IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale  (S.S.N.)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  - Serie  generale  - n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  C(2019)3319  del  26
aprile  2019   (procedura   EMEA/H/C/4447/X/01)   di   autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale «Aimovig»  (erenumab),  di
titolarita' della societa' Novartis Europharm Limited, con iscrizione
nel registro comunitario n. EU/1/18/1293, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, Serie C 180/1 del 24 maggio 2019; 
  Vista la determina  AIFA  n.  70577/2019  del  20  giugno  2019  di
classificazione, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012, n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Aimovig»,
approvato con  procedura  centralizzata,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159  del  9
luglio 2019; 
  Vista la domanda presentata in data 3 giugno 2019 con la  quale  la
societa' Novartis Europharm Limited ha chiesto  la  riclassificazione
del medicinale «Aimovig» (erenumab) relativamente alla confezione con
codice A.I.C. n. 046925044/E; 
  Visti   i   pareri   espressi    dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nelle sue sedute  del  11-13  settembre
2019 e del 11-14 febbraio 2020; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta straordinaria del 7 maggio 2020; 
  Vista la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2020  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale e concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale AIMOVIG (erenumab) e' riclassificato alle  condizioni
qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:  «Aimovig»  e'
indicato per la profilassi dell'emicrania in adulti che hanno  almeno
quattro giorni di emicrania al mese. 
  Confezione: 140 mg - soluzione iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -
siringa (vetro) in penna preriempita - 1 ml (140  mg/ml)  -  1  penna
preriempita - A.I.C. n. 046925044/E (in base 10) 
  Classe di rimborsabilita': «A». 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 425,00. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 701,42. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Tetto di spesa complessivo sull'ex-factory (EXF) pari a  4  Mln  di
euro al primo anno e di 7,5 Mln di euro al secondo  anno,  decorrente
dalla data di entrata in vigore della determinazione che recepisce le
condizioni di cui al presente accordo. In caso di  superamento  delle
soglie EXF di fatturato sopra indicate la  societa'  e'  chiamata  al
ripiano  dello  sfondamento  attraverso  pay-back.  Ai   fini   della
determina dell'importo dell'eventuale sfondamento, il  calcolo  dello
stesso verra' determinato sulla  base  dei  consumi  ed  in  base  al
fatturato (al netto degli eventuali pay-back del 5% e  dell'1,83%,  e
dei pay-back effettivamente versati, al momento della verifica  dello
sfondamento, derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti) trasmessi
attraverso il flusso della tracciabilita',  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero  e
diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito ai sensi della legge  n.
448/1998, successivamente  modificata  dal  decreto  ministeriale  n.
245/2004, per la Convenzionata.  E'  fatto,  comunque,  obbligo  alla
Parte di  fornire  semestralmente  i  dati  di  vendita  relativi  ai
prodotti soggetti al vincolo  del  tetto  e  il  relativo  trend  dei
consumi nel periodo di vigenza dell'accordo,  segnalando,  nel  caso,
eventuali sfondamenti anche prima  della  scadenza  contrattuale.  Ai
fini del monitoraggio annuale del  tetto  di  spesa,  il  periodo  di
riferimento, per i prodotti gia' commercializzati, avra'  inizio  dal
mese della pubblicazione del  provvedimento  in  Gazzetta  Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva  commercializzazione.  In   caso   di   richiesta   di
rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che  comporti  un   incremento
dell'importo complessivo attribuito alla specialita'  medicinale  e/o
molecola,  il  prezzo   di   rimborso   della   stessa   (comprensivo
dell'eventuale  sconto  obbligatorio   al   S.S.N.)   dovra'   essere
rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.  I  tetti  di
spesa, ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente  fissati,  si
riferiscono a tutti gli  importi  comunque  a  carico  del  SSN,  ivi
compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della  legge
n.  648/96  e  dall'estensione  delle   indicazioni   conseguenti   a
modifiche. Le condizioni vigenti saranno valide fino  all'entrata  in
vigore  delle  nuove  e  l'eventuale  sfondamento   sara'   calcolato
riparametrando mensilmente il tetto annuo di 7,5 Mln di euro. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito  dell'Agenzia,  piattaforma  web -  all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it, che costituiscono parte integrante
della presente determina. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1. 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio. 
  La rimborsabilita' e' limitata alle prescrizioni effettuate tramite
registro da centri  per  la  diagnosi  e  la  terapia  delle  cefalee
individuati dalle regioni.