IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che  «I  criteri
di cui al comma 1 sono adottati in  conformita'  a  quanto  stabilito
dalla  disciplina  comunitaria  ovvero,  in  mancanza,   di   criteri
comunitari,  caso  per  caso  per  specifiche  tipologie  di  rifiuto
attraverso uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio approvato il 18 dicembre 2006; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio approvato il 6 dicembre 2013; 
  Visto l'articolo  40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264; 
  Considerato  che  esiste  un  mercato  per  la  gomma  vulcanizzata
granulare in ragione del fatto  che  la  stessa  risulta  comunemente
oggetto di transazioni commerciali e  possiede  un  effettivo  valore
economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i  quali  la
sostanza e' utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici  di  cui
al presente regolamento, e che la medesima rispetta  la  normativa  e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
  Considerato che, dall'istruttoria  effettuata,  e'  emerso  che  la
gomma vulcanizzata granulare, che soddisfa in  requisiti  tecnici  di
cui  al  presente  regolamento,   non   comporta   impatti   negativi
complessivi sulla salute o sull'ambiente; 
  Uditi i pareri  del  Consiglio  di  Stato  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 luglio  2017,
del 20 dicembre 2018, del 26 settembre 2019 e del 19 dicembre 2019; 
  Vista la comunicazione di cui all'articolo  5  della  direttiva  n.
2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione con nota  del  14  novembre  2017,  e  con
successiva nota del 16 settembre 2019; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota prot. n. 239 dell'8 gennaio 2020, ai sensi  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente  regolamento  stabilisce  i  criteri  specifici  nel
rispetto dei quali la  gomma  vulcanizzata  derivante  da  pneumatici
fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152. 
  2. Le disposizioni del presente regolamento non si  applicano  alla
gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto ai sensi e per  gli
effetti dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti).  - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 184-ter del decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.
          88, S.O.: 
                «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)
          . - 1. Un rifiuto cessa di essere  tale,  quando  e'  stato
          sottoposto  a  un'operazione  di   recupero,   incluso   il
          riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
          i  criteri  specifici,  da  adottare  nel  rispetto   delle
          seguenti condizioni: 
                  a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a  essere
          utilizzati per scopi specifici; 
                  b)  esiste  un  mercato  o  una  domanda  per  tale
          sostanza od oggetto; 
                  c) la sostanza o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                  d) l'utilizzo della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
                2.   L'operazione   di   recupero   puo'   consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
                3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
          del comma 2, le autorizzazioni di cui  agli  articoli  208,
          209 e 211 e di cui al titolo III-bis  della  parte  seconda
          del presente decreto, per lo svolgimento di  operazioni  di
          recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate  o
          rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
          6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
          di criteri dettagliati, definiti nell'ambito  dei  medesimi
          procedimenti autorizzatori, che includono: 
                  a) materiali di rifiuto in entrata  ammissibili  ai
          fini dell'operazione di recupero; 
                  b) processi e tecniche di trattamento consentiti; 
                  c) criteri di qualita' per i materiali  di  cui  e'
          cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
          recupero in linea con le  norme  di  prodotto  applicabili,
          compresi i valori limite per  le  sostanze  inquinanti,  se
          necessario; 
                  d)  requisiti  affinche'  i  sistemi  di   gestione
          dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
          della qualifica di rifiuto,  compresi  il  controllo  della
          qualita', l'automonitoraggio  e  l'accreditamento,  se  del
          caso; 
                  e) un  requisito  relativo  alla  dichiarazione  di
          conformita'. 
                In mancanza di criteri specifici  adottati  ai  sensi
          del  comma  2,  continuano  ad  applicarsi,   quanto   alle
          procedure semplificate per  il  recupero  dei  rifiuti,  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  ai
          regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161,  e  17
          novembre 2005, n. 269. 
                3-bis. Le  autorita'  competenti  al  rilascio  delle
          autorizzazioni di cui al comma  3  comunicano  all'ISPRA  i
          nuovi provvedimenti autorizzatori adottati,  riesaminati  o
          rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica  degli  stessi
          al soggetto istante. 
                3-ter.  L'ISPRA,  o  l'Agenzia   regionale   per   la
          protezione   dell'ambiente   territorialmente    competente
          delegata  dal  predetto  Istituto,  controlla  a  campione,
          sentita l'autorita' competente di cui al  comma  3-bis,  in
          contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
          delle modalita' operative e gestionali degli impianti,  ivi
          compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
          sostanze o  oggetti  in  uscita,  agli  atti  autorizzatori
          rilasciati nonche' alle  condizioni  di  cui  al  comma  1,
          redigendo, in caso di non conformita', apposita  relazione.
          Il procedimento di controllo  si  conclude  entro  sessanta
          giorni dall'inizio  della  verifica.  L'ISPRA  o  l'Agenzia
          regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica
          entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Al
          fine  di   assicurare   l'armonizzazione,   l'efficacia   e
          l'omogeneita' dei controlli di cui al  presente  comma  sul
          territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
          e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 
                3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui  al  comma
          3-ter,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare,  nei  sessanta  giorni  successivi,
          adotta proprie conclusioni, motivando  l'eventuale  mancato
          recepimento degli esiti  dell'istruttoria  contenuti  nella
          relazione  di  cui  al  comma   3-ter,   e   le   trasmette
          all'autorita' competente. L'autorita' competente  avvia  un
          procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da
          parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui  al
          presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento,
          la   revoca   dell'autorizzazione   e   dando    tempestiva
          comunicazione  della  conclusione   del   procedimento   al
          Ministero  medesimo.  Resta  salva  la   possibilita'   per
          l'autorita' competente di adottare provvedimenti di  natura
          cautelare. 
