto, in particolare, l'art. 8-quater - Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, ai sensi del quale «Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021»; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, comma 523 dove si stabilisce che: «All'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualita', possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni"»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484, riguardante «Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia"»; Visto, in particolare, l'art. 9, comma 2, che prevede uno stanziamento di 120 milioni di euro per gli interventi compensativi di sostegno al reddito per le imprese agricole; Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, ai sensi del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i criteri, le priorita', e le procedure di attuazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 523, ai fini della concessione di contributi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale in favore delle imprese agricole fino ad un massimo di tre esercizi; Visto l'avviso di ricevimento della Commissione europea di avvenuta registrazione in data 30 gennaio 2020 delle informazioni sintetiche relative al regime di aiuti SA.56359(2020/XA) - Xylella fastidiosa - Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia; Vista la nota 9 giugno 2020 con la quale la Regione Puglia esprime il proprio assenso relativamente al presente di provvedimento; Ritenuto necessario pertanto stabilire i criteri, le priorita', e le procedure di attuazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 523, ai fini della concessione del contributo compensativo del Fondo di solidarieta' nazionale fino ad un massimo di tre esercizi; Decreta: Art. 1 Aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da infezioni di Xylella fastidiosa a carico delle coltivazioni di olivo 1. In caso di danni a produzioni e piante causati da infezioni di Xylella fastidiosa a carico delle coltivazioni di olivo, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle imprese attive nella produzione agricola primaria che, a causa delle suddette infezioni, abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. 2. Gli aiuti sono concessi in conformita' all'art. 26, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014; 3. Gli aiuti sono erogati unicamente alle imprese agricole che adottano le misure contenute nei seguenti provvedimenti: a) decisione di esecuzione (Ue) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa, e successive modificazioni ed integrazioni; b) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, recante Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario. 5. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda e' socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non puo' superare l'importo cui e' ammissibile l'azienda. 6. Gli aiuti di cui al presente decreto sono limitati ai costi e ai danni causati dal patogeno Xylella fastidiosa a carico delle coltivazioni di olivo di cui l'autorita' competente ha formalmente riconosciuto la presenza. 7. L'aiuto e' limitato ad una sola annata agraria, ad eccezione delle imprese che si impegnano a proseguire l'attivita' attraverso coltivazioni arboree, adottando tutte le misure previste per il contenimento e l'eradicazione dell'infezione di Xylella fastidiosa, a favore delle quali l'aiuto puo' essere concesso per un periodo massimo di tre anni. 8. Possono essere compensati costi o le perdite causati dalla Xylella fastidiosa verificatisi fino a tre anni prima dell'entrata in vigore del presente decreto e gli aiuti sono erogati entro quattro anni dalla data in cui si sono registrati tali costi o perdite.