IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, che dichiara compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a
indennizzare   i   costi   della   prevenzione,   del   controllo   e
dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti
destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi  nocivi
ai vegetali»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102  e  successive
modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole; 
  Visto, in particolare, il capo II  che  disciplina  gli  interventi
compensativi  ex-post  dei  danni  nelle  aree  agricole  colpite  da
calamita' naturali e da avversita' atmosferiche eccezionali; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  maggio   2019,   n.   44,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli  in
crisi  e  del  settore  ittico  nonche'  di  sostegno  alle   imprese
agroalimentari colpite da eventi  atmosferici  avversi  di  carattere
eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani,  sito  nel
Comune di Cogoleto»; 
  Visto, in particolare, l'art. 8-quater - Piano straordinario per la
rigenerazione olivicola della Puglia, ai sensi del quale «Al fine  di
contribuire  al  rilancio  dell'agricoltura  della   Puglia   e,   in
particolare, di sostenere la  rigenerazione  dell'olivicoltura  nelle
zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni  della  zona
di contenimento,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  e'  istituito
un fondo per la  realizzazione  di  un  Piano  straordinario  per  la
rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione  pari  a  150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente  il  «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 523 dove si stabilisce che: «All'art. 1 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
"3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma  3,  lettera  b),
ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non  sono  limitati  ad
una sola annualita', possono essere compensati  per  un  periodo  non
superiore a tre anni"»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020,
n. 2484, riguardante «Attuazione delle disposizioni di  cui  all'art.
8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44,  relativo  all'attuazione
del  "Piano  straordinario  per  la  rigenerazione  olivicola   della
Puglia"»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  9,  comma  2,  che  prevede   uno
stanziamento di 120 milioni di euro per gli  interventi  compensativi
di sostegno al reddito per le imprese agricole; 
  Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, ai sensi  del  quale  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
sono stabiliti i criteri, le priorita', e le procedure di  attuazione
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.  1,  comma  523,  ai  fini
della  concessione  di   contributi   compensativi   del   Fondo   di
solidarieta' nazionale in favore delle imprese agricole  fino  ad  un
massimo di tre esercizi; 
  Visto l'avviso di ricevimento della Commissione europea di avvenuta
registrazione in data 30 gennaio 2020 delle  informazioni  sintetiche
relative al regime di aiuti SA.56359(2020/XA) - Xylella fastidiosa  -
Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia; 
  Vista la nota 9 giugno 2020 con la quale la Regione Puglia  esprime
il proprio assenso relativamente al presente di provvedimento; 
  Ritenuto necessario pertanto stabilire i criteri, le  priorita',  e
le procedure di attuazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.
1, comma 523, ai fini della concessione del  contributo  compensativo
del Fondo di  solidarieta'  nazionale  fino  ad  un  massimo  di  tre
esercizi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Aiuti compensativi  destinati  a  indennizzare  i  danni  causati  da
  infezioni di Xylella fastidiosa  a  carico  delle  coltivazioni  di
  olivo 
 
  1. In caso di danni a produzioni e piante causati da  infezioni  di
Xylella  fastidiosa  a  carico  delle  coltivazioni  di  olivo,  sono
concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e  produttiva,
di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  a  favore  delle
imprese attive nella produzione agricola primaria che, a causa  delle
suddette infezioni, abbiano subito danni superiori al  30  per  cento
della produzione lorda vendibile. 
  2. Gli aiuti sono concessi in conformita' all'art. 26, paragrafo  9
del regolamento (UE) n. 702/2014; 
  3. Gli aiuti sono erogati  unicamente  alle  imprese  agricole  che
adottano le misure contenute nei seguenti provvedimenti: 
    a) decisione di esecuzione (Ue) 2015/789 della Commissione del 18
maggio 2015 relativa alle misure per  impedire  l'introduzione  e  la
diffusione  nell'Unione  della  Xylella  fastidiosa,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    b) decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 13 febbraio  2018,  recante  Misure  di  emergenza  per  la
prevenzione, il controllo  e  l'eradicazione  di  Xylella  fastidiosa
(Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana, e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  4. Gli aiuti non riguardano misure per  le  quali  la  legislazione
unionale  stabilisce  che  i  relativi  costi  sono  a   carico   del
beneficiario. 
  5. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata  o  a
un'associazione od organizzazione di produttori di cui  l'azienda  e'
socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione od  organizzazione
di produttori, il loro importo non puo'  superare  l'importo  cui  e'
ammissibile l'azienda. 
  6. Gli aiuti di cui al presente decreto sono limitati ai costi e ai
danni  causati  dal  patogeno  Xylella  fastidiosa  a  carico   delle
coltivazioni di olivo di cui l'autorita'  competente  ha  formalmente
riconosciuto la presenza. 
  7. L'aiuto e' limitato ad una sola  annata  agraria,  ad  eccezione
delle imprese che si impegnano a  proseguire  l'attivita'  attraverso
coltivazioni arboree, adottando  tutte  le  misure  previste  per  il
contenimento e l'eradicazione dell'infezione di Xylella fastidiosa, a
favore delle quali  l'aiuto  puo'  essere  concesso  per  un  periodo
massimo di tre anni. 
  8. Possono essere compensati  costi  o  le  perdite  causati  dalla
Xylella fastidiosa verificatisi fino a tre anni prima dell'entrata in
vigore del presente decreto e gli aiuti sono  erogati  entro  quattro
anni dalla data in cui si sono registrati tali costi o perdite.