                3-quinquies.   Decorsi   centottanta   giorni   dalla
          comunicazione all'autorita' competente, ove il procedimento
          di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare puo' provvedere, in via sostitutiva e previa  diffida,
          anche mediante un commissario  ad  acta,  all'adozione  dei
          provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario  non
          e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle  funzioni
          attribuite ai  sensi  del  presente  comma  e  il  medesimo
          commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di  spese  o
          altri emolumenti, comunque denominati. 
                3-sexies. Con cadenza  annuale,  l'ISPRA  redige  una
          relazione sulle verifiche  e  i  controlli  effettuati  nel
          corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la  comunica  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare entro il 31 dicembre. 
                3-septies. Al  fine  del  rispetto  dei  principi  di
          trasparenza  e  di  pubblicita',  e'  istituito  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  il  registro  nazionale   per   la   raccolta   delle
          autorizzazioni rilasciate e  delle  procedure  semplificate
          concluse ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  autorita'
          competenti,  al  momento  del   rilascio,   comunicano   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   i   nuovi   provvedimenti   autorizzatori    emessi,
          riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti  delle  procedure
          semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
          di rifiuti ai fini del presente articolo. Con  decreto  non
          avente natura regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  sono  definite  le
          modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
          di  cui  al  presente  comma.  A  far  data  dall'effettiva
          operativita' del registro di  cui  al  presente  comma,  la
          comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta  con
          la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
          presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. 
                4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
                5. La disciplina in materia di gestione  dei  rifiuti
          si  applica  fino  alla  cessazione  della   qualifica   di
          rifiuto.». 
              - Il  regolamento  (CE)  del  18  dicembre   2006,   n.
          1907/2006/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          (concernente    la    registrazione,    la     valutazione,
          l'autorizzazione e la restrizione delle  sostanze  chimiche
          (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le  sostanze
          chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga
          il  regolamento  (CEE)  n.  793/93  del  Consiglio   e   il
          regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione,  nonche'  la
          direttiva 76/769/CEE del Consiglio  e  le  direttive  della
          Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE),
          e' pubblicato nella G.U.U.E. del 30  dicembre  2006,  n.  L
          396. 
              - Il  regolamento  (CE)  del  6   dicembre   2013,   n.
          1272/2013/UE   della    Commissione    (recante    modifica
          dell'allegato XVII del regolamento (CE)  n.  1907/2006  del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   concernente   la
          registrazione,  la  valutazione,  l'autorizzazione   e   la
          restrizione delle  sostanze  chimiche  (REACH)  per  quanto
          riguarda  gli  idrocarburi   policiclici   aromatici),   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. del 7 dicembre 2013, n. L 328. 
              - La direttiva 2008/98/CE  del  19  novembre  2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai  rifiuti  e
          che abroga alcune direttive), e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 22 novembre  2008,  n.  L
          312. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  13  ottobre  2016,  n.   264
          (Regolamento recante criteri indicativi  per  agevolare  la
          dimostrazione  della  sussistenza  dei  requisiti  per   la
          qualifica dei residui di produzione  come  sottoprodotti  e
          non come  rifiuti),  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  15
          febbraio 2017, n. 264. 
              - La direttiva  2015/1535  del  9  settembre  2015  del
          Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  (che  prevede   una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione), e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  del  17
          settembre 2015, n. L 241. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 184-ter del citato decreto
          legislativo n. 152  del  2006,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 184-bis del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art.   184-bis   (Sottoprodotto).   -   1.   E'   un
          sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo  183,
          comma 1, lettera a),  qualsiasi  sostanza  od  oggetto  che
          soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
                  a) la sostanza  o  l'oggetto  e'  originato  da  un
          processo  di   produzione,   di   cui   costituisce   parte
          integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
          tale sostanza od oggetto; 
                  b) e' certo  che  la  sostanza  o  l'oggetto  sara'
          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo
          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del
          produttore o di terzi; 
                  c) la sostanza o l'oggetto puo'  essere  utilizzato
          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso
          dalla normale pratica industriale; 
                  d)  l'ulteriore  utilizzo  e'  legale,   ossia   la
          sostanza o l'oggetto soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,
          tutti i requisiti pertinenti riguardanti i  prodotti  e  la
          protezione della salute e dell'ambiente e  non  portera'  a
          impatti complessivi  negativi  sull'ambiente  o  la  salute
          umana. 
                2. Sulla base delle condizioni previste al  comma  1,
          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri
          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'
          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano
          considerati sottoprodotti e non  rifiuti.  All'adozione  di
          tali criteri  si  provvede  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
          disciplina comunitaria. 
                2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  10  agosto
          2012, n. 161, adottato in attuazione  delle  previsioni  di
          cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
          1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
          2012, n. 27, si applica solo alle terre e  rocce  da  scavo
          che provengono da attivita' o opere soggette a  valutazione
          d'impatto  ambientale   o   ad   autorizzazione   integrata
          ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non  si
          applica comunque alle  ipotesi  disciplinate  dall'articolo
          109 presente decreto.».